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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15623/2024 del 16/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Istanza di rimessione in termini ex art.175, comma 2, c.p.p. per proporre appello avverso la sentenza di condanna; il ricorrente deduce di non aver mai avuto effettiva conoscenza del procedimento e della condanna (era stato dichiarato contumace) e allega la dichiarazione dell'Avv. Crea che attesta mancanza di contatti/informazioni da parte del difensore. Sostiene di aver appreso della condanna solo il 09/03/2023 al momento dell'estradizione e della notifica dell'ordine di esecuzione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e ha confermato l'ordinanza della Corte d'appello di Venezia che aveva rigettato l'istanza di rimessione in termini. Motivazione: elezione di domicilio presso il difensore di fiducia e notifiche regolari producono presunzione di conoscenza effettiva del procedimento; la presunzione non è stata efficacemente superata dal ricorrente, e la dichiarazione del difensore non corrisponde alle affermazioni del ricorrente (il difensore ha dichiarato di essere stato fuori contatto dal 04/07/2012, contraddicendo la tesi di contatti regolari senza informazione). La Cassazione ha richiamato la giurisprudenza sulla necessità di allegare e provare la perdurante negligenza del difensore o altre ragioni che giustifichino l'ignoranza incolpevole. Rigetto del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese ex art.616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 175, comma 2, cod. proc. pen.

    se è stata pronunciata sentenza contumaciale o decreto di condanna, l'imputato è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre impugnazione od opposizione, salvo che lo stesso abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento e abbia volontariamente rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione od opposizione. A tal fine l'autorità giudiziaria compie ogni necessaria verifica

    L'art.175, comma 2, prevede la rimessione in termini se l'imputato non ha avuto effettiva conoscenza della sentenza contumaciale; il giudice deve verificare l'effettiva conoscenza e la presunzione di conoscenza può essere superata con prove della mancata informazione.

  • art. 15-bis, comma 2, legge 28 aprile 2014, n.67 (introdotto dalla legge 11 agosto 2014, n.118)

    Prevede una deroga applicativa per l'istituto della rescissione del giudicato rispetto a contumacie e processi iniziati con normative precedenti; richiamata per stabilire quale disciplina sia applicabile al caso concreto.

  • decreto-legge 21 febbraio 2005, n.17, conv. con modificazioni dalla legge 22 aprile 2005, n.60

    Normativa richiamata in relazione alla disciplina delle impugnazioni e delle notifiche in processi contumaciali; richiamata nel quadro delle norme applicabili.

  • art. 625-ter cod. proc. pen.

    Norma relativa alla rescissione del giudicato; citata nella ricostruzione giurisprudenziale per distinguere i casi in cui si applica la rescissione rispetto alla restituzione nel termine.

  • Giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n.36848/2014 - Burba; sentenze Somogyi, Iljazi, Riccardi, Adïnolfi, ecc.)

    Costante orientamento che: 1) richiede prova positiva dell'effettiva conoscenza del procedimento quando la notifica è effettuata presso il difensore di fiducia; 2) ritiene che l'elezione di domicilio presso difensore di fiducia e l'effettività della difesa siano elementi idonei a provare conoscenza, salvo documentata allegazione della negligenza persistente del difensore; 3) distingue i casi di difensore di fiducia da quelli di difensore d'ufficio.

Massime di principio

  • L'elezione di domicilio presso il difensore di fiducia e la regolare notifica nello studio del difensore producono una presunzione rilevante di conoscenza effettiva del procedimento da parte dell'imputato; per superarla occorre fornire prove concrete della perdurante negligenza o dell'assenza di contatti efficaci.
  • La mera dichiarazione di non conoscenza del procedimento da parte dell'imputato non è sufficiente: bisogna allegare fatti e prove (es. documentazione di ripetuti tentativi di contatto, comunicazioni al giudice dell'interruzione del rapporto fiduciario, prove che il difensore non abbia assolto al dovere di informazione).
  • Se il difensore di fiducia ha impugnato di propria iniziativa, ciò non esclude automaticamente il diritto dell'imputato a chiedere la rimessione se riesce a dimostrare di non avere avuto effettiva conoscenza della pronuncia; tuttavia la prova richiesta è stringente.
  • La domanda di restituzione va proposta entro 30 giorni dalla data in cui l'imputato ha avuto effettiva conoscenza del provvedimento; senza tempestiva e adeguata allegazione la richiesta verrà respinta.
  • Occorre distinguere tra difensore di fiducia e difensore d'ufficio: nel primo caso la notifica presso il domicilio eletto è più facilmente considerata equivalente alla notifica all'imputato, salvo prova contraria; nel secondo caso la Corte richiede prove positive che il difensore abbia effettivamente raggiunto e informato l'assistito.

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