Cassazione Penale, Sentenza n. 15622/2024 del 16/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso contestava principalmente la durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. In particolare: (1) si allegava che il Giudice non aveva correttamente recepito la volontà dell'imputato (art. 448, comma 2-bis c.p.p.), il quale aveva opposto il decreto penale e chiesto il patteggiamento con la sospensione della patente per mesi 12, mentre il Tribunale aveva confermato la sospensione per 24 mesi e applicato una pena più afflittiva rispetto al decreto opposto; (2) si deduceva vizio di motivazione e illegalità della misura amministrativa, perché il Tribunale aveva applicato la sospensione nella misura massima senza adeguata motivazione, non dando conto delle ragioni che giustificassero la durata elevata.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso in gran parte, ma ha accolto il secondo motivo relativo alla carenza di motivazione sulla durata della sospensione della patente. In sintesi: il primo motivo (presunta mancata considerazione della volontà dell'imputato e maggiore afflittività rispetto al decreto penale) è stato ritenuto infondato; il secondo motivo è stato ritenuto fondato, poiché la sospensione è risultata fissata oltre la media edittale senza adeguata motivazione. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente alla determinazione della durata della sospensione della patente e rinviata al Tribunale di Ancona per nuovo giudizio sul punto; il ricorso è stato rigettato per il resto.
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen.
Regola il procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento). Pur consentendo alle parti di richiedere la non applicazione o una durata determinata delle pene accessorie, la Corte sottolinea che l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie non è interamente disponibile alle parti e resta soggetta alla autonoma valutazione del giudice.
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Consente il ricorso in Cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena quando concerne l'applicazione o l'omessa applicazione di sanzioni amministrative accessorie; è la norma che legittima la censura proposta dal ricorrente in relazione alla sanzione accessoria.
art. 186-bis e art. 187 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada)
Norme sostanziali relative alla guida in stato di alterazione (reato contestato). Le disposizioni definiscono fattispecie e relative sanzioni penali e amministrative accessorie (sospensione patente).
art. 222 cod. strada
Prevede l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da parte del giudice. La Corte ricorda che la determinazione della durata della sospensione segue i criteri previsti dal codice della strada e non i criteri penali generali.
art. 218, comma 2, cod. strada
Fissa i parametri specifici che il giudice deve considerare per determinare la durata della sospensione della patente (gravità della violazione, entità del danno, pericolo derivante dalla possibile ulteriore circolazione). Quando la misura supera la media edittale, il giudice deve darne specifica e adeguata motivazione richiamando tali parametri.
art. 133 cod. proc. pen.
Indica i criteri generali per la determinazione della pena principale; la Corte precisa che tali criteri non sono applicabili in luogo dei parametri specifici previsti per le sanzioni amministrative accessorie dalla normativa del codice della strada, che sono autonomi.
art. 606 cod. proc. pen.
Norma sulla motivazione del ricorso per cassazione: la Corte ricorda la legittimazione a censurare l'omessa o errata applicazione delle sanzioni amministrative accessorie ai sensi di questa norma, come affermato dalle Sezioni Unite.
Giurisprudenza: Sez. U., n. 21369/2020 (PG c/ Melzani Saymon) e altre pronunce citate
Principio consolidato che consente il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento in relazione all'applicazione o omissione di sanzioni amministrative accessorie e che impone al giudice un obbligo motivazionale rafforzato quando la misura della sanzione accessoria supera la media edittale.
Massime di principio
- La determinazione della durata delle sanzioni amministrative accessorie, come la sospensione della patente, è di esclusiva competenza del giudice e non può essere definitivamente pattuita dalle parti: il Giudice può valutare diversamente rispetto alla richiesta delle parti.
- Se la sanzione amministrativa accessoria è determinata in misura modesta o inferiore alla media edittale, può bastare una motivazione sommaria (menzione di adeguatezza o congruità); se invece supera la media edittale, il giudice deve fornire una motivazione specifica e circostanziata.
- La motivazione deve richiamare i parametri pertinenti previsti dalla normativa speciale (per la sospensione della patente, art. 218, comma 2, cod. strada: gravità della violazione, entità del danno, pericolo di ulteriori rischi), e non i criteri generali di determinazione della pena penale (art. 133 c.p.).
- La mancata o insufficiente motivazione sulla durata della sanzione accessoria comporta l'annullamento limitato della decisione su quel punto e il rinvio al giudice di merito per nuovo esame.
- Il ricorso per cassazione contro sentenze di patteggiamento è ammissibile quando riguarda l'applicazione o l'omessa applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, ai sensi dell'art. 448 c.p.p. e della giurisprudenza delle Sezioni Unite.
- In sede di patteggiamento la mera corrispondenza tra ciò che è stato chiesto dall'imputato e la sentenza non esime il giudice dall'obbligo di motivare l'applicazione di misure accessorie particolarmente gravose rispetto ai parametri edittali.
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