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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15624/2024 del 16/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell\'ordinanza che ha dichiarato inammissibile la ricusazione dei giudici indicati. Il ricorrente sosteneva che i giudici fossero incompatibili perché avevano già partecipato a decisioni in fase di rinvio e nei confronti del coimputato (fratello) Di Palmo Massimo, con posizione processuale sovrapponibile; deduceva altresì violazione procedurale per mancata fissazione dell\'udienza camerale ex art. 127 c.p.p. e sollevava questioni di illegittimità costituzionale degli artt. 34 e 623 c.p.p. in relazione agli artt. 3 e 111 Cost., sostenendo che la normativa non preveda l\'incompatibilità del giudice che ha concorso a pronunciare l\'ordinanza annullata dalla Corte di Cassazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha confermato che la dichiarazione di manifesta infondatezza della ricusazione può essere pronunciata con procedura camerale de plano, senza udienza, e che la motivazione impugnata non ne inficia la legittimità. Ha affermato che non sussiste automatica causa di incompatibilità quando il giudice abbia deciso in precedenza su provvedimenti relativi a coimputati, purché non sia intervenuta una valutazione di merito sulla responsabilità penale del ricorrente. Ha dichiarato manifestamente infondate le questioni di costituzionalità sollevate relativi agli artt. 34 e 623 c.p.p., richiamando orientamenti della Corte Costituzionale e della giurisprudenza di legittimità. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell\'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 41 cod. proc. pen.

    il Collegio provvede "senza ritardo"

    Consente la dichiarazione camerale de plano di manifesta infondatezza della ricusazione senza necessità di udienza; non richiede l\'applicazione delle forme previste dall\'art. 127 c.p.p. per la fissazione dell\'udienza.

  • art. 127 cod. proc. pen.

    Regola le forme dell\'udienza camerale; tuttavia non è richiamato dall\'art. 41, comma 1, per la decisione di manifesta infondatezza della ricusazione, quindi non sempre è necessaria la fissazione dell\'udienza.

  • art. 34 cod. proc. pen.

    Disciplina le cause di incompatibilità del giudice; la Corte ha ritenuto che non comprenda la situazione dedotta dal ricorrente quando non vi è pregiudizio sulla posizione processuale del medesimo soggetto ricusante e la vicenda riguarda atti e decisioni scindibili.

  • art. 623 cod. proc. pen.

    Regola la trasmissione degli atti dopo annullamento; la Corte ha ritenuto manifestamente infondata la tesi che imponga incompatibilità del giudice che ha pronunciato l\'ordinanza annullata a partecipare al giudizio di rinvio.

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Riferimento alla disciplina del riesame: la valutazione in sede di riesame riguarda indici di gravità e esigenze cautelari, non la delibazione definitiva della responsabilità penale, perciò la partecipazione del medesimo giudice non determina automaticamente incompatibilità.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna alle spese processuali; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese.

  • artt. 3, 24, 111, 117 Cost.

    Richiamati nella prospettazione di illegittimità costituzionale; la Corte ha ritenuto manifestamente infondata la violazione di tali principi rispetto alla normativa procedurale denunciate dalla difesa.

Massime di principio

  • La dichiarazione di manifesta infondatezza della ricusazione può essere decisa con procedura camerale de plano senza udienza quando i motivi risultano manifestamente infondati.
  • La mera partecipazione del giudice a decisioni precedenti sullo stesso procedimento o su coimputati non determina di per sé incompatibilità: è necessaria una concreta e specifica allegazione di pregiudizio alla posizione del ricorrente o una valutazione di merito già compiuta sulla sua responsabilità.
  • L\'annullamento con rinvio da parte della Corte di Cassazione non implica automaticamente che i giudici che adottarono il precedente provvedimento siano incompatibili a decidere in sede di rinvio, specie se la fase di riesame riguarda questioni cautelari e non il merito definitivo.
  • Le questioni di legittimità costituzionale già affrontate e decise dalla Corte Costituzionale sono difficilmente riapriribili salvo profili nuovi e non manifestamente infondati.
  • Per ottenere l\'accoglimento di una ricusazione è necessario dimostrare un pregiudizio concreto e specifico dell\'imparzialità del giudice, non bastano sovrapposizioni formali di atti o la coincidenza di valutazioni incidentali.

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