Cassazione Penale, Sentenza n. 15615/2024 del 16/04/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto contro la condanna in primo grado per i reati di cui agli artt. 110, 56, 624-bis e 625 comma 1 n.2 c.p. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione rispetto alla ritenuta aspecificità dei motivi di appello, in particolare con riferimento all'eccessività e alla sproporzione della pena e alla mancata applicazione della riduzione fino a due terzi per il tentativo. Si censura pure la sommaria motivazione della sentenza di primo grado in ordine alla determinazione della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per mancata specificità dei motivi, richiamando la giurisprudenza (Sez. U. n. 8825/2016 e Sez. 6 n. 37392/2014) che impone l'esposizione di rilievi critici specifici rispetto ai passaggi motivazionali della decisione impugnata. La Corte ha ritenuto che l'atto di appello contenesse solo affermazioni generiche sulla responsabilità e sull'eccessività della pena senza dedurre censure precise. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 581 cod. proc. pen.
Norma richiamata come base per dichiarare inammissibile l'appello quando i motivi non sono specifici; la Corte ha applicato tale disposizione per valutare la genericità dell'atto di impugnazione.
art. 110, art. 56, art. 624-bis e art. 625 comma 1 n.2 cod. pen.
Norme sostanziali che individuano i reati per i quali l'imputato è stato condannato in primo grado; citate come oggetto del procedimento ma non decisive ai fini dell'inammissibilità del ricorso.
art. 133 cod. pen.
Richiamato dall'appellante come criterio per la determinazione della pena; la Corte osserva che l'invocazione generica dei criteri di valutazione della pena non supplisce all'obbligo di specificità dell'impugnazione.
Giurisprudenza: Sez. U., n. 8825 del 27/10/2016 (Galtelli) e Sez. 6, n. 37392 del 02/07/2014 (Alfieri)
Precedenti richiamati per stabilire il principio secondo cui l'appello è inammissibile se i motivi non enunciano e argomentano criticità specifiche rispetto ai passaggi motivazionali della decisione impugnata; sottolineano che l'onere di specificità è proporzionale alla chiarezza della motivazione impugnata.
Massime di principio
- Un atto di impugnazione (appello o ricorso per cassazione) è inammissibile se i motivi non contestano in modo specifico i passaggi motivazionali della decisione impugnata: affermazioni generiche sull'erroneità della decisione non sono sufficienti.
- Quando si contesta la determinazione della pena occorre indicare contestazioni puntuali (es. errore nella valutazione dei criteri di cui all'art. 133 c.p., omissione di fatti rilevanti, mancata considerazione della tentativita' e relativa percentuale di diminuzione) e riferirle ai passaggi motivazionali concreti del giudice di merito.
- Se la decisione di primo grado è sommaria sulla determinazione della pena, il difensore deve evidenziare le specifiche lacune motivazionali e spiegare come queste avrebbero dovuto condurre a una diversa quantificazione della pena, anche mediante calcoli e riferimenti normativi concreti.
- La genericità dell'impugnazione può comportare non solo l'inammissibilità del ricorso ma anche la condanna alle spese processuali e sanzioni (es. somma alla Cassa delle ammende), pertanto è opportuno redigere motivi dettagliati e circostanziati.
- Il principio del favor impugnationis non esonera dall'obbligo di specificità: pur favorendo il diritto di impugnare, la valutazione della Corte richiede comunque che il ricorso metta in luce elementi fattuali o giuridici concreti che contrastino la decisione impugnata.
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