Cassazione Penale, Sentenza n. 15616/2024 del 16/04/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano per tre motivi principali: 1) censura del diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità ex art. 131-bis cod. pen., con dedotta irragionevolezza della valutazione sull'abitualità della condotta e argomento del cosiddetto 'tempo silente' rispetto a precedenti risalenti (2010 e 2012); 2) contestazione del trattamento sanzionatorio: eccessività della pena, mancato riconoscimento dell'attenuante del danno di speciale tenuità ex art. 62 n.4 cod. pen. e insufficiente riduzione della pena in appello; 3) censura sulla mancata concessione della sospensione condizionale della pena ex artt. 163, 164 e 167 cod. pen., sostenendo errata applicazione dei presupposti in presenza di precedenti estinti per decorso del tempo.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondate le censure relative all'applicazione dell'art. 131-bis, confermando che la Corte territoriale ha correttamente valutato l'abitualità sulla base dei precedenti del ricorrente e della non esiguità del danno. Ha altresì ritenuto legittima la valutazione discrezionale del giudice di merito sul trattamento sanzionatorio e sul diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 n.4, considerando il valore complessivo dei telefoni trafugati (circa 500 euro) non di speciale tenuità. Ha confermato la motivazione sulla mancata concessione della sospensione condizionale per la presenza di numerosi precedenti e per il fatto che un precedente beneficio non ha sortito effetto deterrente. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non sono state riconosciute spese di Cassazione in favore della parte civile.
Norme richiamate
art. 131-bis cod. pen.
Il comportamento è abituale nel caso in cui l'autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate
La Corte ha interpretato l'articolo nel senso che l'abitualità va valutata complessivamente rispetto alla sequenza di reati di analoga indole; il decorso temporale tra reati (tempo silente) non esclude automaticamente l'abitualità e il giudice può considerare precedenti anche non attuali o in parte estinti.
art. 61 n. 11 cod. pen.
L'aggravante è stata applicata al furto contestato (furto aggravato ai sensi dell'art. 61 n.11) come valutato dalla Corte territoriale.
art. 133 cod. pen.
La quantificazione della pena è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito; la Cassazione controlla solo l'assenza di arbitrarietà o di motivazione manifestamente illogica.
art. 62 n. 4 cod. pen.
L'attenuante per danno di speciale tenuità presuppone un pregiudizio lievissimo; la Corte ha ritenuto che il valore complessivo di circa 500 euro non sia sufficientemente 'lievissimo' e che non rilevi la capacità del danneggiato di sopportare il danno.
artt. 163, 164 e 167 cod. pen.
Le norme disciplinano la sospensione condizionale della pena e l'estinzione dei reati. La Corte ha ritenuto corretta la valutazione negativa della sospensione condizionale in presenza di numerosi precedenti e del mancato effetto deterrente di precedenti benefici; il mero decorso del tempo non impone la concessione del beneficio.
Giurisprudenza: Sez. U., n. 13681 del 25/02/2016 (Tushaj)
Principio richiamato dalla Corte: ai fini dell'abitualità rilevano anche reati commessi successivamente al fatto in esame e reati non necessariamente definitivi; la valutazione è complessiva.
Giurisprudenza: Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020 (Di Giorgio)
Richiamata per il principio secondo cui il danno di speciale tenuità richiede un pregiudizio economico pressoché irrisorio e che non rileva la capacità economica del danneggiato.
Giurisprudenza: Sez. U, n. 877 del 14/07/2022 (Sacchettino)
Principio secondo cui la parte civile non ha diritto alle spese di legittimità se nella fase di Cassazione non ha fornito un contributo specifico ai motivi di impugnazione.
Massime di principio
- La causa di non punibilità per particolare tenuità ex art. 131-bis va valutata sulla base della non occasionalità della condotta: precedenti anche non recenti o reati estinti non escludono automaticamente l'abitualità se complessivamente indicano una propensione alla recidiva.
- Il 'tempo silente' tra reati non costituisce di per sé elemento decisivo a favore della particolare tenuità; il giudice deve valutare gli elementi fattuali concreti che provino l'occasionalità.
- Per ottenere l'attenuante del danno di speciale tenuità bisogna dimostrare un danno 'lievissimo' o di valore pressoché irrisorio; il patrimonio o la capacità del danneggiato non costituiscono criterio rilevante.
- Le questioni inerenti alla determinazione della pena, al riconoscimento di circostanze attenuanti e alla concessione di benefici (sospensione condizionale) rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e sono sindacabili in Cassazione solo se supportati da motivazione illogica o arbitraria.
- Precedenti penali numerosi e il mancato effetto deterrente di benefici precedenti giustificano la negazione di ulteriori benefici o attenuanti; il giudice può considerare anche la reiterazione successiva al beneficio.
- In Cassazione non sono ammissibili censure meramente generiche: il ricorrente deve indicare punti specifici di fatto o di diritto che dimostrino l'errore del giudice di merito.
- La parte civile in Cassazione ha diritto alle spese di legittimità solo se contribuisce specificamente ai motivi di impugnazione; altrimenti la liquidazione non è dovuta.
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