Cassazione Civile, Ordinanza n. 04496/2025 del 20/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Un contribuente, titolare di un’azienda agricola, impugnava un avviso di accertamento IRPEF per l’anno 2007 con cui l’Amministrazione aveva rideterminato sinteticamente il reddito dichiarato in base al possesso di 22 cavalli. In primo grado il ricorso era stato accolto, ma la decisione era stata riformata in appello. In Cassazione il contribuente proponeva cinque motivi: (1) violazione dell’art. 38 d.P.R. 600/1973 e omessa motivazione, sostenendo che la CTR avesse qualificato i cavalli come "da corsa" senza supporto istruttorio e contro le prove offerte; (2) violazione dell’art. 34 n. 6 d.P.R. 633/1972 e omessa motivazione, deducendo che i redditi derivanti dall’attività animale/imprenditoriale sarebbero stati ricompresi nel reddito agrario e che non vi fosse obbligo di contabilità come ritenuto dalla CTR; (3) omesso esame di fatti decisivi, giudicato esterno e violazione degli artt. 2697, 2729 e 2909 c.c., assumendo che i cavalli fossero solo equini da carne, che fossero stati ceduti nel 2008 al figlio e che gli animali individuati dalla G.d.F. non coincidessero con quelli certificati dalle autorità ippiche; (4) violazione della legge sullo Statuto del contribuente e dell’art. 42 d.P.R. 600/1973, oltre a vizi ex artt. 112 e 346 c.p.c., per mancata allegazione del pvc e carenza di motivazione dell’avviso; (5) violazione dell’art. 91 c.p.c. per la condanna alle spese. La Cassazione ha ritenuto inammissibili il secondo motivo e le censure di omessa motivazione contenute nel primo e nel terzo, ma ha accolto il primo e il terzo motivo nella parte relativa alla violazione di legge e all’omesso esame del fatto, osservando che, in tema di redditometro, il giudice deve valutare in modo analitico la prova contraria del contribuente e che il possesso di cavalli è indice di capacità contributiva solo se riferito a cavalli da equitazione o da corsa, non genericamente a qualunque cavallo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per la Sicilia-Messina, in diversa composizione, anche per le spese.
La decisione
La Corte ha accolto nei limiti indicati il primo e il terzo motivo di ricorso, dichiarando inammissibili i restanti. Ha cassato la sentenza della CTR e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per la Sicilia-Messina, in diversa composizione, perché riesamini la controversia applicando il principio secondo cui, nel redditometro, il giudice deve verificare concretamente la prova contraria offerta dal contribuente e non può fondare l’accertamento su una qualificazione generica del possesso di cavalli, essendo indice rilevante solo il possesso di cavalli da equitazione o da corsa. Il quinto motivo sulle spese è stato assorbito.
Norme richiamate
art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973
commi 4, 5 e 6; quarto comma
consente l’accertamento sintetico del reddito, ma il contribuente può provare con idonea documentazione che il maggior reddito presunto è inesistente o inferiore, anche perché costituito da redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte.
art. 34 n. 6 d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato dal ricorrente come norma escludente l’obbligo di contabilità e di dichiarazione del reddito animale o d’impresa in quanto ricompreso nel reddito agrario; la Corte non accoglie il motivo per difetto di specificità.
richiamato a sostegno dell’eccezione di giudicato esterno fondato su un decreto di archiviazione; la censura non viene esaminata nel merito perché inserita nel terzo motivo accolto solo in parte.
richiamato per contestare la ripartizione dell’onere della prova; la Corte ribadisce che, negli accertamenti sintetici, il contribuente deve offrire prova contraria, ma poi il giudice deve valutarla analiticamente.
richiamato insieme alle altre doglianze probatorie; la Corte non lo applica espressamente, limitandosi a rilevare l’omesso esame della prova contraria.
richiamato unitamente agli artt. 10 e 12 dello Statuto del contribuente e all’art. 42 d.P.R. 600/1973 per la dedotta carenza di motivazione e allegazione dell’atto.
invocato dal ricorrente nel quadro delle censure sulla motivazione dell’avviso; non esaminato nel merito per l’inammissibilità del motivo.
invocato dal ricorrente con riferimento alle garanzie procedimentali e all’allegazione del pvc; doglianza ritenuta inammissibile.
art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato per sostenere la nullità o invalidità dell’avviso per difetto di motivazione/allegazione; la censura è stata dichiarata inammissibile per omessa specificità e, comunque, implicitamente rigettata dalla CTR.
la Corte distingue l’omessa pronuncia dal vizio motivazionale: non c’è omissione di pronuncia se il giudice ha implicitamente rigettato le eccezioni formali decidendo sulla legittimità dell’avviso.
richiamato nel quarto motivo in tema di questioni riproposte in appello; la Corte non entra nel merito per inammissibilità.
la censura sulle spese è assorbita dalla cassazione con rinvio, dovendosi procedere a nuova liquidazione all’esito del giudizio di rinvio.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
richiamato per dedurre violazioni di legge sostanziale.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
richiamato per dedurre nullità della sentenza e vizi processuali, inclusa l’omessa pronuncia.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
la Corte richiama il perimetro del vizio di omesso esame di un fatto decisivo dopo la riforma, distinto dalla mera insufficienza motivazionale.
indica il rito camerale seguito in Cassazione.
Massime di principio
- Nell’accertamento sintetico ex art. 38 d.P.R. 600/1973, il contribuente può contrastare la pretesa fiscale dimostrando, con idonea documentazione, che il maggior reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore; se la prova contraria è offerta, il giudice deve esaminarla analiticamente e non può limitarsi a valutazioni sommarie.
- L’indice di capacità contributiva costituito dal possesso di cavalli non opera in modo indiscriminato: rileva solo se i cavalli sono da equitazione o da corsa, per la particolare cura e addestramento richiesti, mentre il semplice possesso di cavalli non basta da solo a sorreggere il redditometro.
- Nel giudizio di legittimità, il vizio di omessa pronuncia ricorre solo se il giudice di merito omette del tutto di decidere sulla domanda o sull’eccezione; se la questione è stata implicitamente rigettata dalla decisione complessiva, il vizio non sussiste.
- La censura di omesso esame di un fatto decisivo richiede l’indicazione di un fatto storico specifico effettivamente non valutato dal giudice, non essendo sufficiente lamentare una motivazione sintetica o non condivisa.
- Le doglianze che investono motivazione, riparto dell’onere della prova e valutazione delle risultanze documentali devono essere formulate con specificità, indicando quando e come le questioni siano state introdotte nel processo e quale fosse il contenuto delle decisioni di merito rilevanti.
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