Sentenza del 29/01/2024 n. 2708 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l’avviso di pagamento prot. 45868/RU, notificato il 6 ottobre 2017, con cui si richiedevano accise evase negli anni 2005-2007 su gasolio denaturato per uso agricolo, fraudolentemente destinato all’autotrazione. La società contestava, con undici motivi, il proprio coinvolgimento e la prova presuntiva della frode; la motivazione e la quantificazione dell’avviso; l’uso degli elementi raccolti nel procedimento penale e il deposito della relativa sentenza; la mancata considerazione delle prove difensive; l’obbligo di contraddittorio preventivo; nonché l’individuazione dei soggetti obbligati, gli interessi e i calcoli dei quantitativi. Rilevava inoltre che la società era stata costituita nel maggio 2005, dunque dopo parte dei periodi e dei fatti considerati.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibili, tra gli altri, i motivi che chiedevano una nuova valutazione dei fatti e delle prove, quelli non autosufficienti e la censura sul contraddittorio, perché proposta per la prima volta in appello; ha ritenuto infondate le contestazioni sulla motivazione dell’atto, sull’autonomia della valutazione tributaria rispetto al processo penale, sul deposito documentale, sulla prova e sulla quantificazione, rilevando anche il rigetto implicito delle doglianze sul quantum. Resta quindi ferma la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva confermato la pretesa. La società è stata condannata a pagare all’Agenzia 14.000 euro per compensi, oltre spese prenotate a debito, e l’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto.
Norme richiamate
Art. 7, comma 1, legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente)
L'obbligo di motivazione degli atti tributari può essere adempiuto anche per relationem, ovverosia mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, a condizione, però, che questi ultimi siano allegati all'atto notificato ovvero che lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale
La motivazione per relationem è legittima se il contribuente conosce già l’atto richiamato oppure se l’atto impositivo lo allega o ne riporta gli elementi essenziali, in modo da rendere comprensibili i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa.
Art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ.
La previsione d'inammissibilità del ricorso per cassazione, di cui all'art. 348 ter, quinto comma, cod. proc. civ., che esclude che possa essere impugnata ex art. 360, primo grado, n. 5, cod. proc. civ. la sentenza di appello "che conferma la decisione di primo grado", si applica, agli effetti dell'art. 54, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per i giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dopo l'11 settembre 2012
Quando l’appello conferma la decisione di primo grado sulla base delle medesime ragioni di fatto, non è ammesso il ricorso per cassazione fondato sull’omesso esame di un fatto decisivo, per gli appelli introdotti dopo l’11 settembre 2012.
Art. 7, comma 4, decreto legislativo n. 546/1992
nel processo tributario vigono i limiti in tema di prova posti dall'art. 7, comma 4, del decreto legislativo n. 546 del 1992, e trovano ingresso, invece, anche presunzioni semplici, di per sé inidonee a supportare una pronuncia penale di condanna
Il giudizio tributario ha regole probatorie proprie: possono essere utilizzate presunzioni semplici che non sarebbero sufficienti, da sole, per una condanna penale. La decisione penale non vincola automaticamente il giudice tributario.
Art. 58, decreto legislativo n. 546/1992
in tema di contenzioso tributario, la produzione di nuovi documenti in appello (sia pure consentita ex art. 58 del decreto legislativo n. 546 del 1992, ai sensi dell'art. 32 dello stesso decreto, entro venti giorni liberi antecedenti l'udienza) è sanata, nonostante l'inosservanza di detto termine, ove il documento sia stato già depositato, benché irritualmente, nel giudizio di primo grado, poiché nel processo tributario i fascicoli di parte restano inseriti in modo definitivo nel fascicolo d'ufficio sino al passaggio in giudicato della sentenza
La tardività del deposito in appello può essere sanata se il documento era già stato prodotto nel primo grado e resta acquisito al fascicolo d’ufficio.
Art. 15, comma 1, decreto legislativo n. 504/1995
Secondo la ricostruzione riportata nella decisione di merito, per il recupero delle accise sugli oli minerali opera la prescrizione quinquennale, non un termine di decadenza; nella vicenda, il termine era stato interrotto dall’esercizio dell’azione penale per gli stessi fatti. La Corte di cassazione non ha esaminato autonomamente nel merito questa statuizione, avendo rigettato il ricorso.
Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13, ove dovuto.
Il rigetto del ricorso comporta, quando ne ricorrono i presupposti, il pagamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
Massime di principio
- In Cassazione non è possibile ottenere una nuova ponderazione dei fatti e delle prove: occorre individuare un preciso errore di diritto o un vizio processuale ammissibile, confrontandosi puntualmente con la motivazione impugnata.
- Chi denuncia la mancata considerazione di documenti o argomenti deve indicarne con precisione il contenuto e la collocazione processuale, spiegando perché siano decisivi; il mero richiamo a documenti o difese non basta.
- Nel processo tributario, l’assoluzione penale, anche perché il fatto non sussiste, non annulla automaticamente la pretesa fiscale: il giudice tributario valuta autonomamente gli elementi acquisiti e può fondarsi su presunzioni semplici, se adeguate secondo le regole tributarie.
- Un atto impositivo può motivare per relationem quando l’atto richiamato è già stato conosciuto dal contribuente oppure è allegato o riprodotto nei suoi elementi essenziali, così da consentire una difesa effettiva.
- Il contraddittorio preventivo va eccepito tempestivamente nei gradi di merito; una censura proposta per la prima volta in appello può essere dichiarata inammissibile e non è sufficiente invocare in astratto il diritto di difesa senza indicare le osservazioni concrete che avrebbero potuto incidere sull’esito.
- Se la sentenza d’appello conferma quella di primo grado sulla base delle stesse ragioni fattuali, il motivo di cassazione per omesso esame di un fatto decisivo è soggetto alla preclusione prevista dall’art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ.
- Nella frode relativa ad accise sui prodotti petroliferi, il tributo può essere richiesto anche a chi abbia sottratto o concorso a sottrarre i prodotti all’accertamento e al pagamento, senza che sia necessario un previo accertamento della responsabilità penale.
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