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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19936/2024 del 19/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Ufficio ha rideterminato sinteticamente i redditi del contribuente per l'anno d'imposta 2007, applicando il c.d. redditometro. Nei due gradi di merito l'atto è stato ritenuto legittimo. In cassazione il contribuente ha proposto tre motivi: (1) ha dedotto la violazione dell'art. 36 d.lgs. 546/1992, sostenendo che la CTR avrebbe omesso di considerare le argomentazioni svolte nell'appello e avrebbe reso una motivazione apparente, priva di un autonomo ragionamento; (2) ha denunciato la violazione del D.M. 10.09.1992, lamentando che la CTR avesse considerato intangibili le conclusioni dell'Ufficio senza verificare i criteri utilizzati, che l'accertamento sintetico fosse un accertamento standardizzato fondato su presunzioni semplici da adattare alla situazione concreta del contribuente e che l'onere della prova circa la gravità, precisione e concordanza delle presunzioni gravasse sull'Ufficio; inoltre ha contestato l'uso del vecchio redditometro e la mancata applicazione del nuovo redditometro, assumendo la sua retroattività; (3) ha infine eccepito la violazione dell'art. 42 d.P.R. 600/1973 per asserita carenza di firma dell'avviso di accertamento, sostenendo che l'Ufficio avrebbe dovuto produrre in giudizio la delega del soggetto sottoscrittore.

La decisione

La Corte ha dichiarato l'intero ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile per difetto di specificità e completezza, poiché non riportava il contenuto delle doglianze di appello né le rationes decidendi di CTP e CTR, impedendo il controllo di legittimità. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile nella parte in cui investiva una statuizione di inammissibilità della CTR non specificamente impugnata, con conseguente giudicato interno; per il resto è stato ritenuto comunque infondato, perché il nuovo redditometro si applica solo agli anni d'imposta dal 2009 in avanti e, in tema di accertamento sintetico basato sugli indici ministeriali, l'Amministrazione è dispensata da ulteriori prove oltre all'esistenza dei fattori-indice, gravando sul contribuente la prova contraria. Il terzo motivo è stato giudicato inammissibile perché nuovo, non risultando che la questione della carenza di firma fosse stata dedotta nei precedenti gradi di giudizio. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente alle spese e dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 36 d.lgs. 546/1992

    la censura sulla motivazione della sentenza tributaria è stata respinta per difetto di specificità e autosufficienza del ricorso.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente ed esporre in modo puntuale il contenuto degli atti richiamati, senza necessità di accedere a fonti esterne al ricorso.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    è il parametro formale invocato per denunciare violazioni di legge, ma la censura deve comunque superare i requisiti di specificità e ammissibilità.

  • d.m. 10 settembre 1992

    gli indici del redditometro sono richiamati come base del vecchio accertamento sintetico sui redditi.

  • art. 38 d.P.R. 600/1973

    le modifiche del redditometro operano secondo la disciplina transitoria e il nuovo metodo si applica solo ai redditi dal 2009 in poi.

  • art. 22 d.l. 78/2010

    le modifiche apportate all'accertamento sintetico hanno effetto per gli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non era ancora scaduto alla data di entrata in vigore del decreto, cioè per il 2009 e periodi successivi.

  • d.m. 24 dicembre 2012

    il nuovo redditometro è applicabile alla determinazione dei redditi e dei maggiori redditi a decorrere dagli anni d'imposta 2009.

  • art. 42 d.P.R. 600/1973

    la questione della sottoscrizione dell'avviso è stata dichiarata inammissibile perché nuova e non dedotta nei precedenti gradi.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    la Corte ha dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, tutti gli elementi necessari a individuare con precisione la censura e a consentirne il controllo senza ricorso a fonti esterne, con puntuale indicazione del contenuto degli atti e delle questioni decise nei gradi di merito.
  • La deduzione di un vizio di motivazione o di apparente motivazione non è ammissibile se il ricorrente non riproduce almeno il contenuto essenziale delle allegazioni e delle argomentazioni disattese nei precedenti gradi di giudizio.
  • Nel processo tributario, la questione non dedotta nei gradi di merito non può essere proposta per la prima volta in cassazione se richiede accertamenti di fatto; il ricorrente deve anche indicare dove e quando l'abbia già sollevata, altrimenti la censura è inammissibile per novità.
  • In tema di accertamento sintetico basato sul redditometro, l'Amministrazione, una volta provata l'esistenza dei fattori-indice di capacità contributiva previsti dai decreti ministeriali, non deve fornire ulteriori prove: incombe invece sul contribuente dimostrare che il reddito presunto non esiste o è inferiore.
  • Il nuovo redditometro non ha efficacia retroattiva e si applica solo agli anni d'imposta dal 2009 in avanti, in forza della disciplina transitoria espressa contenuta nella normativa di riferimento, che prevale sul principio generale tempus regit actum.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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