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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09804/2024 del 11/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietari)

La controversia

La controversia nasce da una vicenda edilizia in un centro storico del Comune di Nuoro: i proprietari di un appartamento al secondo piano, dopo un infruttuoso procedimento cautelare di denunzia di nuova opera, citarono in giudizio i proprietari del fondo vicino lamentando che sul fondo fosse stata edificata una nuova costruzione a distanza inferiore a quella prescritta dal codice civile e dall'art. 9 del D.M. 1444/1968. I convenuti sostennero che, nella zona A del centro storico, non si applicasse la disciplina invocata dagli attori, ma solo l'art. 873 c.c., con possibilità di costruire sul confine in caso di sostituzione di preesistente fabbricato; chiesero anche in via riconvenzionale l'arretramento della costruzione degli attori. Il Tribunale ritenne non applicabile il limite dei dieci metri del D.M. 1444/1968 nei centri storici e accolse la tesi della costruzione sul confine in base allo strumento urbanistico locale. La Corte d'appello riformò la decisione: dichiarò la legittimazione passiva di ulteriori soggetti chiamati in causa, ritenne illegittima la costruzione realizzata sul confine per violazione della distanza di dieci metri dalla parete finestrata e condannò i convenuti all'arretramento/demolizione oltre al risarcimento del danno. Avverso tale sentenza i soccombenti proposero ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) violazione della normativa regionale sarda e del riparto di competenze, per avere la Corte d'appello applicato la disciplina statale delle distanze anziché quella regionale speciale; 2) violazione dell'art. 41-quinquies l. urbanistica e dell'art. 9 D.M. 1444/1968, per non avere considerato l'ultimo comma dell'art. 9 che ammetterebbe distanze inferiori in presenza di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche; 3) omesso esame di un fatto decisivo sul punto appena detto; 4) violazione degli artt. 2697, 1350 e 1117 c.c. e omesso esame di un fatto decisivo, per avere la Corte ritenuto la legittimazione passiva di alcuni terzi sulla base della presunta proprietà di autorimesse e parti comuni; 5) violazione dell'art. 873 c.c. e dell'art. 9 l. 122/1989, sostenendo che i manufatti interrati non rilevassero ai fini delle distanze tra costruzioni. La Corte di cassazione ha esaminato prioritariamente i motivi sulla legittimazione passiva: ha ritenuto infondato il quarto motivo, perché la Corte territoriale aveva fondato la chiamata in causa non solo sulla proprietà delle autorimesse, ma anche sulla desumibile comproprietà di parti comuni, muri perimetrali e passo carraio, oltre che sull'unitarietà dell'intervento edilizio; ha dichiarato inammissibile il quinto motivo per mancata specifica censura della ratio decidendi. Quanto ai motivi sulle distanze, ha ritenuto infondato il primo: la deroga regionale alla disciplina statale è legittima solo se inserita in strumenti urbanistici idonei a conformare un assetto complessivo e unitario di determinate zone del territorio, mentre le norme regionali/regolamentari che incidono su singoli edifici confinanti isolatamente considerati invadono l'ordinamento civile e vanno disapplicate; ne consegue l'immediata applicazione dell'art. 9 D.M. 1444/1968. Ha rigettato anche il secondo motivo, osservando che nel caso concreto mancavano le condizioni per l'eccezione dell'ultimo comma dell'art. 9 D.M. 1444/1968: non risultava un gruppo di edifici oggetto di piano particolareggiato o lottizzazione convenzionata con previsioni planovolumetriche, ma un unico intervento edilizio di sostituzione su un'unità edilizia unica. Il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile perché denunciava un omesso esame senza individuare specificamente il fatto decisivo e la sua decisività. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna solidale dei ricorrenti al pagamento delle spese e dell'ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha confermato la decisione della Corte d'appello che aveva dichiarato la legittimazione passiva di alcuni terzi, accertato la violazione della distanza legale di dieci metri dalla parete finestrata e disposto l'arretramento/demolizione della nuova costruzione, oltre al risarcimento del danno. Ha inoltre condannato i ricorrenti in solido alle spese del giudizio di legittimità e dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 4 l.r. Regione Autonoma Sardegna 19 maggio 1981, n. 17

    Invocato dai ricorrenti come fonte regionale speciale prevalente; la Corte ritiene che una disciplina regionale derogatoria delle distanze sia legittima solo entro i limiti del governo del territorio e se inserita in strumenti urbanistici con assetto complessivo e unitario.

  • art. 5 l.r. Regione Autonoma Sardegna 19 maggio 1981, n. 17

    Richiamato insieme all'art. 4 della stessa legge regionale; non è applicabile in modo da derogare alla disciplina statale delle distanze al di fuori dei limiti costituzionalmente consentiti.

  • art. 3 l. cost. 26 febbraio 1948, n. 3

    Richiamato dai ricorrenti in relazione allo statuto speciale della Sardegna.

  • art. 41-quinquies l. 17 agosto 1942, n. 1150

    Costituisce il fondamento normativo del D.M. 1444/1968 e conferisce al regolamento efficacia precettiva e inderogabile in materia di distanze minime.

  • art. 9 D.M. 2 aprile 1968, n. 1444

    La disciplina delle distanze tra pareti finestrate è inderogabile, salvo le ipotesi del comma finale; le deroghe sono ammissibili solo per gruppi di edifici in piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche.

  • art. 873 c.c.

    Norma del codice civile che disciplina le distanze tra costruzioni; resta il riferimento generale della materia, ma è integrata e, nei limiti previsti, sostituita dalla disciplina urbanistica statale inderogabile.

  • art. 875 c.c.

    Richiamato nella ricostruzione del quadro delle distanze fra costruzioni.

  • art. 1117 c.c.

    Fondamento della presunzione di comproprietà delle parti comuni, utilizzata per giustificare la legittimazione passiva dei terzi chiamati.

  • art. 1350 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti per contestare la prova della proprietà dei terzi in relazione ai titoli di acquisto.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per la censura sulla ripartizione dell'onere della prova circa la titolarità dei beni e delle parti comuni.

  • art. 9 l. 24 marzo 1989, n. 122

    Invocato nel quinto motivo, ma ritenuto non decisivo rispetto alla ratio della sentenza impugnata.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Usato come parametro per i motivi di violazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Usato per i motivi di omesso esame di fatto decisivo; la Corte ribadisce che il ricorrente deve indicare specificamente fatto, decisività e discussione tra le parti.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Richiamato incidentalmente per chiarire che la motivazione apparente integra un vizio di nullità, non un omesso esame ex n. 5.

  • art. 117, secondo comma, lett. l), Cost.

    Richiamato nel percorso motivazionale sulla competenza statale in materia di ordinamento civile e sulla illegittimità di norme regionali che invadano la materia delle distanze.

  • art. 2-bis d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380

    Richiamato come conferma del principio per cui le deroghe regionali alle distanze sono legittime solo se inserite in strumenti urbanistici che conformano un assetto complessivo e unitario del territorio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Fondamento della condanna all'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228

    Norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. 115/2002.

Massime di principio

  • In tema di distanze legali tra fabbricati, la disciplina statale di cui all'art. 9 del D.M. 1444/1968 ha efficacia precettiva e inderogabile, e le eventuali norme regionali o regolamentari possono derogarla solo se la deroga è inserita in strumenti urbanistici idonei a conformare un assetto complessivo e unitario di determinate zone del territorio.
  • La deroga alle distanze minime è legittima solo quando riguardi gruppi di edifici oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche; non è invece consentita quando incida su edifici confinanti considerati isolatamente.
  • Le norme regionali che, in materia di distanze tra costruzioni, incidono su rapporti tra proprietari di fondi finitimi senza collegamento con un assetto urbanistico complessivo invadono la competenza statale in materia di ordinamento civile e devono essere disapplicate dal giudice ordinario.
  • Nel ricorso per cassazione, la censura per omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente quale sia il fatto storico decisivo, la sua discussione tra le parti e la sua effettiva decisività.
  • Il motivo di ricorso deve colpire specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata; se la critica si limita a contestare una sola delle argomentazioni svolte, senza aggredire la base decisiva della decisione, il motivo è inammissibile.
  • In una controversia volta all'arretramento o demolizione di una costruzione, la legittimazione passiva può estendersi ai titolari di diritti reali sulle parti comuni e sui manufatti materialmente incisi dall'intervento, quando l'assetto del bene sia inscindibilmente collegato all'opera da rimuovere.

Come è indicizzato

MaterieProprietàProveImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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