Cassazione Civile, Ordinanza n. 25948/2023 del 05/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (Agenzia fiscale)
La controversia
La controversia nasce dal diniego di rimborso di un credito IVA relativo all'anno 2007. Secondo la ricostruzione accolta dai giudici di merito, il credito derivava da due fatture emesse nel 2007 ma registrate nel 2011, nonché da una nota di credito del 3 maggio 2011 emessa a seguito di una transazione; la società aveva poi chiesto il rimborso dell'eccedenza solo il 31 dicembre 2013. La Commissione tributaria provinciale aveva rigettato il ricorso contro il diniego, e la Commissione tributaria regionale aveva confermato il rigetto ritenendo applicabile la decadenza biennale di cui all'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992. In cassazione la contribuente ha proposto cinque motivi: 1) violazione degli artt. 21, comma 2, e 19, comma 1, lett. g), d.lgs. n. 546 del 1992, sostenendo che il termine biennale non si applicasse perché si trattava di IVA dovuta e non indebitamente versata; 2) violazione degli artt. 21, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 e 2946 c.c., deducendo che l'indicazione del credito nella dichiarazione annuale 2011 rendeva superflua una specifica istanza di rimborso e comunque rendeva applicabile solo la prescrizione decennale; 3) violazione dell'art. 36, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 e dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., per asserita motivazione apparente della sentenza d'appello; 4) nullità per ultrapetizione ex art. 112 c.p.c., riproponendo la censura del terzo motivo; 5) violazione dell'art. 8, comma 6-bis, d.P.R. n. 633 del 1972, assumendo che la CTR avesse richiamato una dichiarazione integrativa non applicabile ratione temporis.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo sulla motivazione apparente, osservando che la sentenza della CTR conteneva un percorso argomentativo comprensibile e sufficiente al "minimo costituzionale". Ha poi respinto congiuntamente gli altri motivi, affermando che il diritto alla detrazione dell'IVA sorge quando l'imposta diviene esigibile e che, nel caso delle prestazioni di servizi fatturate anticipatamente rispetto al pagamento, la detrazione va esercitata in corrispondenza dell'emissione della fattura. Poiché il credito era sorto nel 2007, la detrazione avrebbe dovuto essere esercitata entro la dichiarazione del secondo anno successivo, cioè al più tardi con la dichiarazione 2009. Non essendo più possibile la detrazione, la contribuente poteva ricorrere al rimborso ex art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, ma entro il termine biennale dal pagamento: l'ultimo pagamento risultava del 19 aprile 2011, mentre la domanda di rimborso era stata presentata solo il 31 dicembre 2013, quindi tardivamente. La Corte ha aggiunto che la società non poteva invocare il tardivo inserimento del credito nella dichiarazione 2011 per eludere la decadenza. Nessuna statuizione sulle spese per mancata difesa dell'Agenzia.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma richiamata come parametro di legittimità per i motivi di violazione di legge
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
norma richiamata come parametro per i vizi processuali e di motivazione
art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
prevede la decadenza biennale per la domanda di rimborso, applicata dalla Corte al caso concreto
art. 19, comma 1, lett. g), d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato dalla ricorrente per sostenere l'inapplicabilità della decadenza biennale al caso di specie
invocato dalla ricorrente per sostenere la prescrizione decennale del diritto al rimborso
art. 36, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato come parametro della motivazione della sentenza tributaria
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato in relazione al requisito della motivazione della sentenza
richiamato per la censura di ultrapetizione
art. 8, comma 6-bis, d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato dalla ricorrente in relazione alla dichiarazione integrativa
art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972
il diritto alla detrazione dell'IVA sorge quando l'imposta diventa esigibile
art. 6, commi 3 e 4, d.P.R. n. 633 del 1972
nelle prestazioni di servizi il momento di effettuazione coincide col pagamento, salvo emissione anticipata della fattura, che anticipa l'esigibilità nei limiti fatturati
unitamente all'art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972, individua il termine entro cui esercitare la detrazione
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto
Massime di principio
- Il diritto alla detrazione dell'IVA va esercitato nel periodo in cui l'imposta diventa esigibile; se la fattura è emessa anticipatamente rispetto al pagamento, nelle prestazioni di servizi l'esigibilità si colloca alla data della fattura per l'importo fatturato.
- La detrazione dell'IVA non può essere esercitata oltre la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto e alle condizioni esistenti in quel momento.
- Quando la detrazione non sia più praticabile per decorso del termine, il contribuente può chiedere il rimborso del credito, ma la relativa istanza resta soggetta al termine biennale di decadenza previsto dall'art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992.
- L'indicazione del credito in una dichiarazione annuale tardiva non consente di neutralizzare la decadenza già maturata per l'esercizio del diritto al rimborso.
- La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla, soltanto quando, pur esistente graficamente, non consenta di comprendere il fondamento logico-giuridico della decisione; non basta una motivazione sintetica se coerente e comprensibile.
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