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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32524/2021 del 08/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia riguarda una domanda di equa riparazione ex L. n. 89/2001 proposta da una creditrice di una procedura fallimentare dichiarata nel 1990, per la durata irragionevole del procedimento concorsuale. La Corte d'appello aveva ritenuto tempestiva la domanda, applicando al reclamo contro il decreto di chiusura del fallimento il termine lungo annuale di cui all'art. 327 c.p.c., con sospensione feriale, e aveva liquidato un indennizzo complessivo di euro 6.300,00. Il Ministero ricorrente ha impugnato tale decreto con dieci motivi: con i primi tre ha contestato la disciplina della definitività del decreto di chiusura del fallimento, sostenendo che dovessero applicarsi il termine di reclamo previsto dalla disciplina fallimentare novellata, il termine semestrale dell'art. 327 c.p.c. oppure, comunque, l'inapplicabilità della sospensione feriale; con i motivi dal quarto all'ottavo ha censurato l'applicazione della sospensione feriale al termine di cui all'art. 4 L. n. 89/2001, invocando argomenti legati alla natura decadenziale e processuale del termine, alla riforma del procedimento Pinto e alla possibilità di mediazione; con il nono motivo ha contestato la determinazione del termine di durata ragionevole della procedura concorsuale in sei anni; con il decimo ha censurato la liquidazione dell'indennizzo annuo in euro 300,00, ritenuta immotivata e non conforme ai criteri legali di aumento e riduzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati e/o inammissibili i motivi: ha confermato che, per una procedura fallimentare iniziata prima delle riforme del 2006 e del 2007, il decreto di chiusura non comunicato diviene definitivo solo dopo un anno dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 327 c.p.c., con applicazione della sospensione feriale; ha ribadito che il termine semestrale dell'art. 4 L. n. 89/2001 resta soggetto alla sospensione feriale; ha escluso che la successiva modifica normativa, la natura decadenziale dell'azione o la possibilità di mediazione incidano sulla natura processuale del termine o sull'operatività della sospensione; ha infine ritenuto corretta la fissazione in sei anni della durata ragionevole della procedura fallimentare e non censurabile in cassazione la quantificazione dell'indennizzo in euro 300,00 annui, essendo espressione del potere discrezionale del giudice di merito entro i criteri dell'art. 2-bis L. n. 89/2001. Le spese sono state poste a carico del ricorrente, con attribuzione al difensore antistatario della controricorrente.

Norme richiamate

  • art. 119 l. fall.

    Per le procedure fallimentari anteriori alle riforme del 2006 e del 2007 continua ad applicarsi la disciplina previgente.

  • art. 26 l. fall.

    La disciplina del reclamo prevista dalla versione novellata non si applica retroattivamente alle procedure anteriori; il suo richiamo opera solo per le procedure soggette alla riforma.

  • art. 327 c.p.c.

    In caso di mancata comunicazione del decreto di chiusura del fallimento, il provvedimento diviene definitivo decorso il termine lungo annuale, con applicazione della sospensione feriale nel regime previgente.

  • art. 36-bis l. fall.

    L'inoperatività della sospensione feriale per i termini degli artt. 26 e 36 l. fall. è collegata al regime novellato e non si estende alle procedure anteriori alla riforma.

  • art. 4 L. n. 89/2001

    Il termine semestrale per proporre la domanda di equa riparazione è soggetto alla sospensione feriale, trattandosi di termine per introdurre il giudizio quando l'azione giudiziale è l'unico mezzo per far valere il diritto.

  • L. n. 742/1969

    La sospensione feriale dei termini si applica anche al termine di proposizione della domanda di equa riparazione.

  • art. 2, comma 2-bis, L. n. 89/2001

    La durata ragionevole delle procedure concorsuali è predeterminata dal legislatore; nella specie è stata correttamente fissata in sei anni.

  • art. 2-bis L. n. 89/2001

    L'indennizzo annuale è determinato entro una forbice legale e può essere modulato dal giudice in ragione della complessità e della durata, con valutazione discrezionale non censurabile se non per violazione dei limiti di legge.

  • art. 360-bis, comma 1, n. 1, c.p.c.

    Il ricorso è dichiarato inammissibile quando la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza consolidata della Corte e non sono prospettati elementi idonei a mutare orientamento.

  • art. 150 d.lgs. n. 5/2006

    Le norme intertemporali impongono di mantenere il regime previgente per le procedure fallimentari già pendenti alla data della riforma.

  • art. 17 l. fall.

    È richiamato solo come modalità di pubblicazione del decreto di chiusura nel regime previgente.

  • art. 358 c.p.c.

    Richiamato per confermare che i termini di impugnazione conservano natura processuale anche se la declaratoria di inammissibilità o improcedibilità ne preclude la riproposizione.

  • art. 387 c.p.c.

    Richiamato nel medesimo senso dell'art. 358 c.p.c. in tema di natura processuale dei termini di impugnazione.

  • L. n. 208/2015

    È richiamata per la fascia legale di liquidazione dell'indennizzo annuale, poi applicata dal giudice di merito.

  • D. Lgs. n. 28/2010

    La possibilità di ricorrere alla mediazione non elimina il carattere necessario del procedimento giurisdizionale per l'equa riparazione, essendo la mediazione solo strumentale all'azione giudiziale.

  • art. 702-bis c.p.c.

    Richiamato come esempio di procedimento sommario che non esclude l'applicazione della sospensione feriale quando la legge non lo preveda espressamente.

  • art. 3 L. n. 742/1969

    Citatta nel richiamo storico al regime di sospensione feriale delle controversie fallimentari.

  • art. 92 R.D. n. 12/1941

    Citatta nel richiamo storico al regime di esclusione dalla sospensione feriale per alcune controversie fallimentari.

Massime di principio

  • Quando una procedura concorsuale è soggetta al regime previgente, la definitività del decreto di chiusura va determinata secondo le regole allora vigenti; in caso di mancata comunicazione, opera il termine lungo di impugnazione ex art. 327 c.p.c., con sospensione feriale, salvo diversa previsione espressa.
  • La disciplina intertemporale delle riforme fallimentari impedisce di applicare retroattivamente il nuovo sistema di reclamo e le nuove regole di decorrenza dei termini alle procedure già pendenti.
  • Il termine semestrale per proporre domanda di equa riparazione ex L. n. 89/2001 ha natura processuale e, in quanto termine per instaurare il giudizio quando l'azione giudiziale è l'unico rimedio, è soggetto alla sospensione feriale dei termini.
  • La natura decadenziale dell'azione o la previsione che un rigetto per motivi di rito precluda la riproposizione non trasformano, di per sé, il termine processuale in termine sostanziale.
  • La possibilità di accesso a strumenti stragiudiziali o conciliativi non esclude il carattere necessario del procedimento giurisdizionale quando la tutela sostanziale sia comunque rimessa al giudizio.
  • La determinazione legislativa della durata ragionevole dei procedimenti vincola il giudice e non può essere sostituita da valutazioni equitative non coerenti con il parametro normativo.
  • La quantificazione dell'indennizzo Pinto rientra nel potere discrezionale del giudice di merito entro i limiti di legge; in cassazione è censurabile solo la violazione dei parametri normativi, non la mera preferenza per una diversa stima equitativa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLiquidazione giudiziale
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazioneAccertamento del passivo
IstitutiOnere della provaGiudicato

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