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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14916/2025 del 04/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (cessionaria credito)

La controversia

La controversia trae origine da un giudizio promosso dalla società correntista, insieme ai due garanti personali, contro la banca che aveva gestito il rapporto di conto corrente, per ottenere l’accertamento della correttezza di alcuni addebiti e la restituzione di somme asseritamente indebitamente percepite. La banca resistette e propose domanda riconvenzionale per il saldo del credito. Il tribunale respinse le domande attoree e condannò società e fideiussori al pagamento della somma richiesta. La corte d’appello confermò la decisione. In cassazione i fideiussori, anche quali soci successori della società cancellata, proposero cinque motivi: 1) omessa pronuncia e violazione delle norme sulla nullità per asserita nullità della fideiussione quale sbocco di un’intesa restrittiva tra banche accertata da Banca d’Italia; 2) violazione delle norme sulla determinazione dell’oggetto e sulla nullità parziale per la commissione di massimo scoperto, invocando la disciplina sopravvenuta del d.l. n. 185/2008; 3) violazione delle norme sull’usura e sull’onere della prova, sostenendo che l’usurarietà fosse stata allegata e provata anche tramite gli estratti conto; 4) omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell’art. 115 c.p.c. per il mancato espletamento di una consulenza tecnica contabile; 5) violazione dell’art. 2697 c.c. in relazione alla domanda riconvenzionale della banca, assumendo che la documentazione contabile non fosse sufficiente a provare il credito. Nel giudizio di legittimità è intervenuta una terza società cessionaria del credito, ma l’intervento è stato ritenuto inammissibile.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha anzitutto dichiarato inammissibile l’intervento del terzo che non aveva partecipato alle fasi di merito, rilevando che l’eccezione di successore a titolo particolare non valeva nel caso concreto poiché il dante causa era già costituito in cassazione. Nel merito dei motivi, ha ritenuto inammissibile il primo perché la questione di nullità della fideiussione era stata proposta solo in comparsa conclusionale d’appello, quindi tardivamente; ha aggiunto che, per invocare la rilevabilità d’ufficio della nullità, occorre indicare in ricorso gli elementi di fatto già emersi nel merito, cosa non fatta. Ha dichiarato inammissibile il secondo perché la censura sulla commissione di massimo scoperto introduceva una questione nuova e, comunque, la disciplina invocata non aveva effetto retroattivo e richiedeva, per i rapporti ancora pendenti, la deduzione della mancata adeguazione del contratto. Ha dichiarato inammissibile il terzo perché le doglianze sull’usura erano generiche, non specificamente correlate al tasso soglia applicabile e comunque miravano a contestare una valutazione processuale di inammissibilità già compiuta dalla corte territoriale. Ha dichiarato inammissibile il quarto perché il ricorso non individuava alcun fatto storico decisivo omesso, mirando piuttosto a ottenere una rivalutazione della consulenza tecnica contabile, non dovuta per supplire a carenze di allegazione e prova. Ha dichiarato inammissibile il quinto perché la censura ex art. 2697 c.c. tendeva in realtà a ottenere una revisione del giudizio di fatto sulla prova del credito; inoltre ha ricordato che gli estratti conto, una volta prodotti, costituiscono trasmissione rilevante ai sensi dell’art. 1832 c.c. anche nei confronti del fideiussore, e che per i contratti bancari è sufficiente la forma scritta con sottoscrizione del cliente e consegna della copia, potendo il consenso della banca desumersi per fatti concludenti. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 1418 c.c.

    richiamato come norma sulla nullità del contratto, ma la censura è stata ritenuta inammissibile per tardività e difetto di specificità

  • art. 1421 c.c.

    invocato per la rilevabilità d’ufficio della nullità; la Corte ha precisato che il rilievo ufficioso richiede che i fatti rilevanti siano già entrati nel processo di merito nel rispetto delle preclusioni

  • art. 112 c.p.c.

    non vi è omissione di pronuncia quando la questione è stata introdotta tardivamente in comparsa conclusionale, atto privo di funzione introduttiva di nuove domande o eccezioni

  • art. 190 c.p.c.

    la comparsa conclusionale serve solo a illustrare domande ed eccezioni già ritualmente proposte e non può introdurne di nuove

  • art. 183, comma 6, c.p.c.

    richiamato per evidenziare la necessità che i fatti costitutivi della nullità fossero tempestivamente documentati nel giudizio di merito

  • art. 1346 c.c.

    richiamato in relazione alla dedotta nullità della clausola sulla commissione di massimo scoperto

  • art. 1419 c.c.

    richiamato in relazione alla nullità parziale della clausola sulla commissione di massimo scoperto

  • art. 2-bis, comma 1, d.l. n. 185/2008

    la Corte ha osservato che la disciplina sulla commissione di massimo scoperto non ha effetto retroattivo

  • art. 2-bis, comma 3, d.l. n. 185/2008

    per i contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione era necessario l’adeguamento entro 150 giorni

  • l. n. 108/1996

    richiamata per la disciplina dell’usura nei rapporti bancari

  • art. 113 c.p.c.

    invocato insieme all’art. 2697 c.c. e alla l. n. 108/1996, ma la censura è stata ritenuta processualmente inconferente

  • art. 2697 c.c.

    la violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce l’onere della prova alla parte sbagliata, non quando si contesti la valutazione delle prove o si chieda una diversa lettura del merito

  • art. 115 c.p.c.

    la violazione è denunciabile solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti, non quando valuti diversamente le prove ritualmente acquisite

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    il motivo è ammissibile solo se indica un fatto storico decisivo, omesso dal giudice, con specificazione del dato, del quando e del come sia stato discusso

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    richiede l’indicazione specifica degli atti e dei documenti su cui il ricorso si fonda

  • art. 369, n. 4, c.p.c.

    impone il deposito dei documenti necessari a supporto dei motivi

  • art. 1832 c.c.

    la produzione degli estratti conto vale come trasmissione al correntista e rende necessarie contestazioni specifiche; l’onere vale anche per il fideiussore

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    norma di inserimento del comma 1-quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002

Massime di principio

  • La comparsa conclusionale non può introdurre per la prima volta eccezioni o questioni nuove; se la questione è stata dedotta solo in tale sede, il giudice non incorre in omessa pronuncia e la relativa censura in cassazione è inammissibile.
  • La nullità contrattuale è rilevabile d’ufficio solo se i presupposti di fatto siano già emersi nel giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni istruttorie; in cassazione, chi lamenta il mancato rilievo officioso deve indicare specificamente tali elementi.
  • Le censure sulla commissione di massimo scoperto e, più in generale, sull’applicazione di discipline sopravvenute ai rapporti bancari devono essere specifiche, non nuove e accompagnate dalla deduzione dell’effettiva rilevanza temporale della norma sul rapporto controverso.
  • La denuncia di usurarietà deve essere supportata da allegazioni puntuali sul tasso applicato, sul periodo di riferimento e sul tasso soglia pertinente; non basta un richiamo generico agli estratti conto o ai decreti ministeriali.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo richiede l’indicazione del fatto storico omesso, del dato da cui risulta, del momento processuale in cui è stato discusso e della sua decisività; non è sufficiente contestare il mancato esame di singoli mezzi istruttori.
  • La violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile solo se il giudice attribuisce l’onere della prova alla parte sbagliata; non consente di censurare la valutazione delle prove compiuta dal merito.
  • Gli estratti conto prodotti in giudizio valgono come trasmissione al correntista e richiedono contestazioni specifiche; tale regola opera anche nei confronti del fideiussore.
  • Nei contratti bancari la forma scritta è soddisfatta quando il testo contrattuale è redatto per iscritto, consegnato al cliente e sottoscritto da quest’ultimo, potendo il consenso della banca risultare anche da comportamenti concludenti.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteFideiussioneProveImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civileContrattiObbligazioni
IstitutiOnere della provaNullitàPrescrizioneGiudicato

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