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Cassazione Civile, Ordinanza n. 38321/2021 del 03/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società di servizi)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di somme dovute per la fornitura di acqua potabile, dal 2004, presso una discarica consortile destinata allo smaltimento dei rifiuti urbani. Il consorzio ha proposto opposizione deducendo, anzitutto, l'inesistenza di un valido titolo contrattuale, sostenendo che non fosse mai intervenuto tra le parti un contratto conforme alle forme richieste per i contratti della pubblica amministrazione e che, in ogni caso, il contratto sarebbe nullo perché non sottoscritto dal dirigente competente ma da un delegato del presidente. In subordine ha contestato il quantum debeatur, affermando che la fornitura dovesse essere tariffata con la minore tariffa prevista per le utenze dei servizi pubblici di interesse pubblico, poiché l'acqua era destinata a un impianto consortile di smaltimento rifiuti, attività qualificata come di pubblico interesse. Il ricorso per cassazione ripropone tre censure: violazione delle norme sulla contabilità pubblica e sulla rappresentanza dell'ente; violazione dell'art. 1421 c.c. per mancato rilievo officioso della nullità; violazione delle norme in tema di gestione dei rifiuti e di tariffazione, per mancata applicazione della tariffa agevolata e per omessa considerazione della natura pubblica del servizio svolto.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati sia il primo e il secondo motivo, esaminati congiuntamente, sia il terzo motivo. Quanto alla dedotta invalidità del contratto, ha osservato che i consorzi di sviluppo industriale sono enti pubblici economici e che, comunque, nel caso concreto la sottoscrizione era stata apposta da un delegato del presidente, cioè dal soggetto cui la disciplina statutaria attribuiva la rappresentanza legale dell'ente; pertanto non era configurabile la nullità prospettata né la violazione delle regole invocate sulla competenza del dirigente. Quanto alla tariffa applicabile, la Corte ha ritenuto che la parte ricorrente stesse in realtà tentando di integrare una lacuna della regolazione negoziale, operazione non consentita mediante il richiamo all'art. 1339 c.c., che opera per sostituzione di clausole contrastanti con norme imperative e non per colmare silenzi contrattuali al fine di ottenere effetti rimessi alla pattuizione delle parti. Conseguentemente, il decreto ingiuntivo è rimasto fermo, il ricorrente è stato condannato alle spese e la Corte ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 645 c.p.c.

    richiamato come base dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal consorzio.

  • r.d. 23 novembre 1923, n. 2240, artt. 16 e 17

    invocato dal ricorrente per sostenere la necessità di forma e procedura specifiche nei contratti della pubblica amministrazione; la Corte osserva che tali norme non sono comunque applicabili agli enti pubblici economici, salvo eccezioni.

  • art. 107 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267

    invocato dal ricorrente per sostenere che il contratto dovesse essere sottoscritto dal dirigente competente; la Corte esclude l'applicabilità del rilievo al caso concreto, valorizzando la rappresentanza legale del presidente/del suo delegato secondo lo statuto del consorzio.

  • art. 1421 c.c.

    richiamato per affermare la rilevabilità d'ufficio delle nullità contrattuali; la censura è però respinta perché la nullità dedotta non sussiste.

  • art. 177 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152

    invocato per qualificare la gestione dei rifiuti come attività di pubblico interesse; la Corte ritiene che ciò non consenta, da solo, di imporre la tariffa agevolata invocata.

  • art. 112 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267

    richiamato per sostenere la gestione dei servizi pubblici per fini sociali; la Corte non ne trae conseguenze idonee a modificare la tariffa concordata.

  • art. 1339 c.c.

    la Corte afferma che opera solo per sostituire clausole contrattuali difformi da norme imperative, non per integrare lacune della volontà negoziale e ottenere effetti rimessi alle pattuizioni delle parti.

  • art. 36 cod. civ.

    richiamato in motivazione per la struttura dei consorzi tra enti pubblici, organizzati secondo regole statutarie e con funzioni rappresentative del presidente.

  • art. 31 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267

    richiamato incidentalmente come disciplina dei consorzi tra enti locali, senza che la Corte ne faccia derivare l'obbligo di sottoscrizione da parte del dirigente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato come parametro dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

  • legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17

    richiamata quale norma introduttiva del meccanismo dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nei rapporti contrattuali degli enti pubblici economici non opera automaticamente la disciplina formale propria della contabilità generale dello Stato, salvo che ricorrano specifiche eccezioni previste dall'ordinamento.
  • La nullità del contratto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado solo se la nullità effettivamente sussiste; il rilievo officioso non può supplire all'assenza del vizio denunciato.
  • Quando la rappresentanza dell'ente è attribuita allo statuto al presidente o a un soggetto legittimato da questi, la sottoscrizione del contratto da parte del delegato può essere idonea a vincolare l'ente.
  • L'art. 1339 c.c. consente la sostituzione automatica di clausole difformi da norme imperative, ma non può essere usato per colmare lacune della regolazione negoziale e ricavare condizioni economiche non pattuite.
  • La qualificazione di un servizio come di pubblico interesse non basta, da sola, a imporre una tariffa agevolata se il prezzo applicabile è stato concordato o comunque desumibile dalla destinazione specifica richiesta in sede contrattuale.

Come è indicizzato

MaterieSomministrazioneInadempimentoOpposizioni esecutiveRicorso per cassazione
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della prova

Testo integrale

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