Cassazione Civile, Ordinanza n. 29692/2025 del 10/11/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Amministrazione finanziaria aveva emesso, tramite Equitalia Nord, cartella di pagamento a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 e art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972, recuperando il credito di imposta esposto da una società in dichiarazione integrativa a favore per il periodo d'imposta 2012. La società aveva riliquidato dichiarazioni di più anni e aveva fatto valere il beneficio della c.d. Tremonti ambiente ex art. 6 l. n. 388/2000, in relazione a un impianto fotovoltaico realizzato nel 2010, beneficio non utilizzato in precedenza per dubbi interpretativi poi superati dal legislatore. La CTP e poi la CTR avevano accolto il ricorso della contribuente. In Cassazione l'Agenzia deduceva: 1) violazione dell'art. 115 c.p.c. e delle norme sul processo tributario, assumendo che la CTR avesse errato nel ritenere non controversa la sussistenza del credito di imposta, quando invece l'Ufficio aveva contestato anche la documentazione a supporto del diritto all'agevolazione; 2) nullità della sentenza per violazione degli artt. 53 d.lgs. n. 546/1992 e 112 c.p.c., sostenendo che, ove la CTR avesse implicitamente ritenuto inammissibile la contestazione nel merito, avrebbe omesso di pronunciarsi sul motivo di appello relativo alla carenza dei presupposti sostanziali del beneficio. La contribuente ha resistito e ha inoltre invocato il giudicato esterno formatosi in altre controversie tra le stesse parti, relative alle annualità successive e allo stesso impianto, tutte favorevoli alla spettanza dell'agevolazione.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi dell'Agenzia perché, nel corso del giudizio, si era formato un giudicato interno sulla correttezza delle modalità seguite dalla contribuente per il recupero del beneficio, mentre la questione ancora controversa riguardava solo la sussistenza dei presupposti di merito dell'agevolazione. Inoltre, in memoria la contribuente aveva documentato l'esistenza di tre pronunce passate in giudicato, riferite al medesimo impianto e alle annualità 2014, 2015 e 2016, che avevano già accertato la spettanza del credito di imposta. La Corte ha affermato che il giudicato esterno, formatosi successivamente alla sentenza impugnata, è rilevabile anche d'ufficio in cassazione e che esso preclude il riesame degli elementi permanenti della fattispecie tributaria. Poiché l'investimento era unico e il presupposto del beneficio aveva carattere tendenzialmente permanente, il giudicato formatosi sulle annualità successive spiegava efficacia preclusiva anche per l'annualità oggetto del giudizio. Spese compensate per sopravvenienza del giudicato esterno; esclusa l'applicazione del contributo unificato aggravato per la soccombente amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973
richiamato come base del controllo automatizzato che aveva portato all'emissione della cartella di pagamento
art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972
richiamato come norma del controllo automatizzato ai fini del recupero dell'imposta
indicato come fonte della c.d. Tremonti ambiente, agevolazione fiscale oggetto della lite
art. 19 d.m. 5 luglio 2012
richiamato come intervento che aveva risolto i dubbi interpretativi sulla cumulabilità dell'agevolazione con i conti energia
art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
invocato dall'Agenzia per denunciare violazioni del processo tributario e della disciplina del ricorso
richiamato per contestare il presunto erroneo uso del principio di non contestazione
invocato per sostenere l'omessa pronuncia su un motivo di appello dell'Ufficio
richiamato come parametro del vizio di omessa pronuncia
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
indicata come norma processuale sulla quale erano formalmente incardinati i motivi di ricorso
richiamato con riferimento alla proposta di inammissibilità nei giudizi precedenti poi estinti
evocato indirettamente nel riferimento al principio di non contestazione e all'onere probatorio, ma non come norma decisiva autonoma
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002
richiamato per escluderne l'applicazione alla P.A. soccombente ammessa alla prenotazione a debito
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il giudicato esterno sopravvenuto è rilevabile anche d'ufficio, anche se formatosi dopo la scadenza del termine per le difese in appello.
- L'efficacia del giudicato tributario si estende ai punti fondamentali comuni a più annualità quando essi abbiano carattere tendenzialmente permanente; l'autonomia dei periodi d'imposta non impedisce la preclusione se il fatto costitutivo rilevante non è variabile di anno in anno.
- Se tra le stesse parti e sul medesimo rapporto giuridico esistono pronunce irrevocabili che hanno già accertato la sussistenza dei presupposti sostanziali di un'agevolazione, il relativo accertamento non può essere nuovamente rimesso in discussione in un successivo giudizio riguardante la stessa situazione fattuale.
- La corretta qualificazione dei motivi di ricorso per cassazione non richiede la formale menzione perfetta del paradigma normativo, purché dal motivo emerga un vizio della decisione astrattamente idoneo a infirmarla.
- Il principio di non contestazione non può essere invocato per neutralizzare un giudicato esterno già formatosi sulla medesima questione sostanziale.
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