Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 25220/2024 del 19/09/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La lite nasce da una precedente pronuncia che aveva dichiarato la nullità dei contratti a termine intercorsi tra le parti, ordinando la riammissione in servizio della lavoratrice e riconoscendo l'indennità risarcitoria ex art. 32 L. 183/2010. La società aveva corrisposto tale indennità ma, quanto alla riammissione, aveva comunicato alla lavoratrice la soppressione del posto e l'impossibilità di assegnarle altre mansioni. La lavoratrice ha quindi agito per ottenere le retribuzioni maturate dalla data della sentenza precedente fino al deposito del nuovo ricorso, sostenendo che la società non avesse adempiuto all'ordine di reintegra. I giudici di merito hanno accolto la domanda, ritenendo che la comunicazione del 4.6.2015 non integrasse un licenziamento, che non fosse provato un giustificato motivo oggettivo idoneo a giustificare il mancato riassorbimento e che il conteggio del CTU fosse corretto. In cassazione la società ha dedotto, con due motivi, violazione di legge e vizi di motivazione: (1) la Corte territoriale avrebbe erroneamente escluso che la comunicazione del 4.6.2015 fosse un licenziamento per giustificato motivo oggettivo, nonostante la chiara volontà di recedere dal rapporto per soppressione del posto e impossibilità di ricollocazione; (2) la lavoratrice avrebbe chiesto solo in via probabilistica l'assegnazione a mansioni di pulizia, mentre l'organigramma aziendale dimostrerebbe la non utilizzabilità in tali mansioni; inoltre vi sarebbe stata ultrapetizione per avere liquidato somme riferite a un rapporto full time invece che part time al 75%.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo in parte inammissibile per difetto di specificità, poiché la società non aveva trascritto il testo del telegramma del 4.6.2015 né indicato specificamente dove fosse stato prodotto; e in parte infondato perché la censura mirava a ottenere una nuova interpretazione dell'atto, operazione riservata al giudice di merito. Ha poi dichiarato inammissibile il secondo motivo, poiché le doglianze tendevano a una rivalutazione del fatto e degli atti incompatibile con il giudizio di legittimità; quanto ai conteggi, la censura non si confrontava con la ratio decidendi, fondata sulla mancata contestazione dei conteggi del consulente tecnico d'ufficio. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione e al contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Le censure per violazione di legge e vizio motivazionale non possono essere usate per ottenere una nuova valutazione del fatto o dell'atto negoziale; il controllo di legittimità resta limitato nei confini del n. 5 come riformulato.

  • art. 366 c.p.c.

    Il ricorso deve essere specifico e autosufficiente; se si contesta il contenuto di un atto, occorre trascriverlo e indicarne la sede di produzione.

  • art. 1362 c.c.

    L'interpretazione dell'atto negoziale è questione di fatto riservata al giudice di merito, censurabile solo nei limiti della violazione dei canoni ermeneutici o del vizio motivazionale consentito.

  • artt. 2, 3 e 5 L. 604/1966

    Sono invocati dalla ricorrente per sostenere che la comunicazione del datore integrasse un licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ma la Corte non accoglie tale lettura.

  • art. 6-bis D.lgs. 165/2001

    La Corte territoriale ha ritenuto che la possibile esternalizzazione del servizio non escludesse, nel caso concreto, l'obbligo di ottemperare all'ordine di riammissione in altre mansioni.

  • art. 32 L. 183/2010

    Richiamato come base dell'indennità risarcitoria già corrisposta alla lavoratrice a seguito della declaratoria di nullità dei contratti a termine.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Indica il rito camerale seguito per la decisione in cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la contestazione dell'interpretazione di una comunicazione o di un atto negoziale non consente una rivalutazione del merito: è necessario dedurre la violazione dei canoni ermeneutici o un vizio motivazionale nei limiti consentiti dall'art. 360 c.p.c.
  • Il ricorso per cassazione deve essere specifico e autosufficiente: quando si censura un documento, il suo contenuto essenziale va trascritto e deve esserne indicata la sede processuale di produzione.
  • Le doglianze che mirano a una diversa ricostruzione del fatto, degli atti e delle risultanze istruttorie sono inammissibili in cassazione se non si traducono in una critica ai limiti del sindacato di legittimità.
  • La censura relativa a conteggi o quantificazione del credito è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi di merito, specie quando il giudice abbia fondato la decisione sulla mancata contestazione specifica di tali conteggi.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioniProve
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.