Cassazione Civile, Ordinanza n. 25210/2024 del 19/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un candidato risultato idoneo in un concorso pubblico per la copertura di 12 posti di autista di autoambulanze, collocatosi al 13° posto della graduatoria, ha chiesto l’accertamento del diritto all’assunzione dopo che uno dei vincitori aveva rinunciato e, quindi, erano stati assunti solo 11 candidati. In primo grado il tribunale aveva accolto la domanda in parte qua; in appello, invece, la domanda era stata rigettata sul presupposto che l’idoneo non vincitore non ha un diritto soggettivo all’assunzione, potendo la pubblica amministrazione decidere se scorrere o meno la graduatoria. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto: 1) violazione dell’art. 8 d.P.R. 3/1957 e delle norme su buona fede e offerta al pubblico, sostenendo che il bando vincolasse l’amministrazione ad assumere 12 autisti e che la rinuncia di un vincitore imponesse il suo subentro; 2) violazione dell’art. 8 d.P.R. 3/1957 in relazione all’art. 35, comma 5-ter, d.lgs. 165/2001, invocando il favor per lo scorrimento; 3) ulteriore violazione delle norme sulla buona fede e sull’offerta al pubblico; 4) violazione dell’art. 30 d.lgs. 165/2001, sostenendo che la mobilità non potesse prevalere sullo scorrimento; 5) omesso esame circa il fatto che egli sarebbe stato un vero vincitore e non un semplice idoneo; 6) omesso esame circa il fatto che la legge n. 208/2015 sarebbe sopravvenuta rispetto ai fatti; 7) violazione dell’art. 11 preleggi per asserita applicazione retroattiva della legge n. 208/2015.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso, confermando la decisione di appello che aveva negato il diritto all’assunzione. La Corte ha ritenuto che, sia ai sensi dell’art. 8 d.P.R. 3/1957 sia ai sensi dell’art. 18 d.P.R. 220/2001, i vincitori sono soltanto i candidati utilmente collocati entro i posti messi a concorso; l’idoneo non vincitore resta titolare di una mera aspettativa e non di un diritto soggettivo all’assunzione. Lo scorrimento della graduatoria è una facoltà della pubblica amministrazione e non un obbligo, anche in caso di rinuncia di uno dei vincitori. La norma sull’efficacia temporale delle graduatorie non trasforma tale facoltà in dovere. La Corte ha inoltre osservato che l’omesso esame dedotto nel quinto motivo investiva in realtà un giudizio di diritto e non un fatto storico, mentre i motivi sulla legge n. 208/2015 erano infondati perché la sentenza impugnata non si fondava su quella legge. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate e la Corte ha dato atto del raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
"Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia, decadenza o dimissioni dei vincitori, l’amministrazione ha facoltà di procedere, nel termine di due anni dalla data di approvazione della graduatoria, ad altrettante nomine secondo l’ordine della graduatoria stessa"
La rinuncia, la decadenza e le dimissioni dei vincitori determinano solo la facoltà dell’amministrazione di procedere allo scorrimento della graduatoria, non un obbligo; i vincitori sono quelli utilmente collocati entro i posti messi a concorso.
"Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito"; "La graduatoria degli idonei rimane efficace per un termine di ventiquattro mesi ... per eventuali coperture di posti ... ovvero di posti della stessa categoria e profilo professionale che successivamente ... dovessero rendersi disponibili"
La qualifica di vincitore dipende dall’utile collocamento nei limiti dei posti banditi; la successiva utilizzazione della graduatoria per posti resisi disponibili avviene comunque tramite scorrimento e resta facoltativa per l’amministrazione.
art. 35, comma 5-ter, d.lgs. n. 165/2001
"Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di due anni dalla data di approvazione"
La norma stabilisce solo la durata di efficacia delle graduatorie, senza introdurre un obbligo di scorrimento.
La Corte richiama la prevalenza del passaggio diretto di personale tra amministrazioni rispetto allo scorrimento delle graduatorie ancora vigenti.
Non valgono a trasformare il bando di concorso in un vincolo assoluto all’assunzione dell’idoneo non vincitore; la buona fede opera entro i limiti della disciplina pubblicistica del reclutamento.
Il bando di concorso non è valorizzato come fonte di un diritto soggettivo all’assunzione dell’idoneo non vincitore sulla base della sola teoria dell’offerta al pubblico.
art. 11 preleggi
La censura di retroattività è infondata perché la decisione impugnata non ha applicato la legge n. 208/2015 come base decisoria.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In ragione del rigetto del ricorso, viene dato atto della sussistenza del presupposto per il raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego contrattualizzato, il candidato idoneo non vincitore non acquista un diritto soggettivo all’assunzione per il solo fatto della rinuncia di uno dei vincitori: la copertura dei posti vacanti mediante scorrimento resta rimessa alla facoltà dell’amministrazione, salvo diversa previsione normativa.
- La nozione di "vincitore" di concorso va riferita ai candidati utilmente collocati entro il numero dei posti messi a concorso; chi è collocato oltre tale limite resta idoneo e può accedere all’assunzione solo attraverso eventuale scorrimento.
- La disciplina sulla durata di efficacia delle graduatorie non implica, di per sé, un obbligo di utilizzarle fino a esaurimento: essa regola il tempo entro il quale lo scorrimento è possibile, non il dovere di disporlo.
- La buona fede e la teoria dell’offerta al pubblico non consentono di superare la disciplina speciale del reclutamento pubblico, né di trasformare un potere discrezionale dell’amministrazione in un obbligo di assunzione.
- La censura di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. non è configurabile quando il rilievo investe una questione di diritto travestita da fatto storico.
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