Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 25201/2024 del 19/09/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasceva dall'azione proposta da una lavoratrice davanti al Tribunale di Bari, in funzione di giudice del lavoro, per ottenere l'accertamento dell'illegittimità della reiterazione di contratti a termine stipulati con la Croce Rossa Italiana e la condanna al risarcimento del danno conseguente. Il Tribunale riconobbe la fondatezza solo in parte e ritenne applicabile al credito risarcitorio la prescrizione ordinaria decennale. In appello, l'ente datore di lavoro pubblico contestò tale statuizione eccependo la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2947 c.c., assumendo che il danno derivante dall'abusiva reiterazione dei contratti a termine in pubblico impiego fosse riconducibile a responsabilità precontrattuale e quindi extracontrattuale. Davanti alla Cassazione, l'ente ricorrente ha denunciato violazione degli artt. 2947, 1338, 2087, 2946 c.c. e 36 d.lgs. n. 165/2001, sostenendo che la tutela risarcitoria ex art. 36 avrebbe natura extracontrattuale e si prescriverebbe in cinque anni. La lavoratrice ha resistito con controricorso e ricorso incidentale condizionato.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso principale dell'ente. Ha confermato l'orientamento secondo cui il risarcimento spettante al lavoratore per l'illegittima reiterazione di contratti a termine, anche nel pubblico impiego, integra una responsabilità di natura contrattuale e non precontrattuale; di conseguenza, non trova applicazione la prescrizione breve quinquennale dell'art. 2947 c.c., ma quella ordinaria decennale dell'art. 2946 c.c. La Corte ha quindi ritenuto corretta la decisione della Corte d'Appello di Bari che aveva respinto l'eccezione di prescrizione. Il ricorso incidentale condizionato della lavoratrice non è stato esaminato per difetto di interesse, essendo stata comunque definitivamente rigettata la difesa avversaria sulla prescrizione. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del ricorrente principale, con altresì dichiarata la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2947 c.c.

    disciplina la prescrizione quinquennale della responsabilità extracontrattuale, ritenuta però non applicabile al credito risarcitorio in esame perché la responsabilità è qualificata come contrattuale.

  • art. 1338 c.c.

    richiamato dalla parte ricorrente per sostenere la natura precontrattuale della responsabilità, tesi disattesa dalla Corte.

  • art. 2087 c.c.

    richiamato nel ricorso, ma non ritenuto decisivo ai fini della qualificazione della responsabilità nel caso di specie.

  • art. 2946 c.c.

    si applica la prescrizione ordinaria decennale al diritto al risarcimento del danno derivante dall'illegittima reiterazione di contratti a termine.

  • art. 36 d.lgs. n. 165/2001

    prevede una tutela risarcitoria per l'abusiva reiterazione di contratti a termine nel pubblico impiego, qualificata dalla Corte come risarcimento da responsabilità contrattuale e da precarizzazione.

  • art. 1223 c.c.

    richiamato dalle Sezioni Unite come regola generale di riferimento per la responsabilità contrattuale nel caso di illegittima apposizione del termine.

  • art. 32, comma 5, legge n. 183 del 2010

    menzionato come precedente conferma dell'orientamento sulla natura contrattuale e sulla disciplina del ristoro per il lavoro a termine illegittimo.

  • art. 2126 c.c.

    richiamato per evidenziare che il contratto di lavoro eseguito produce effetti giuridici anche se nullo, rafforzando la qualificazione del rapporto come contatto sociale qualificato.

  • artt. 1337 e 1338 c.c.

    richiamati come termini di paragone per la responsabilità precontrattuale, ma la Corte osserva che il rapporto di lavoro eseguito è un contatto sociale ben più qualificato.

  • art. 2 Cost.

    richiamato quale parametro costituzionale della dignità della persona lesa dalla precarizzazione.

  • art. 4 Cost.

    richiamato quale fondamento del diritto al lavoro tutelato dall'ordinamento interno.

  • art. 1 Carta di Nizza

    richiamato come base eurounitaria della tutela della dignità personale lesa dalla precarizzazione.

  • art. 15 Carta di Nizza

    richiamato come espressione del diritto al lavoro nel diritto dell'Unione.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione del controricorso e della memoria nel procedimento camerale.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    indicato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    applicato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel caso di illegittima apposizione o reiterazione abusiva di contratti a termine nel rapporto di lavoro, il conseguente diritto al risarcimento del danno va qualificato come responsabilità di natura contrattuale, non precontrattuale.
  • Alla responsabilità contrattuale derivante dall'abusivo ricorso al lavoro a termine si applica la prescrizione ordinaria decennale dell'art. 2946 c.c., e non quella quinquennale prevista per la responsabilità extracontrattuale dall'art. 2947 c.c.
  • Il danno risarcibile per l'abusiva reiterazione dei contratti a termine nel pubblico impiego non si esaurisce nell'interesse contrattuale negativo, ma comprende il pregiudizio da precarizzazione della prestazione lavorativa e della dignità del lavoratore.
  • Quando il giudice qualifica la responsabilità del datore di lavoro pubblico come contrattuale sulla base dell'art. 36 d.lgs. n. 165/2001, l'eccezione di prescrizione quinquennale deve essere respinta.
  • Il contratto di lavoro, una volta eseguito, produce effetti giuridici anche se nullo, e ciò rafforza l'inquadramento del rapporto nell'ambito del contatto sociale qualificato piuttosto che nella mera responsabilità precontrattuale.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiPrescrizioneOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.