Cassazione Civile, Ordinanza n. 25237/2024 del 19/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il lavoratore aveva chiesto al giudice del lavoro di dichiarare la nullità dell'atto con cui l'azienda sanitaria aveva risolto il contratto di lavoro a tempo indeterminato stipulato all'esito di una procedura selettiva di stabilizzazione e lo aveva riassegnato a mansioni inferiori, oltre al risarcimento del danno. In primo grado la domanda era stata accolta; in appello, invece, la domanda era stata rigettata sul rilievo che il partecipante alla selezione era già dipendente a tempo indeterminato della stessa amministrazione, sebbene con qualifica inferiore, e dunque non poteva essere incluso nella platea dei lavoratori 'precari' destinatari della stabilizzazione. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto: 1) violazione delle norme statali e regionali sulla stabilizzazione, assumendo che la legge non richiedesse il requisito della totale assenza di un rapporto a tempo indeterminato; 2) violazione degli artt. 2, 5 e 63 d.lgs. 165/2001 e dell'art. 1418 c.c., sostenendo che, una volta concluso il contratto, l'azienda non potesse scioglierlo unilateralmente in autotutela; 3) omessa pronuncia sulle domande subordinate di risarcimento del danno per illegittima reiterazione di contratti a termine.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che le norme sulla stabilizzazione nel pubblico impiego sono eccezionali e vanno interpretate in modo strettamente coerente con la loro ratio di superamento del precariato, sicché presuppongono l'assenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato; tale conclusione vale a maggior ragione quando il rapporto a tempo indeterminato è già in essere con la stessa amministrazione. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché non colpiva la reale ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sulla nullità negoziale del contratto e, solo in via aggiuntiva, sulla risoluzione per clausola risolutiva espressa; ha inoltre rilevato che la prospettazione relativa all'annullamento solo dell'atto finale della procedura era nuova e non risultava discussa nei gradi di merito. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo, perché la Corte d'appello aveva comunque pronunciato sulle domande risarcitorie, dichiarando improcedibile l'appello incidentale per difetto di prova della sua notificazione, sicché non sussisteva alcuna omessa pronuncia. Il ricorrente è stato condannato alle spese e si è dato atto del raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1, commi 519-565, L. 296/2006
Le disposizioni sulla stabilizzazione del personale pubblico costituiscono una deroga al principio del concorso e vanno interpretate restrittivamente, in coerenza con la ratio di superamento del precariato.
art. 30 L.R. Puglia n. 10/2007
Richiamato insieme alla disciplina statale come base normativa della procedura di stabilizzazione; non è sufficiente a consentire l'accesso a soggetti già titolari di rapporto a tempo indeterminato.
art. 12 preleggi
Impone un'interpretazione della norma coerente con il testo e soprattutto con la ratio della disciplina derogatoria.
art. 3 Cost.
Richiamato dal ricorrente; la Corte non ne fa applicazione autonoma, ritenendo comunque corretta la lettura restrittiva delle norme sulla stabilizzazione.
art. 97 Cost.
Il principio di accesso al pubblico impiego mediante concorso è la regola rispetto alla quale la stabilizzazione costituisce eccezione non estensibile analogicamente.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma processuale invocata per i motivi di ricorso fondati su violazione di legge.
art. 2, comma 3, d.lgs. n. 165/2001
Richiamato nel secondo motivo; la Corte non lo esamina nel merito perché il motivo non coglie la ratio decidendi.
art. 5, comma 2, d.lgs. n. 165/2001
Richiamato nel secondo motivo; la Corte esclude che la controversia sia stata decisa sulla base dei poteri di autotutela amministrativa.
art. 63, comma 2, d.lgs. n. 165/2001
Richiamato nel secondo motivo; non risulta decisivo nella motivazione della Corte, che fonda la decisione su nullità negoziale.
art. 1418 c.c.
La nullità del contratto di lavoro è considerata sufficiente a sostenere la decisione, poiché derivante dalla violazione di legge.
art. 1372 c.c.
Richiamato dal ricorrente per sostenere l'intangibilità del contratto concluso; la Corte non lo ritiene ostativo alla declaratoria di nullità.
art. 112 c.p.c.
L'asserita omessa pronuncia è esclusa perché il giudice d'appello si è pronunciato sulle domande subordinate, dichiarando improcedibile l'appello incidentale.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Norma del rito camerale in Cassazione richiamata nella parte introduttiva della decisione.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Utilizzato per rinviare alla motivazione di precedente conforme.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato in ragione del rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Le norme che prevedono la stabilizzazione del personale precario nel pubblico impiego sono eccezionali e, in quanto deroghe al principio del concorso ex art. 97 Cost., non sono suscettibili di applicazione analogica o estensiva oltre i casi espressamente previsti.
- Il requisito sostanziale della procedura di stabilizzazione è l'esistenza di un rapporto di lavoro precario da stabilizzare; ne resta escluso chi sia già titolare di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, anche se con la medesima amministrazione e a qualifica inferiore.
- Quando la sentenza impugnata si fonda su nullità negoziale, il ricorso per cassazione è inammissibile se censura soltanto argomenti diversi o aggiuntivi, senza aggredire la vera ratio decidendi.
- L'omessa pronuncia non è configurabile se il giudice di merito abbia comunque deciso sulla domanda, anche solo in rito, ad esempio dichiarando improcedibile l'appello incidentale per difetto di prova della notificazione.
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