Cassazione Civile, Ordinanza n. 25214/2024 del 19/09/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La società ricorrente impugnava la sentenza d'appello che aveva confermato il rigetto delle sue domande contro l'INAIL. La controversia nasceva dalla riclassificazione, ai fini tariffari INAIL, dell'attività di manutenzione svolta dalla società come attività complementare a quella principale di armamento ferroviario, con conseguente applicazione della voce tariffaria dell'attività principale anche alla manutenzione. La società contestava inoltre la richiesta di pagamento di somme asseritamente versate in eccesso per l'erroneo inquadramento dell'attività principale alla voce 3331 invece che alla 3332, chiedendone la restituzione. Con il ricorso per cassazione deduceva: 1) violazione degli artt. 4 e 6 dell'allegato n. 5 al d.m. 12.12.2000 e degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse male valutato le prove nel ritenere complementare l'attività di manutenzione; 2) violazione e falsa applicazione dell'allegato n. 5 al d.m. 12.12.2000, per avere la Corte ritenuto compresa l'attività di manutenzione d'officina nel sottogruppo 3332 senza considerare che la qualificazione di complementarità va operata per gruppi di attività esposti a rischi omogenei; 3) e 4) omesso esame di fatto decisivo, omessa pronuncia e violazione dell'art. 3, comma 9, l. n. 335/1995, per non avere la Corte determinato esattamente il controcredito INAIL conseguente alla riclassificazione, con possibile residuo credito della società.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché volto, sotto l'apparente deduzione di violazioni di legge, a ottenere una rivalutazione del materiale istruttorio; ha rilevato che la censura ex artt. 115 e 116 c.p.c. non integra di regola un vizio di violazione di legge e, comunque, nella specie operava la preclusione della doppia conforme. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, dando continuità al principio secondo cui, in tema di classificazione tariffaria INAIL, la mera autonomia di più lavorazioni non basta a imporre per ciascuna la propria voce tariffaria, dovendo verificarsi se esista un nesso funzionale che renda una lavorazione complementare e sussidiaria rispetto all'altra, con applicazione della tariffa dell'attività principale anche alla complementare. Ha dichiarato inammissibili il terzo e il quarto motivo per difetto di interesse, poiché la società non aveva allegato in concreto che, una volta ricalcolato il controcredito INAIL, residuasse un proprio credito utile a ottenere la condanna richiesta. La società è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 4 d.m. 12 dicembre 2000
ai fini della classificazione INAIL, se una lavorazione è complementare e sussidiaria rispetto all'attività principale, ad essa si applica la voce tariffaria prevista per l'attività principale
art. 6 d.m. 12 dicembre 2000
la presenza di lavorazioni autonome non comporta automaticamente l'applicazione di distinte voci tariffarie per ciascuna di esse, dovendosi verificare il nesso funzionale con l'attività principale
il principio del libero convincimento opera sul piano dell'apprezzamento di merito ed è insindacabile in cassazione; la relativa censura non può tradursi in una mera richiesta di rivalutazione delle prove
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
la censura relativa al travisamento/omesso esame del fatto è veicolo tipico per contestare errori di fatto, nei limiti consentiti dal motivo di ricorso
art. 348-ter, ult. co., c.p.c.
in presenza di doppia conforme è preclusa la censura di merito che richieda una nuova valutazione del fatto
art. 3, comma 9, L. n. 335/1995
richiamato dalla ricorrente quale norma asseritamente violata in tema di determinazione del credito/controcredito conseguente alla riclassificazione, ma le censure sono state dichiarate inammissibili per difetto di interesse
art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.
norma processuale indicata per la definizione camerale del ricorso
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- In tema di classificazione delle lavorazioni ai fini dei premi INAIL, la mera autonomia organizzativa di più attività non basta a giustificare voci tariffarie distinte: occorre verificare se tra esse esista un nesso funzionale tale da rendere una lavorazione complementare e sussidiaria rispetto all'attività principale.
- Quando una lavorazione complementare sia strumentale all'attività principale, la tariffa applicabile può essere quella prevista per l'attività principale anche alla lavorazione accessoria, secondo la disciplina tariffaria INAIL.
- In cassazione non è ammissibile mascherare come violazione di legge una censura che miri in realtà a una nuova valutazione del materiale probatorio e dei fatti accertati dai giudici di merito.
- La deduzione di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non consente di per sé il riesame del merito, poiché il principio del libero convincimento riguarda l'apprezzamento delle prove ed è sottratto al sindacato di legittimità nei limiti in cui il motivo si traduca in richiesta di rivalutazione fattuale.
- In presenza di doppia conforme, la censura che presupponga un diverso apprezzamento del fatto è ulteriormente preclusa.
- Le censure relative alla quantificazione del credito o controcredito sono inammissibili se il ricorrente non allega specificamente un concreto interesse attuale, ossia la possibilità che, una volta corretta la quantificazione, residui un credito suscettibile di accoglimento.
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