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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25189/2024 del 19/09/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Nel corso del giudizio di cassazione il ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, accettato dalla controparte. La Corte ha quindi dichiarato estinto il processo ai sensi dell’art. 390 c.p.c., senza statuire sulle spese. Ha inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato, rilevando che tale conseguenza è prevista solo in caso di rigetto o inammissibilità e non in caso di estinzione.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Un giornalista professionista aveva stipulato con la società resistente un contratto di collaborazione a progetto, più volte prorogato, poi cessato alla scadenza. In giudizio aveva chiesto l’accertamento della reale subordinazione del rapporto, la qualificazione della cessazione come licenziamento verbale, la ricostituzione del rapporto con inquadramento giornalistico e il pagamento delle differenze retributive. Il Tribunale aveva ritenuto applicabile il lavoro subordinato; la Corte d’appello, invece, aveva dichiarato nullo il contratto e le proroghe per contrasto con una norma imperativa, escludendo la conversione del rapporto e le differenze retributive. Il lavoratore ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione della disciplina sulle assunzioni nelle società in house, sostenendo che la resistente non rientrasse tra le pubbliche amministrazioni soggette al divieto e, comunque, che l’assunzione fosse avvenuta tramite selezione pubblica; con il secondo ha denunciato la violazione delle norme sul principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e sul rito di appello, assumendo che la domanda retributiva fosse già compresa nella domanda principale di accertamento del rapporto subordinato.

Norme richiamate

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    ha costituito il rito camerale in cui la causa è stata trattata e riservata in decisione

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    parametro formale dedotto per denunciare violazione e falsa applicazione di legge nei due motivi

  • art. 18 D.L. n. 112/2008

    norma evocata come preclusiva delle assunzioni nelle società in house senza selezione pubblica; la Corte d'appello l'aveva assunta come base della nullità del contratto

  • L. n. 133/2008

    legge di conversione del D.L. n. 112/2008 richiamata nel primo motivo

  • art. 35, comma 3, D.Lgs. n. 165/2001

    richiamato in collegamento con la disciplina delle assunzioni mediante procedure selettive

  • art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001

    richiamato nel primo motivo in relazione alla possibile estensione della disciplina al rapporto dedotto

  • art. 19 D.Lgs. n. 175/2016

    richiamato quale norma invocata a sostegno della tesi del ricorrente sulla disciplina delle società partecipate

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per sostenere che la Corte territoriale avesse pronunciato oltre o fuori dal chiesto

  • art. 437 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo in tema di domande ed eccezioni nel giudizio di appello

  • art. 2126 c.c.

    menzionato dalla Corte d'appello come domanda non proposta per il riconoscimento della retribuzione a fronte di rapporto nullo

  • art. 390 c.p.c.

    base normativa della dichiarazione di estinzione del processo per rinuncia al ricorso accettata dalla controparte

  • art. 391, comma 4, c.p.c.

    richiamato per la regolazione delle spese in caso di estinzione, nel senso che qui non è stata disposta alcuna statuizione

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    la Corte ha escluso il raddoppio del contributo unificato perché la norma opera solo nei casi di rigetto o inammissibilità, non di estinzione

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se accettata dalla controparte, comporta l'estinzione del processo senza decisione sul merito delle censure.
  • Il raddoppio del contributo unificato non si applica quando il giudizio di cassazione si estingue per rinuncia, poiché la relativa previsione opera solo nei casi di rigetto o inammissibilità.
  • Quando la definizione del giudizio interviene per rinuncia accettata, la Corte non esamina i motivi di ricorso e non si pronuncia sul fondamento delle questioni sostanziali o processuali dedotte.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiNullità

Testo integrale

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