Cassazione Civile, Ordinanza n. 25205/2024 del 19/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla reiterazione di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con un ente pubblico, già ritenuti illegittimi nei gradi di merito. La Corte d’appello aveva dichiarato l’illegittimità del rapporto a termine, escluso la conversione in rapporto a tempo indeterminato, ma condannato l’ente al pagamento di un’indennità risarcitoria parametrata all’art. 32, comma 5, L. n. 183/2010, oltre al premio incentivante, rigettando invece la domanda di TFR. In appello era stata anche respinta l’eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento, ritenendo applicabile la prescrizione ordinaria decennale. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione l’ente ha denunciato violazione degli artt. 2947, 1337, 1338, 2087, 2946 c.c. e 36 d.lgs. n. 165/2001, sostenendo che il risarcimento spettante per abusiva reiterazione dei contratti a termine nel pubblico impiego avrebbe natura di responsabilità precontrattuale, dunque extracontrattuale, con conseguente applicazione della prescrizione quinquennale ex art. 2947 c.c. Il lavoratore ha resistito con controricorso e ricorso incidentale condizionato, poi assorbito.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale dell’ente. Ha confermato che il danno risarcibile ex art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165/2001, in caso di abusiva reiterazione di contratti a termine nel pubblico impiego, deriva dalla violazione del rapporto di lavoro e ha natura contrattuale, non precontrattuale né extracontrattuale. Ne consegue l’applicabilità della prescrizione ordinaria decennale e l’inapplicabilità del termine quinquennale ex art. 2947 c.c. Il ricorso incidentale condizionato del lavoratore è stato dichiarato assorbito. La Corte ha inoltre condannato l’ente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, al risarcimento ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2947 c.c.
non si applica al risarcimento del danno da abusiva reiterazione dei contratti a termine nel pubblico impiego, perché il diritto ha natura contrattuale e non extracontrattuale
art. 1337 c.c.
richiamato dal ricorrente per sostenere la natura precontrattuale della responsabilità, tesi esclusa dalla Corte
art. 1338 c.c.
richiamato dal ricorrente, ma non ritenuto idoneo a qualificare la responsabilità in termini precontrattuali nel caso concreto
art. 2087 c.c.
richiamato nel ricorso senza che la Corte vi fondi la decisione
art. 2946 c.c.
applicato quale termine ordinario decennale di prescrizione del diritto al risarcimento
art. 36 d.lgs. n. 165/2001
la tutela risarcitoria per abusiva reiterazione di contratti a termine nel pubblico impiego ha natura contrattuale; il danno deriva dalla prestazione resa in violazione di norme imperative e dalla precarizzazione subita
art. 32 L. n. 183/2010
richiamato come parametro della misura forfetizzata e onnicomprensiva del danno, con funzione anche sanzionatoria e agevolazione probatoria
art. 1223 c.c.
il risarcimento del danno contrattuale comprende perdita subita e mancato guadagno conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento
art. 380-bis c.p.c.
primo comma; secondo comma; ultimo comma
richiamato per la definizione anticipata del giudizio e per la decisione conforme alla proposta
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per il deposito delle memorie
art. 96 c.p.c.
terzo comma; quarto comma
applicato per la condanna per lite ritenuta meritevole di sanzione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
applicato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 2126 c.c.
richiamato per evidenziare che il contratto di lavoro nullo, se eseguito, produce effetti giuridici eccezionalmente irreversibili
artt. 2 e 4 Cost.
richiamati per collegare il danno da precarizzazione alla lesione della dignità e del diritto al lavoro
artt. 1 e 15 Carta di Nizza
richiamati per la tutela eurounitaria del diritto al lavoro e della dignità
Direttiva 1999/70/CE
richiamata quale parametro interpretativo in senso conforme per la tutela contro l’abuso dei contratti a termine
Massime di principio
- Nel pubblico impiego, il danno risarcibile per abusiva reiterazione di contratti a termine ex art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165/2001 ha natura contrattuale, perché deriva dall’esecuzione del rapporto in violazione di norme imperative, non dalla mera fase precontrattuale.
- La tutela risarcitoria contro l’abuso del termine mira a compensare lo stato di precarizzazione e la perdita di chance lavorative alternative, non la perdita di un posto stabile a cui il lavoratore pubblico non avrebbe comunque avuto diritto mediante conversione.
- Alla responsabilità contrattuale da abusiva reiterazione di contratti a termine si applica la prescrizione ordinaria decennale, non quella quinquennale propria dell’illecito extracontrattuale.
- La misura risarcitoria prevista dall’art. 32, comma 5, L. n. 183/2010 opera come parametro omogeneo, con funzione anche sanzionatoria e con agevolazione probatoria, salva la prova di un maggior pregiudizio.
- Il contratto di lavoro nullo, se eseguito, produce effetti giuridici che rendono il rapporto qualificabile come contatto giuridico particolarmente intenso, non assimilabile alle ordinarie ipotesi di responsabilità precontrattuale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 19 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 25189/2024 del 19/09/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 19 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 25201/2024 del 19/09/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 19 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 25210/2024 del 19/09/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 19 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 25214/2024 del 19/09/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 19 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 25220/2024 del 19/09/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 19 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 25237/2024 del 19/09/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →