Cassazione Civile, Ordinanza n. 06206/2026 del 17/03/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento relativo alla tassa automobilistica per l’anno 2015, limitatamente a sanzioni e interessi per il ritardato pagamento. Il veicolo del contribuente, immatricolato nel 1995, aveva ottenuto la certificazione ASI il 17 giugno 2015, mentre il termine di pagamento scadeva il 1° giugno 2015; il versamento era avvenuto in ritardo. La Regione sosteneva che, alla data di scadenza, non potesse operare l’esenzione o il regime di favore per i veicoli storici, perché l’art. 63, commi 2 e 3, L. 342/2000 era stato abrogato dal 1° gennaio 2015 e la legge regionale veneta n. 6/2015, poi dichiarata incostituzionale, non poteva più essere applicata. Inoltre, la certificazione ASI avrebbe avuto valore costitutivo e, essendo successiva alla scadenza, escludeva qualsiasi legittimo affidamento tutelabile. La Corte d’appello aveva invece ritenuto che, al momento della scadenza del bollo, il veicolo avesse già i requisiti di storicità e che potesse applicarsi la delibera regionale n. 2120/2016, che esentava da sanzioni e interessi i versamenti tardivi relativi a veicoli tra 20 e 29 anni con ultimo giorno utile di pagamento ricadente in un certo periodo. Con il ricorso per cassazione la Regione denunciava violazione di varie disposizioni in materia di tassa automobilistica, agevolazioni per veicoli storici, sanzioni tributarie e legge sullo statuto del contribuente, censurando l’erronea applicazione del regime di favore in assenza della certificazione ASI alla scadenza e dell’affidamento meritevole di tutela.
La decisione
La Corte ha respinto il ricorso. Ha rilevato che la certificazione ASI ha natura costitutiva ai fini dell’esenzione prevista dalla normativa statale, ma non attribuisce alla certificazione un’efficacia strettamente "ad rem" sul singolo veicolo in senso tale da consentire alla Regione di contestare solo il dato temporale del rilascio, senza mettere in discussione l’appartenenza del mezzo alla categoria dei veicoli di interesse storico e collezionistico. La contestazione regionale si era infatti fermata al fatto che l’attestazione era successiva alla scadenza del bollo, senza confutare le caratteristiche storiche del veicolo accertate dal giudice di merito. La Corte ha quindi ritenuto corretta la decisione impugnata, che aveva valorizzato il certificato ASI e l’anzianità ultraventennale del mezzo al momento della scadenza, ricomprendendo il contribuente tra i soggetti destinatari della tutela dell’affidamento prevista dalla delibera regionale n. 2120/2016, con conseguente esclusione di sanzioni e interessi. Nessuna statuizione sulle spese, per mancata costituzione dell’intimato; è stato invece dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è stato invocato come parametro del motivo di ricorso per dedurre violazione di legge
la Regione richiamava l’abrogazione dal 1° gennaio 2015 e la Corte ha ricordato il quadro normativo precedente in materia di esenzione per veicoli storici
norma regionale che prevedeva l’esenzione per veicoli ultraventennali muniti di certificazione ASI, poi dichiarata incostituzionale
sentenza Corte cost. n. 242/2016
ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disciplina regionale sull’esenzione per veicoli storici ultraventennali
richiamato dalla ricorrente in tema di sanzioni tributarie
richiamato dalla ricorrente insieme alle altre norme sulla tassa automobilistica
richiamato dalla delibera regionale per tutelare il legittimo affidamento e consentire il pagamento senza sanzioni né interessi
Delibera Giunta Regionale Veneto n. 2120 del 23.12.2016
accettare, con riferimento ai veicoli dai venti ai ventinove anni di età con ultimo giorno di pagamento del bollo ricadente nel periodo 28.04.2015 – 22.11.2016, pagamenti senza sanzioni né interessi moratori per ritardato versamento
ha disciplinato gli effetti retroattivi della declaratoria di illegittimità costituzionale, tutelando l’affidamento dei contribuenti che avevano beneficiato del regime di favore
richiamato nel percorso argomentativo relativo all’accertamento/certificazione ASI
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
ha fondato il dovere della ricorrente di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- In materia di tassa automobilistica per veicoli di interesse storico, la certificazione ASI rileva come accertamento costitutivo ai fini dell’accesso al regime agevolato, ma il giudizio sulla debenza di sanzioni e interessi non può arrestarsi al solo profilo temporale del rilascio se il giudice di merito ha già accertato la riconducibilità del mezzo alla categoria dei veicoli storici.
- Chi contesta il riconoscimento del regime di favore deve specificamente censurare anche le caratteristiche del veicolo poste a base dell’esenzione o della tutela dell’affidamento, non essendo sufficiente dedurre soltanto che la certificazione sia stata rilasciata dopo la scadenza del tributo.
- La disciplina amministrativa che regola gli effetti retroattivi di una declaratoria di incostituzionalità può tutelare l’affidamento dei contribuenti, prevedendo la sola corresponsione dell’imposta senza accessori, quando il contribuente rientri nella platea dei soggetti che avevano concretamente fatto affidamento sul previgente regime di favore.
- In sede di legittimità, la censura per violazione di legge non è idonea se non si confronta con l’accertamento di fatto decisivo compiuto dal giudice di merito, soprattutto quando tale accertamento riguarda l’anzianità e la natura storica del veicolo.
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