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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21188/2024 del 29/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario avvisi di accertamento emessi per i periodi d'imposta 2006 e 2007, fondati su indagini finanziarie e diretti a recuperare maggiori compensi con rideterminazione del reddito e dell'IVA, oltre interessi e sanzioni. In primo grado la CTP aveva accolto i ricorsi anche a seguito di consulenza tecnica d'ufficio; in appello l'Ufficio aveva ottenuto riforma della decisione. In Cassazione il ricorrente ha articolato sette motivi: (1) violazione del contraddittorio endoprocedimentale e dell'art. 12, comma 7, L. 212/2000, nonché dei principi UE, per avere la CTR escluso la necessità del contraddittorio in un accertamento "a tavolino"; (2) nullità della motivazione per apparente o contraddittoria adesione alla CTU; (3) violazione degli obblighi motivazionali e del diritto di difesa per asserita mancata conoscibilità della base normativa applicata, oltre a questioni su PVC non notificato e non allegato; (4) omessa pronuncia su imponibilità e quantificazione del reddito e sulla conseguente applicazione di IVA e IRAP; (5) omesso esame di fatti decisivi relativi a specifiche movimentazioni bancarie e assegni; (6) violazione dell'art. 54 TUIR per non avere riconosciuto i costi di produzione correlati ai maggiori compensi accertati; (7) omessa pronuncia sulle sanzioni e sulla dedotta violazione dell'art. 12, comma 5, D.Lgs. 472/1997. La Corte ha ritenuto infondati i primi, secondo, terzo, quarto, quinto e settimo motivi, dichiarando inammissibile la censura relativa al PVC per novità, ma ha accolto il sesto motivo, riconoscendo che in tema di accertamento analitico-induttivo i costi di produzione devono essere considerati e detratti, anche in base ai principi ricavabili dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità richiamata.

La decisione

La Corte ha respinto la maggior parte dei motivi di ricorso, ma ha accolto il sesto motivo relativo al mancato riconoscimento dei costi di produzione sui maggiori compensi accertati. Ne è derivata la cassazione della sentenza impugnata limitatamente a tale profilo, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo, in diversa composizione, per rideterminare la base imponibile tenendo conto dei costi deducibili correlati ai ricavi accertati. Per il resto, sono state confermate le statuizioni della CTR sul contraddittorio endoprocedimentale, sulla motivazione della sentenza, sulla conoscibilità dell'atto impositivo, sull'insussistenza dell'omessa pronuncia sui fatti e sulle sanzioni, nonché sull'inammissibilità della nuova doglianza relativa al PVC.

Norme richiamate

  • art. 12, comma 7, L. 212/2000

    Non si applica agli accertamenti tributari "a tavolino" relativi a tributi non armonizzati; per l'IVA e gli altri tributi armonizzati opera il contraddittorio endoprocedimentale solo se il contribuente supera la prova di resistenza e deduce in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere.

  • art. 41 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    Il diritto a una buona amministrazione comprende il diritto di ogni persona a essere ascoltata prima dell'adozione di un provvedimento individuale sfavorevole.

  • art. 36 d.lgs. 546/1992

    La motivazione della CTR è stata ritenuta sufficientemente espressa e superiore al minimo costituzionale, anche mediante richiamo alla CTU.

  • art. 132 c.p.c.

    Non è ravvisabile nullità per motivazione apparente quando la sentenza espone, anche per relationem, il percorso logico seguito dal giudice.

  • art. 42 d.P.R. 600/1973

    La censura è stata respinta perché l'avviso richiamava l'art. 32 del d.P.R. 600/1973, rendendo riconoscibile la natura dell'accertamento e le presunzioni poste a base della pretesa.

  • art. 7 L. 212/2000

    La motivazione degli atti impositivi deve rendere comprensibile al contribuente la pretesa fiscale e consentirgli di difendersi.

  • art. 32 d.P.R. 600/1973

    Il richiamo a tale norma è idoneo a far comprendere che l'accertamento è di tipo analitico-induttivo, fondato su presunzioni legali relative e superabile con prova contraria.

  • art. 54 TUIR

    Nell'accertamento dei redditi da lavoro autonomo, i maggiori compensi devono essere depurati dei costi di produzione, anche in via forfettaria o presuntiva, se il contribuente ne deduce l'incidenza.

  • art. 12, comma 5, d.lgs. 472/1997

    La doglianza sulle sanzioni è stata trattata come questione assorbita o comunque non autonomamente decisiva nel giudizio di appello.

  • art. 112 c.p.c.

    L'omessa pronuncia può essere esclusa quando il giudice abbia ritenuto le ulteriori questioni assorbite dalla decisione principale.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Utilizzato come parametro per i motivi di violazione di legge, ma non può servire a sollecitare una rivalutazione del merito.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Invocato per omessa pronuncia e nullità della sentenza, ma la Corte ha escluso il vizio nei punti esaminati.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Il sindacato di legittimità sull'omesso esame dei fatti decisivi non può trasformarsi in una nuova valutazione del merito.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Il richiamo alle risultanze della CTU è censurabile solo se il giudice non spiega in modo puntuale l'adesione a fronte di critiche specifiche e circostanziate.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, il contraddittorio endoprocedimentale è obbligatorio in via generale per i tributi armonizzati, mentre per i tributi non armonizzati opera solo se previsto espressamente dalla legge; in ogni caso, la violazione rileva solo se il contribuente indica in concreto le difese che avrebbe potuto far valere e supera la prova di resistenza.
  • L'accertamento fondato su indagini finanziarie e su presunzioni bancarie deve essere leggibile dal contribuente attraverso il richiamo normativo contenuto nell'avviso, sufficiente a far comprendere la natura analitico-induttiva della pretesa e a consentire una difesa effettiva.
  • La motivazione della sentenza è sufficiente quando il giudice di merito espone il percorso logico seguito e aderisce alla CTU, anche per relationem, salvo che siano state mosse critiche specifiche e puntuali alle quali il giudice deve dare risposta.
  • Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare la dedotta violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del merito o delle risultanze istruttorie.
  • In tema di accertamento dei redditi da lavoro autonomo con metodo analitico-induttivo, i maggiori compensi presunti non possono essere considerati al lordo, ma devono essere ridotti dei costi di produzione correlati, anche in misura forfettaria o presuntiva quando la loro incidenza sia allegata e apprezzabile.
  • La declaratoria di assorbimento delle questioni ulteriori non integra necessariamente omessa pronuncia; la censura va indirizzata contro la correttezza dell'assorbimento o, se del caso, contro la motivazione che lo sorregge.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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