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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18420/2022 del 08/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (agente riscossione)

La controversia

Il debitore ha impugnato in cassazione la sentenza del Tribunale che aveva rigettato l'opposizione contro un'intimazione di pagamento per ingente somma. La contestazione si fondava su più profili: mancata valida notifica della cartella esattoriale presupposta; violazione dell'art. 50 d.P.R. 602/1973; intervenuta prescrizione del credito erariale; difetto di motivazione dell'intimazione; errata qualificazione dell'opposizione come opposizione agli atti esecutivi anziché all'esecuzione; asserita irregolarità/prova insufficiente della notifica della cartella, mancato deposito dell'originale della cartella e mancato invio di ulteriore raccomandata; omessa pronuncia sulla contestazione di copie non autentiche. La parte resistente ha sostenuto la correttezza della decisione di merito e la ritualità della notifica e degli atti di riscossione.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i motivi che non si confrontavano con la ratio decidendi della sentenza impugnata, ossia il rilievo che, essendo la cartella esattoriale ritualmente notificata, tutte le doglianze avrebbero dovuto essere tempestivamente proposte contro quella cartella e non contro l'intimazione di pagamento. Ha inoltre ritenuto inammissibili o infondati i motivi sulla prova della notifica, osservando che la produzione della matrice o della copia della cartella con la relata è sufficiente a provare il perfezionamento della notifica, che la valutazione del contenuto della relata è di merito, e che, in caso di notificazione a mezzo raccomandata consegnata a persona addetta alla casa, non occorre una ulteriore raccomandata di avviso. Ha infine escluso la decisività dell'eccezione di prescrizione e ha dichiarato inammissibile il motivo sull'omessa pronuncia per difetto di specificità e autosufficienza. Il ricorrente è stato condannato alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 617 c.p.c.

    L'opposizione agli atti esecutivi non può essere invocata per censurare questioni che avrebbero dovuto essere fatte valere tempestivamente contro l'atto presupposto ritualmente notificato.

  • art. 366, n. 3, c.p.c.

    Il ricorso deve indicare con precisione gli atti e le circostanze processuali su cui si fondano le censure, altrimenti il motivo è inammissibile.

  • art. 366, n. 4, c.p.c.

    È necessaria un'illustrazione specifica e completa dei motivi di ricorso; la censura priva di adeguata esposizione è inammissibile.

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    Il ricorrente deve trascrivere o quantomeno riassumere il contenuto degli atti e documenti rilevanti; la mancata specifica indicazione comporta inammissibilità.

  • art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973

    Per provare la notifica della cartella esattoriale non è necessaria la produzione dell'originale o copia autentica della cartella, essendo sufficiente la matrice o la copia con la relativa relata di notifica.

  • art. 50 d.P.R. 602/73

    La doglianza relativa alla violazione della disciplina sulla riscossione non era più proponibile contro l'intimazione, se riferita alla cartella ritualmente notificata.

  • art. 60 d.P.R. 600/73

    Quando la cartella è notificata a mezzo raccomandata e consegnata a persona addetta alla casa, non è necessaria una ulteriore raccomandata informativa.

  • art. 156 d.lgs. 152/06

    La censura sulla necessità di forme ordinarie di espropriazione è stata ritenuta estranea alla ratio decidendi della sentenza impugnata.

  • art. 385, comma 1, c.p.c.

    Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Quando la cartella esattoriale presupposta dall'intimazione di pagamento risulti ritualmente notificata, le censure relative a vizi propri della cartella o della procedura di riscossione devono essere fatte valere con tempestiva impugnazione dell'atto presupposto e non possono essere riproposte contro l'intimazione.
  • Nel ricorso per cassazione il motivo è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, ossia con la specifica ragione decisoria posta a fondamento del rigetto.
  • Ai fini della prova della notifica della cartella esattoriale, non è necessario produrre l'originale o la copia autentica della cartella se sono disponibili la matrice o la copia della cartella con la relativa relata di notifica.
  • La valutazione circa la presenza, nella relata di notifica, degli elementi minimi per dimostrare la consegna dell'atto e l'individuazione del destinatario è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito.
  • Se la cartella esattoriale è notificata a mezzo raccomandata e il plico è consegnato a persona addetta alla casa, non occorre un'ulteriore raccomandata di avviso dell'avvenuta notificazione.
  • Le censure di prescrizione e di vizi procedurali sono inammissibili quando presuppongono un esame del merito ormai precluso per la tempestiva e rituale notificazione dell'atto presupposto.
  • Il vizio di omessa pronuncia non è deducibile in cassazione senza specifica indicazione dell'atto, della questione sollevata e del momento processuale in cui la questione è stata introdotta.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveRiscossioneTitolo esecutivoImpugnazioni
RamiEsecuzioniProcesso civileTributi
IstitutiOnere della provaGiudicato

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