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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35195/2024 del 31/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da una sequenza di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali relativi al trattenimento di un cittadino straniero presso un CPR dopo un decreto di espulsione. In particolare, dopo la convalida del trattenimento iniziale e una prima proroga, il Tribunale ha disposto un’ulteriore proroga di 30 giorni. Il ricorrente ha impugnato tale ultima proroga con due motivi: con il primo ha sostenuto che per le proroghe successive alla prima non basti la mera difficoltà di accertare identità e nazionalità, ma occorra verificare elementi concreti che rendano probabile l’identificazione o comunque la necessità del trattenimento per organizzare il rimpatrio; con il secondo ha dedotto che, avendo presentato ricorso contro la decisione della Commissione Territoriale sulla domanda di protezione internazionale, non sarebbe stato legittimamente trattenibile oltre il 23/03/2023, soprattutto perché la domanda era stata dichiarata inammissibile e, secondo la sua prospettazione, il ricorso non avrebbe impedito l’espulsione né sarebbe stata dimostrata la concreta possibilità di rimpatrio.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, anzitutto, che il contraddittorio era correttamente instaurato nei confronti della Questura, essendo stata la notificazione effettuata presso l’Avvocatura Generale dello Stato. Nel merito, ha ritenuto che i motivi non colpissero la reale ratio del provvedimento impugnato: il Tribunale aveva disposto la proroga del trattenimento non già sulla base delle circostanze dedotte dal ricorrente, ma perché il trattenimento era avvenuto in pendenza del ricorso giurisdizionale avverso la decisione della Commissione Territoriale, permanendo i presupposti dell’art. 6, commi 7 e 8, d.lgs. 142/2015 e non essendo superato il limite massimo complessivo di dodici mesi. Inoltre, quanto dedotto sulla natura reiterata della domanda di protezione e sulle conseguenze processuali non rispettava l’onere di specificità di cui all’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., perché non erano indicati con chiarezza gli atti e i fatti dedotti nei gradi di merito. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per mancata attività difensiva dell’amministrazione. È stato dato atto del raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 13 Cost.

    richiamato come parametro costituzionale in relazione alle garanzie contro le restrizioni della libertà personale nel contesto del trattenimento.

  • art. 3 Cost.

    richiamato come parametro costituzionale a sostegno della censura di disparità di trattamento.

  • art. 6, comma 6, d.lgs. n. 142/2015

    richiamato dal ricorrente; la Corte non accoglie la censura perché la proroga è stata giustificata sulla base della diversa disciplina dei commi 7 e 8.

  • art. 14, comma 5, d.lgs. n. 286/1998

    richiamato dal ricorrente; la Corte non entra nel merito della prospettazione perché reputa i motivi inammissibili per non aver colto la ratio del provvedimento.

  • art. 14, comma 4, d.lgs. n. 286/1998

    riconosce la legittimazione processuale del Questore a stare in giudizio anche in cassazione, con notificazione del ricorso presso l’Avvocatura Generale dello Stato.

  • art. 6, commi 7 e 8, d.lgs. n. 142/2015

    "il richiedente trattenuto ai sensi dei commi 2, 3 e 3-bis, secondo periodo che presenta ricorso giurisdizionale avverso la decisione di rigetto della Commissione territoriale ... rimane nel centro fino all'adozione del provvedimento ... nonché per tutto il tempo in cui è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale"

    la proroga del trattenimento è legittima finché pendono il ricorso giurisdizionale e permangono le condizioni previste dalla norma, entro il limite massimo complessivo di dodici mesi.

  • art. 35-bis d.lgs. n. 25/2008

    richiamato quale disposizione alla quale rinvia l’art. 6, commi 7 e 8, d.lgs. 142/2015 per la permanenza del richiedente nel centro e i relativi provvedimenti.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    la censura è inammissibile se non indica con precisione quali elementi siano stati dedotti e provati in precedenza e dove risultino dagli atti, per rispettare il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater

    richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione avverso provvedimenti di convalida o proroga del trattenimento dello straniero, la legittimazione passiva del Questore è compatibile con la notificazione del ricorso presso l’Avvocatura Generale dello Stato.
  • È inammissibile il motivo di ricorso che non si confronti con la ratio decidendi del provvedimento impugnato e introduca censure estranee alla concreta base giustificativa della proroga del trattenimento.
  • La proroga del trattenimento del richiedente protezione internazionale è legittima quando il trattenimento avvenga in pendenza del ricorso avverso la decisione della Commissione Territoriale e permangano le condizioni previste dall’art. 6, commi 7 e 8, d.lgs. 142/2015, nel rispetto del limite massimo complessivo di durata.
  • Nel ricorso per cassazione, la deduzione di questioni che presuppongano accertamenti di fatto è inammissibile se non viene rispettato l’onere di specificare in quali atti del giudizio di merito la questione sia stata introdotta e quali elementi documentali la sorreggano.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e l’amministrazione intimata non svolge attività difensiva, non vi è luogo a provvedere sulle spese.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione
RamiProcesso civileImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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