Cassazione Civile, Ordinanza n. 35196/2024 del 31/12/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il giudizio origina dalla conferma, da parte del Giudice di Pace di Perugia, di un decreto prefettizio di espulsione emesso nei confronti di un cittadino marocchino, ritenuto entrato illegalmente nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera e senza aver mai presentato domanda di soggiorno. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione lamentando un vizio di motivazione e violazione di legge, sostenendo che l'ordinanza impugnata avrebbe omesso di pronunciarsi sui motivi dedotti e, in particolare, sulla dedotta convivenza more uxorio con cittadina italiana. La censura, tuttavia, è stata ritenuta generica e aspecifica, perché non accompagnata da indicazioni concrete, specifiche e circostanziate idonee a dimostrare l'effettiva rilevanza della convivenza invocata.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il giudice di pace aveva motivato la legittimità dell'espulsione sulla base dell'ingresso illegale nel territorio dello Stato e della mancanza di qualsiasi istanza di soggiorno; la doglianza del ricorrente è stata ritenuta del tutto generica e priva di specificità, anche quanto alla pretesa omessa considerazione della convivenza con cittadina italiana. Non sono state poste spese processuali per la mancata attività difensiva dell'Amministrazione, ma il ricorrente è stato condannato, ai sensi dell'art. 96, quarto comma, c.p.c., al pagamento di euro 1.500 in favore della Cassa delle ammende ed è stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 380-bis c.p.c.
utilizzato per la proposta di definizione del giudizio in sede camerale
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per la trattazione camerale del ricorso
art. 96, quarto comma, c.p.c.
applicato per la condanna del ricorrente al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, in presenza di decisione conforme alla proposta e in assenza di difese dell'intimato
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto
legge 24 dicembre 2012, n. 228
citata come fonte dell'introduzione del comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione la censura di omessa pronuncia o di vizio di motivazione deve essere sorretta da una specifica indicazione dei fatti e delle questioni decisive che si assumono trascurati; doglianze generiche o meramente astratte sono inammissibili.
- La deduzione di circostanze ostative alla misura espulsiva, come una convivenza con cittadino italiano, non è sufficiente se non è allegata in modo concreto, circostanziato e correlato alla decisione impugnata.
- Quando il giudice di merito abbia fondato la legittimità dell'espulsione sull'ingresso illegale e sull'assenza di titolo o domanda di soggiorno, la critica in cassazione deve confrontarsi specificamente con tali rationes decidendi.
- In sede camerale, la decisione conforme alla proposta di manifesta infondatezza, in assenza di attività difensiva dell'intimato, può comportare l'applicazione dell'art. 96, quarto comma, c.p.c. e l'ulteriore contributo unificato.
- rami
Come è indicizzato
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