Cassazione Civile, Ordinanza n. 35173/2024 del 31/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il cittadino straniero, già trattenuto in un C.P.R. in esecuzione di un decreto di espulsione e di un precedente trattenimento convalidato, ha presentato domanda di protezione internazionale. La Questura ha quindi disposto un nuovo trattenimento ai sensi dell'art. 6, commi 3 e 5, del d.lgs. 142/2015 e ha chiesto la convalida al Tribunale. Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza di convalida sostenendo che la Questura avrebbe tardivamente adottato e trasmesso il provvedimento restrittivo dopo la manifestazione della volontà di chiedere asilo, con conseguente tardività della convalida giudiziaria. Deduceva violazione degli artt. 6, comma 5, d.lgs. 142/2015, 14 d.lgs. 286/1998 e 13 Cost., assumendo che il termine per la convalida dovesse decorrere dalla manifestazione di volontà di richiedere protezione internazionale e non dal successivo decreto del questore.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato il principio secondo cui, quando un soggetto già legittimamente trattenuto in base all'art. 14 d.lgs. 286/1998 venga nuovamente trattenuto ai sensi dell'art. 6, comma 3, d.lgs. 142/2015 a seguito della domanda di protezione internazionale, il termine di 48 ore per la convalida del secondo trattenimento decorre dall'adozione del nuovo provvedimento del questore e non dalla sola manifestazione di volontà di chiedere protezione. Poiché nel caso concreto il Tribunale aveva accertato il rispetto di tale termine, la censura è stata ritenuta infondata. La Corte ha inoltre rilevato che il periodo intercorso tra la manifestazione della volontà di chiedere asilo e il nuovo trattenimento trovava titolo nel precedente trattenimento già convalidato, senza emergere prassi applicative distorte. Nessuna statuizione sulle spese per mancata attività difensiva degli intimati; disposto il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
art. 6, commi 3 e 5, d.lgs. 142/2015
Il nuovo trattenimento del richiedente protezione internazionale va disposto dal questore e trasmesso al tribunale per la convalida; il termine per la convalida decorre dall'adozione del provvedimento restrittivo, non dalla sola manifestazione di volontà di chiedere asilo.
art. 14 d.lgs. 286/1998
Il trattenimento già disposto in esecuzione dell'espulsione resta titolo legittimo fino al nuovo provvedimento, con prosecuzione/continuità del vincolo nei limiti considerati dalla Corte.
art. 13 Cost.
Invocato dal ricorrente a sostegno della doglianza sulla tempestività del controllo giurisdizionale sulla restrizione della libertà personale.
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002
È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Massime di principio
- Quando un cittadino straniero già legittimamente trattenuto in vista dell'espulsione presenta domanda di protezione internazionale, il successivo trattenimento ex art. 6 d.lgs. 142/2015 costituisce un distinto provvedimento restrittivo, pur in continuità con il precedente.
- Il termine di 48 ore per la convalida del secondo trattenimento decorre dall'adozione del decreto del questore che lo dispone e non dalla mera manifestazione di volontà di chiedere protezione internazionale.
- Se il precedente trattenimento era già stato convalidato e non emergono ritardi distorti nella procedura, il lasso temporale tra la domanda di asilo e il nuovo decreto non determina di per sé illegittimità della convalida.
- La valutazione della tempestività della convalida va compiuta tenendo conto della sequenza procedimentale complessiva e della base legittimante del trattenimento già in essere.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 31 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 35147/2024 del 31/12/2024
- ordinanza_civile · 31 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 35150/2024 del 31/12/2024
- ordinanza_civile · 31 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 35151/2024 del 31/12/2024
- ordinanza_civile · 31 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 35153/2024 del 31/12/2024
- ordinanza_civile · 31 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 35195/2024 del 31/12/2024
- ordinanza_civile · 31 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 35196/2024 del 31/12/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →