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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35153/2024 del 31/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA relativo all’anno d’imposta 2011, emesso per una società in liquidazione poi cancellata dal registro delle imprese. L’atto era fondato sull’utilizzo di fatture ritenute relative a operazioni inesistenti. Dopo la cancellazione della società, l’avviso non fu notificato alla società in persona dell’ex liquidatore, ma ai soci. Il socio destinatario aveva ottenuto l’annullamento dell’atto in primo e in secondo grado; la CTR aveva ritenuto illegittima sia l’intestazione dell’avviso a una società già estinta, sia la notifica al socio senza indicazione delle cause del debito riferibili al singolo socio in base al riparto finale. L’Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 2495 c.c. e dell’art. 53 Cost., sostenendo che la notifica dell’accertamento al socio, quale successore della società estinta, fosse legittima.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate. Ha affermato che, dopo l’estinzione della società conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, i soci succedono nei rapporti già facenti capo alla società, in un fenomeno successorio sui generis, e pertanto l’avviso di accertamento intestato alla società può essere legittimamente notificato ai soci, che sono successori ex lege dell’ente estinto. La Corte ha inoltre precisato che i soci sono anche legittimati ad agire per contestare l’accertamento rivolto alla società. Quanto alla mancata indicazione, nell’atto notificato al socio, delle ragioni del credito riferibili al riparto di chiusura, la Corte ha ritenuto che tale questione rilevi solo nella fase esecutiva. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 2495 c.c.

    La cancellazione della società dal registro delle imprese determina l’estinzione dell’ente, con successione dei soci nelle posizioni giuridiche già facenti capo alla società; ciò consente la notificazione dell’accertamento ai soci quali successori ex lege.

  • art. 53 Cost.

    La norma è evocata nel ricorso, ma dalla decisione emerge solo che la sua violazione è stata dedotta dall’Agenzia; la Corte non sviluppa una specifica interpretazione autonoma della disposizione.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Costituisce il parametro processuale del motivo di ricorso per violazione e/o falsa applicazione di legge.

Massime di principio

  • Dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese, i soci succedono nei rapporti attivi e passivi dell’ente estinto secondo un fenomeno successorio sui generis; perciò gli atti impositivi riferiti alla società possono essere notificati ai soci.
  • La notificazione ai soci di un avviso di accertamento intestato alla società estinta è legittima in quanto essi sono successori ex lege dell’ente estinto e possono anche impugnare l’atto per contestarne la legittimità.
  • La mancata indicazione, nell’avviso notificato al socio, delle ragioni del credito rapportate al riparto di chiusura dell’attività sociale non incide sulla validità della notifica o dell’accertamento, ma attiene alla fase esecutiva.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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