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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35151/2024 del 31/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA relativo all'anno d'imposta 2012, emesso per una società a responsabilità limitata in liquidazione, poi cancellata dal registro delle imprese prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 175 del 2014. L'atto impositivo era fondato sull'utilizzo di fatture ritenute relative a operazioni inesistenti. Dopo la cancellazione della società, l'avviso fu notificato ai soci, tra cui l'ex socio destinatario del giudizio. La CTR della Sicilia aveva ritenuto illegittima la notifica al socio, sia perché l'avviso era intestato a una società ormai estinta, sia perché mancava l'indicazione delle cause debendi riferite ai singoli soci in base al riparto finale di liquidazione. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 2495 c.c. e dell'art. 53 Cost., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., sostenendo che la notifica dell'accertamento al socio fosse legittima in quanto successore della società estinta.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell'Agenzia delle entrate. Ha affermato che, dopo l'estinzione della società, i soci subentrano nella posizione della società sia attiva sia passiva secondo un fenomeno successorio sui generis; pertanto, l'avviso di accertamento intestato alla società estinta può essere validamente notificato ai soci in quanto successori ex lege. Ha inoltre precisato che i soci sono anche legittimati ad agire per contestare l'accertamento emesso nei confronti della società. La doglianza relativa alla mancata indicazione delle ragioni di credito riferite ai singoli soci è stata ritenuta non decisiva, perché tale questione va affrontata nella fase esecutiva. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 2495 c.c.

    L'estinzione della società a seguito di cancellazione dal registro delle imprese comporta la successione dei soci nelle posizioni attive e passive della società, con possibilità di notificare loro l'avviso di accertamento intestato alla società estinta.

  • art. 53 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente come parametro violato; il testo non ne sviluppa un'autonoma interpretazione sostanziale.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È la norma processuale che consente di denunciare in cassazione la violazione o falsa applicazione di norme di diritto.

  • d.lgs. n. 175 del 2014

    È menzionato solo per collocare temporalmente la cancellazione della società rispetto alla sua entrata in vigore.

Massime di principio

  • Dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese, i soci succedono ex lege nella posizione giuridica della società estinta, sia sul versante attivo sia su quello passivo.
  • L'avviso di accertamento emesso nei confronti di una società estinta può essere validamente notificato ai soci quali successori della società.
  • I soci, in quanto successori della società estinta, sono legittimati sia a ricevere la notifica dell'atto impositivo sia a impugnarlo per contestarne la legittimità.
  • La mancata indicazione, nell'avviso notificato ai soci, delle ragioni di credito riferite ai singoli soci in base al riparto finale non incide sulla validità della notifica dell'accertamento, poiché tale profilo attiene alla successiva fase esecutiva.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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