Cassazione Civile, Ordinanza n. 35147/2024 del 31/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dal diniego tacito di rimborso di un credito IVA relativo all'anno d'imposta 2009. In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto; in appello, la Commissione tributaria regionale ha rigettato sia l'appello dell'Agenzia delle Entrate sia quello incidentale del contribuente, affermando che: non era necessario il modello VR essendo sufficiente il quadro RX4 della dichiarazione; il diritto al rimborso non era prescritto, applicandosi il termine decennale; il diniego era validamente sottoscritto. In cassazione l'Agenzia ha dedotto un unico motivo, denunciando, ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 4 e 3 c.p.c., la violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia e la violazione dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR non si fosse pronunciata sull'eccezione relativa alla mancata prova dell'esistenza del credito IVA chiesto a rimborso e che tale prova gravasse sul contribuente.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il ricorso. Ha ricordato che nel contenzioso tributario il contribuente che impugna il rigetto dell'istanza di rimborso assume la posizione di attore sostanziale e deve allegare e provare i fatti costitutivi del diritto; tuttavia le contestazioni dell'Ufficio sulla sussistenza del credito integrano mere difese e, salvo giudicato interno, possono essere formulate anche in appello. Nel caso concreto, però, la CTP aveva già affermato espressamente la sussistenza del credito IVA perché non contestata dall'Amministrazione, e tale statuizione non era stata specificamente impugnata dall'Agenzia: si era quindi formato giudicato interno sul punto. Di conseguenza la CTR non era tenuta a pronunciarsi sull'eccezione relativa al riparto dell'onere della prova, perché superflua rispetto alla decisione. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna dell'Agenzia alle spese.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È richiamato come parametro del vizio di omessa pronuncia denunciato dalla ricorrente.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È richiamato come parametro del vizio di violazione di legge relativo all'art. 2697 c.c.
art. 112 c.p.c.
Serve a fondare la censura di omessa pronuncia; la Corte esclude che vi sia stata omissione, perché la questione era superata dal giudicato interno.
art. 2697 c.c.
La Corte ribadisce che il contribuente che chiede il rimborso deve provare i fatti costitutivi del credito, ma nel caso concreto la questione era coperta da giudicato interno.
art. 380 bis.1 c.p.c.
Citato solo per il deposito della memoria nel giudizio di legittimità.
Massime di principio
- Nel giudizio tributario di rimborso, il contribuente che impugna il diniego assume la posizione di attore in senso sostanziale e deve allegare e provare i fatti costitutivi del credito azionato.
- Le contestazioni dell'Amministrazione finanziaria sulla sussistenza del credito o sulla sua qualificazione costituiscono mere difese e, in quanto tali, possono essere introdotte anche in appello, salvo che sulla questione si sia formato giudicato interno.
- Non ricorre omessa pronuncia quando il giudice di merito non si esprima su una questione che è divenuta irrilevante o superflua per effetto del giudicato interno su un presupposto decisivo della decisione.
- La violazione della regola di riparto dell'onere della prova non può essere utilmente dedotta se la statuizione di primo grado sulla sussistenza del credito non sia stata specificamente censurata e sia quindi coperta da giudicato interno.
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