Cassazione Civile, Ordinanza n. 35150/2024 del 31/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento per IRPEG, IRAP e IVA relativo all'anno d'imposta 2002, con cui l'Amministrazione finanziaria aveva contestato alla società contribuente l'omessa autofatturazione di un rilevante quantitativo di acqua ragia minerale, ritenuto fittiziamente acquistato da altra società e in realtà utilizzato per autotrazione senza versamento delle accise, oltre a costi indeducibili. In sede di rinvio, dopo un precedente intervento della Cassazione che aveva censurato la mancata valutazione di una sentenza penale assolutoria e di altri profili probatori, la CTR aveva accolto integralmente l'appello della società, annullando l'atto impositivo in toto. L'Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. e vizio ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., sostenendo che la CTR aveva pronunciato oltre i limiti del devolutum, perché aveva annullato l'intero avviso nonostante alcune riprese fiscali (ricavi non contabilizzati e spese non deducibili) non fossero state più oggetto di censura in sede di rinvio/cassazione e fossero coperte da giudicato interno.
La decisione
La Corte ha ritenuto tempestivo il ricorso dell'Agenzia, applicando al termine annuale la sospensione feriale. Nel merito ha accolto il motivo unico: ha rilevato che la CTR aveva annullato integralmente l'avviso di accertamento senza considerare che alcune riprese non erano state devolute al giudice di rinvio, sicché su di esse si era formato giudicato interno. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per nuovo esame limitatamente ai punti ancora devoluti e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
Il giudice non può pronunciare oltre i limiti della domanda e del devolutum; l'annullamento integrale dell'atto impositivo è illegittimo se investe capi non devoluti e coperti da giudicato interno.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È il vizio processuale dedotto per denunciare la nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
art. 327 c.p.c.
Richiamato implicitamente nel ragionamento sulla tempestività del ricorso, con applicazione del termine annuale e della sospensione feriale.
Massime di principio
- In sede di rinvio il giudice deve attenersi ai soli capi e punti della decisione effettivamente devoluti; le questioni non riproposte restano coperte da giudicato interno e non possono essere riesaminate d'ufficio.
- La pronuncia che annulli integralmente un avviso di accertamento è nulla per ultrapetizione se estende gli effetti dell'accoglimento anche a riprese fiscali rimaste estranee al devolutum.
- La tempestività del ricorso per cassazione va verificata tenendo conto della sospensione feriale dei termini processuali quando il termine finale è annuale, salvo specifiche deroghe non ricorrenti nel caso esaminato.
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