Cassazione Civile, Sentenza n. 12808/2021 del 13/05/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
L'Agenzia impugnava la sentenza della CTR che aveva confermato la decisione di primo grado favorevole al contribuente, sostenendo che la cancellazione della società di persone dal registro delle imprese non estingue automaticamente l'obbligazione tributaria dei soci illimitatamente responsabili. Inoltre l'Agenzia deduceva l'inapplicabilità del "condono tombale" (art. 9 L. 289/2002) alle pretese IVA e contestava la valutazione del giudice di merito in relazione a tali profili.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto fondato il motivo principale: la cancellazione dal registro delle imprese produce un effetto meramente dichiarativo e non estingue l'obbligazione se è provato che la società ha continuato ad operare o ha comunque partecipato ai procedimenti che hanno portato alla formazione del giudicato; pertanto il socio è successore ex lege della posizione debitoria. Ha inoltre confermato l'inapplicabilità del condono di cui all'art. 9 L. 289/2002 ai debiti IVA, in linea con la giurisprudenza della Corte di Cassazione e la giurisprudenza comunitaria. La sentenza impugnata (n. 5152/2016 CTR Campania) è stata cassata e la causa rinviata alla CTR della Campania in diversa composizione per ulteriore giudizio e per le spese del grado.
Norme richiamate
art. 2291 c.c.
La responsabilità solidale e illimitata dei soci per i debiti della società di persone è operante anche nei rapporti tributari: il socio risponde in virtù della sua qualità di successore ex lege della società estinta.
art. 9, Legge n. 289/2002 ("condono tombale")
Nella parte in cui permetterebbe la definizione agevolata dei debiti IVA senza la presentazione delle relative dichiarazioni, risulta disapplicata per contrasto con il diritto comunitario; pertanto non è applicabile alla pretesa IVA oggetto della controversia.
Direttiva 77/388/CEE (cd. Sesta Direttiva IVA) e sentenza C-132/06 della Corte di Giustizia
Causa C-132/06, sentenza Corte di Giustizia 17/07/2008
Il diritto comunitario (interpretato dalla Corte di Giustizia) impedisce misure nazionali che comportino una quasi-esenzione IVA tramite definizioni agevolate che non richiedano la presentazione delle dichiarazioni; ciò giustifica la disapplicazione della norma nazionale rispetto all'IVA.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Richiamato come motivo di ricorso per violazione di legge: la Corte ha esaminato la violazione di norme sostanziali applicabili al caso e ha ritenuto fondate le doglianze dell'Agenzia.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (segnalate nella sentenza)
ex multis: Cass. n. 2915/2013; Cass. n. 7225/2006; Cass. Sez. U. n. 10531/2013; Cass. Sez. U. 12/03/2013 n. 6070 e n. 6072
I precedenti sono richiamati per: (i) affermare la non applicabilità del condono all'IVA; (ii) confermare che la legittimazione processuale della società cancellata può essere implicitamente riconosciuta e coperta dal giudicato; (iii) stabilire che la formazione del ruolo o del giudicato può produrre effetti anche se la società è stata cancellata, con responsabilità a carico dei soci.
Massime di principio
- La cancellazione dal registro delle imprese di una società di persone è, di norma, effetto dichiarativo; non estingue automaticamente le obbligazioni tributarie se è possibile provare che la società ha continuato ad operare o ha partecipato a processi che hanno portato alla formazione del giudicato.
- I soci illimitatamente responsabili rispondono delle obbligazioni tributarie della società estinta in virtù della successione 'ex lege' e dell'art. 2291 c.c.; pertanto una cartella per debiti IVA della società può essere notificata ai soci.
- La legittimazione della società di persone cancellata può essere implicitamente riconosciuta e tale accertamento, una volta divenuto definitivo (giudicato), impedisce la contestazione della legittimazione successivamente.
- Il "condono tombale" previsto dall'art. 9 L. 289/2002 non opera in relazione all'IVA quando la sua applicazione contrasterebbe con il diritto comunitario (C-132/06): non si può estinguere o definire agevolmente debiti IVA senza le necessarie dichiarazioni.
- Nel contenzioso tributario, il difetto di legittimazione della parte può essere rilevato d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, ma non oltre la formazione del giudicato; una volta formato il giudicato la questione è preclusa.
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