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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25409/2024 del 23/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comodanti)

La controversia

La lite riguardava la domanda di restituzione di un terreno agricolo. I proprietari sostenevano di aver concesso il bene in comodato gratuito per un anno e, dopo la disdetta inviata, chiedevano il rilascio e il risarcimento del danno da ritardata restituzione. L’occupante del fondo, invece, affermava di condurre il terreno in affitto dal 2007, verso un corrispettivo in denaro e in natura, con conseguente applicazione della disciplina dell’affitto di fondo rustico e durata legale quindicennale. Dopo una prima decisione di merito, una fase di appello sulla competenza e un nuovo giudizio davanti alla sezione agraria, la Corte d’appello aveva qualificato il rapporto come comodato annuale, ritenendo provata la disdetta e inammissibile la prova testimoniale sulla simulazione della gratuità, perché raccolta davanti a giudice poi dichiarato incompetente e comunque non riferita a un contratto dissimulato illecito. Il ricorrente ha proposto sei motivi: 1) spese di lite, sostenendo che l’appello incidentale sui capi di spesa fosse inammissibile o comunque non idoneo a giustificare la condanna alle spese di primo grado e la mancata compensazione in appello; 2) violazione del giudicato, assumendo che la domanda risarcitoria dei proprietari fosse già passata in giudicato come rigettata nella prima sentenza; 3) giudicato interno sulla qualificazione agraria del rapporto, dedotto dalla precedente decisione di improponibilità per mancato tentativo di conciliazione; 4) nullità della sentenza e violazione delle norme sulla prova della simulazione, lamentando che la testimonianza già assunta dovesse essere utilizzabile o comunque rinnovata; 5) difetto di mandato a proporre appello incidentale; 6) inammissibilità dell’appello incidentale tardivo, perché il gravame principale non avrebbe rimesso in discussione l’assetto di interessi derivante dalla prima decisione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato tutti i motivi. Ha ritenuto infondato il primo perché l’appello incidentale dei proprietari non riguardava solo le spese ma anche il merito, e perché la riforma della decisione consentiva al giudice di rideterminare d’ufficio le spese; ha chiarito, inoltre, che la soccombenza parziale sulla domanda risarcitoria poteva giustificare solo una compensazione facoltativa e non obbligatoria. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse, poiché il ricorrente non spiegava quale utilità concreta gli sarebbe derivata da una declaratoria di inammissibilità della domanda risarcitoria anziché dal suo rigetto. Il terzo motivo è stato respinto perché il giudicato sulla qualificazione del rapporto non si forma quando la diversa qualificazione è incompatibile con i motivi di impugnazione proposti. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché non coglieva la ratio decidendi: la Corte territoriale aveva escluso l’utilizzabilità della prova testimoniale sulla simulazione, mancando l’ipotesi di illiceità del contratto dissimulato richiesta per superare il divieto probatorio. Il quinto è stato respinto perché la procura al difensore in appello, pur formulata in termini generici, è stata ritenuta idonea a comprendere il potere di proporre appello incidentale. Il sesto è stato respinto perché l’impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche quando investe un capo diverso o motivi diversi rispetto all’appello principale, al fine di consentire alla parte di difendersi contro la rimessione in discussione dell’assetto di interessi e per ragioni di parità delle armi. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e all’ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 447-bis c.p.c.

    Richiamato come rito originario della domanda di restituzione del terreno e della domanda risarcitoria in materia agraria.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza; la riforma della decisione può comportare la rideterminazione d’ufficio delle spese.

  • art. 92 c.p.c.

    La compensazione delle spese in caso di soccombenza parziale è possibile, ma non obbligatoria.

  • art. 324 c.p.c.

    Invocato in relazione al giudicato interno/formale sulla decisione precedente.

  • art. 327 c.p.c.

    Richiamato insieme all’art. 324 c.p.c. ai fini della formazione del giudicato.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato sostanziale opera entro i limiti dell’accertamento coperto da decisione definitiva.

  • art. 11 d.lgs. 1 settembre 2009, n. 150

    Il tentativo obbligatorio di conciliazione era necessario solo se il rapporto fosse stato agrario; escluso in caso di comodato.

  • art. 46 L. 3 maggio 1982, n. 203

    Richiamato quale parametro della disciplina agraria nella prospettazione del ricorrente.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla valutazione delle prove e alla dedotta utilizzabilità della testimonianza.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla valutazione delle risultanze istruttorie.

  • art. 242 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente senza che la Corte ne ravvisasse rilievo decisivo.

  • art. 1417 c.c.

    La prova testimoniale della simulazione è ammessa solo nei casi consentiti dalla norma, tra cui l’ipotesi di illiceità del contratto dissimulato.

  • art. 1803 c.c.

    Norma di riferimento per la qualificazione del rapporto come comodato.

  • art. 2702 c.c.

    Richiamato nel contesto della prova documentale della disdetta e dell’efficacia probatoria del documento.

  • art. 2697 c.c.

    L’onere di provare la simulazione della clausola di gratuità grava su chi deduce la reale onerosità del rapporto.

  • art. 83 c.p.c.

    La procura alle liti in appello, se generica ma riferita al grado, può comprendere il potere di proporre appello incidentale.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nella censura relativa al preteso omesso esame/difetto di pronuncia sull’appello incidentale.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato nella doglianza di nullità della sentenza.

  • art. 333 c.p.c.

    L’impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche quando l’appello principale non investa il medesimo capo, purché vi sia impugnazione tempestiva contro la parte.

  • art. 342 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente nella censura sull’ammissibilità dell’appello incidentale.

  • art. 334 c.p.c.

    Legittima in generale l’impugnazione incidentale tardiva della parte contro cui è stata proposta l’impugnazione tempestiva.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di rigetto del ricorso sussiste l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • La statuizione sulle spese di lite costituisce un capo autonomo della decisione, ma può essere devoluta anche con impugnazione incidentale tardiva; inoltre, quando la sentenza di merito viene riformata, il giudice dell’impugnazione può procedere d’ufficio a un nuovo regolamento delle spese in base all’esito complessivo della lite.
  • La soccombenza parziale su una domanda autonoma può giustificare la compensazione delle spese, ma non impone al giudice di disporla: l’art. 92 c.p.c. attribuisce un potere discrezionale, non un obbligo.
  • Il giudicato interno sulla qualificazione giuridica di un rapporto non si forma quando la qualificazione accolta nella precedente decisione è incompatibile con i motivi effettivamente dedotti nell’impugnazione successiva.
  • Chi deduce la simulazione della clausola di gratuità di un comodato, per affermare in realtà l’esistenza di un rapporto oneroso, sopporta l’onere di provare la reale pattuizione del corrispettivo; la prova testimoniale della simulazione è soggetta ai limiti dell’art. 1417 c.c. e richiede la ricorrenza delle condizioni ivi previste.
  • La procura alle liti conferita per il grado di appello in termini generici, ma idonea a rappresentare e difendere la parte "con ogni facoltà di legge", può comprendere anche il potere di proporre appello incidentale, se tale interpretazione è sorretta da motivazione non illogica.
  • L’impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche quando investe un capo diverso da quello oggetto dell’appello principale o deduce motivi diversi, poiché l’ordinamento tutela la parità delle armi e consente alla parte di reagire alla rimessione in discussione dell’assetto di interessi determinato dalla sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteComodato
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

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