Cassazione Civile, Ordinanza n. 08425/2023 del 23/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (fisco)
La controversia
La controversia nasce da una verifica fiscale svolta su un consorzio di cooperative e sulle cooperative consorziate, alle quali venivano contestati omessa dichiarazione e omesso versamento delle ritenute operate sugli emolumenti corrisposti ai soci lavoratori. Una cooperativa era già stata cancellata dal registro delle imprese; l'Ufficio notificava tuttavia avvisi di accertamento anche personalmente a un soggetto ritenuto, in fatto, amministratore, liquidatore e vero datore di lavoro delle cooperative, sulla base dell'assunto che le società fossero schermi fittizi e che egli fosse il dominus dell'organizzazione. Il contribuente impugnava gli avvisi, sostenendo in sintesi: 1) la violazione dell'art. 28 del D.Lgs. n. 175/2014 e il vizio motivazionale della sentenza d'appello; 2) la violazione dell'art. 2697 c.c., perché non sarebbe stata provata la sua qualità di datore di lavoro di fatto, né il presupposto impositivo, né la responsabilità personale per i debiti tributari delle cooperative. La CTR rigettava l'appello confermando la validità degli avvisi. In cassazione il ricorrente riproponeva i due motivi, insistendo sulla mancanza di prova del ruolo di amministratore/liquidatore di fatto e sulla mancata dimostrazione, da parte dell'Agenzia, del presupposto per l'imposizione personale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile e comunque infondato, osservando che la censura era formulata in modo non chiaro, con riferimenti processuali e normativi non univoci, e che il ricorrente non aveva adeguatamente indicato di avere tempestivamente dedotto in merito la questione nei gradi di merito; inoltre ha richiamato il principio per cui, in tema di accertamento tributario, può presumersi che l'amministratore di fatto di una società fittizia abbia incamerato i proventi dell'evasione, gravando su di lui l'onere della prova contraria. Ha ritenuto il secondo motivo in parte inammissibile e per il resto infondato, perché il ricorrente non si era confrontato con la ratio della sentenza impugnata: la CTR aveva valorizzato testimonianze e indici fattuali dell'interposizione fittizia delle cooperative, ritenendo provato che il contribuente fosse l'effettivo datore di lavoro e il reale dominus dell'organizzazione; inoltre risultavano ulteriori elementi di riscontro non contestati, come i prospetti del costo mensile del personale forniti dallo stesso contribuente ai verificatori. Conseguentemente il ricorso è stato respinto, con condanna alle spese e con attestazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
la Corte individua come verosimile oggetto della censura il comma 5, che modifica l'art. 36 d.P.R. n. 602/1973 e disciplina la responsabilità in proprio dei liquidatori per il mancato pagamento delle imposte dovute, nei limiti e alle condizioni ivi previste
come modificato dall'art. 28, comma 5, D.Lgs. n. 175/2014
viene richiamato quale base della responsabilità personale dei liquidatori per i debiti tributari della società estinta o in liquidazione
è richiamato dalla prospettazione difensiva del ricorrente per sostenere che i creditori sociali possono agire verso i soci della società estinta entro certi limiti e verso il liquidatore solo in caso di colpa
la Corte ribadisce che, nel contesto della fattispecie trattata, il ricorrente non supera l'accertamento presuntivo del proprio ruolo e non fornisce prova contraria adeguata
la Corte rileva l'uso non chiaro e non coerente dei motivi, che mescolano violazione di legge e vizi motivazionali
è evocato dalla CTR per qualificare la creazione fittizia di cooperative e l'utilizzo illecito di prestazioni di lavoro tramite interposizione fittizia
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater
viene applicato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo deve essere formulato in modo chiaro, specifico e autosufficiente quanto alla tempestiva deduzione della censura nei gradi di merito; la mancanza di tale specificazione può condurre all'inammissibilità.
- In materia di accertamento tributario, quando l'Amministrazione alleghi una gestione fittizia di una società o di un gruppo di società da parte di un amministratore di fatto, è consentito al giudice valorizzare presunzioni gravi, precise e concordanti per attribuire a tale soggetto il ruolo di effettivo dominus e di effettivo percettore dei proventi dell'evasione.
- Una volta che il giudice di merito abbia fondato l'accertamento su un compendio indiziario e su testimonianze coerenti circa l'interposizione fittizia e la gestione occulta, il ricorrente in cassazione deve confrontarsi specificamente con quella ratio decidendi, senza limitarsi a riproporre una diversa lettura del materiale probatorio.
- In presenza di una ricostruzione fattuale che accredita il ruolo di datore di lavoro di fatto e la fittizietà dello schermo societario, la contestazione circa il difetto di prova del presupposto impositivo è infondata se non viene fornita prova contraria idonea a superare la presunzione adottata dal giudice.
- La prova del ruolo effettivo svolto nell'organizzazione societaria può essere desunta anche da elementi documentali e dichiarativi extracontabili, non essendo necessaria la sola evidenza contabile dell'evasione.
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