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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08425/2023 del 23/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fisco)

La controversia

La controversia nasce da una verifica fiscale svolta su un consorzio di cooperative e sulle cooperative consorziate, alle quali venivano contestati omessa dichiarazione e omesso versamento delle ritenute operate sugli emolumenti corrisposti ai soci lavoratori. Una cooperativa era già stata cancellata dal registro delle imprese; l'Ufficio notificava tuttavia avvisi di accertamento anche personalmente a un soggetto ritenuto, in fatto, amministratore, liquidatore e vero datore di lavoro delle cooperative, sulla base dell'assunto che le società fossero schermi fittizi e che egli fosse il dominus dell'organizzazione. Il contribuente impugnava gli avvisi, sostenendo in sintesi: 1) la violazione dell'art. 28 del D.Lgs. n. 175/2014 e il vizio motivazionale della sentenza d'appello; 2) la violazione dell'art. 2697 c.c., perché non sarebbe stata provata la sua qualità di datore di lavoro di fatto, né il presupposto impositivo, né la responsabilità personale per i debiti tributari delle cooperative. La CTR rigettava l'appello confermando la validità degli avvisi. In cassazione il ricorrente riproponeva i due motivi, insistendo sulla mancanza di prova del ruolo di amministratore/liquidatore di fatto e sulla mancata dimostrazione, da parte dell'Agenzia, del presupposto per l'imposizione personale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile e comunque infondato, osservando che la censura era formulata in modo non chiaro, con riferimenti processuali e normativi non univoci, e che il ricorrente non aveva adeguatamente indicato di avere tempestivamente dedotto in merito la questione nei gradi di merito; inoltre ha richiamato il principio per cui, in tema di accertamento tributario, può presumersi che l'amministratore di fatto di una società fittizia abbia incamerato i proventi dell'evasione, gravando su di lui l'onere della prova contraria. Ha ritenuto il secondo motivo in parte inammissibile e per il resto infondato, perché il ricorrente non si era confrontato con la ratio della sentenza impugnata: la CTR aveva valorizzato testimonianze e indici fattuali dell'interposizione fittizia delle cooperative, ritenendo provato che il contribuente fosse l'effettivo datore di lavoro e il reale dominus dell'organizzazione; inoltre risultavano ulteriori elementi di riscontro non contestati, come i prospetti del costo mensile del personale forniti dallo stesso contribuente ai verificatori. Conseguentemente il ricorso è stato respinto, con condanna alle spese e con attestazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 28 D.Lgs. n. 175/2014

    la Corte individua come verosimile oggetto della censura il comma 5, che modifica l'art. 36 d.P.R. n. 602/1973 e disciplina la responsabilità in proprio dei liquidatori per il mancato pagamento delle imposte dovute, nei limiti e alle condizioni ivi previste

  • art. 36 d.P.R. n. 602/1973

    come modificato dall'art. 28, comma 5, D.Lgs. n. 175/2014

    viene richiamato quale base della responsabilità personale dei liquidatori per i debiti tributari della società estinta o in liquidazione

  • art. 2495 c.c.

    è richiamato dalla prospettazione difensiva del ricorrente per sostenere che i creditori sociali possono agire verso i soci della società estinta entro certi limiti e verso il liquidatore solo in caso di colpa

  • art. 2697 c.c.

    la Corte ribadisce che, nel contesto della fattispecie trattata, il ricorrente non supera l'accertamento presuntivo del proprio ruolo e non fornisce prova contraria adeguata

  • art. 360 c.p.c.

    la Corte rileva l'uso non chiaro e non coerente dei motivi, che mescolano violazione di legge e vizi motivazionali

  • art. 29 D.Lgs. n. 276/2003

    è evocato dalla CTR per qualificare la creazione fittizia di cooperative e l'utilizzo illecito di prestazioni di lavoro tramite interposizione fittizia

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater

    viene applicato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il motivo deve essere formulato in modo chiaro, specifico e autosufficiente quanto alla tempestiva deduzione della censura nei gradi di merito; la mancanza di tale specificazione può condurre all'inammissibilità.
  • In materia di accertamento tributario, quando l'Amministrazione alleghi una gestione fittizia di una società o di un gruppo di società da parte di un amministratore di fatto, è consentito al giudice valorizzare presunzioni gravi, precise e concordanti per attribuire a tale soggetto il ruolo di effettivo dominus e di effettivo percettore dei proventi dell'evasione.
  • Una volta che il giudice di merito abbia fondato l'accertamento su un compendio indiziario e su testimonianze coerenti circa l'interposizione fittizia e la gestione occulta, il ricorrente in cassazione deve confrontarsi specificamente con quella ratio decidendi, senza limitarsi a riproporre una diversa lettura del materiale probatorio.
  • In presenza di una ricostruzione fattuale che accredita il ruolo di datore di lavoro di fatto e la fittizietà dello schermo societario, la contestazione circa il difetto di prova del presupposto impositivo è infondata se non viene fornita prova contraria idonea a superare la presunzione adottata dal giudice.
  • La prova del ruolo effettivo svolto nell'organizzazione societaria può essere desunta anche da elementi documentali e dichiarativi extracontabili, non essendo necessaria la sola evidenza contabile dell'evasione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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