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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25252/2025 del 15/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La lite riguarda la tassazione, ai fini Irpef 2004, di somme percepite da un contribuente nell’ambito di una cessione bonaria di un terreno effettuata nel contesto di una procedura di espropriazione per pubblica utilità. Nell’atto di cessione erano previste varie voci di pagamento: prezzo della cessione del terreno e ulteriori somme qualificate come indennizzo/risarcimento per perdita del requisito di imprenditore agricolo, costi per pratiche di cambio di destinazione d’uso, serra e impianto di riscaldamento, oltre a un ristoro per danno biologico. L’Amministrazione finanziaria recuperava a tassazione tali somme come reddito imponibile; la controversia era già stata oggetto di un precedente giudizio di cassazione con rinvio, nel quale era stato imposto al giudice di merito di distinguere tra componenti risarcitorie assoggettabili a imposta perché riferibili a lucro cessante e componenti non imponibili perché riferibili a danno emergente. Riassunta la causa, la CTR aveva nuovamente accolto il ricorso del contribuente, affermando in sostanza che le somme avevano natura risarcitoria e non assumevano rilevanza reddituale, senza però procedere alla richiesta distinzione tra le singole voci. Con il presente ricorso per cassazione l’Agenzia deduceva: 1) nullità della sentenza per motivazione contraddittoria/apparente, in violazione degli artt. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992 e 132 c.p.c.; 2) nullità per violazione dell’art. 384 c.p.c., per mancato rispetto del principio di diritto enunciato dalla Cassazione in sede di rinvio; 3) violazione/falsa applicazione dell’art. 6, comma 2, TUIR e dell’art. 1223 c.c. La Corte ha ritenuto fondati i primi due motivi, assorbito il terzo, rilevando che il giudice di rinvio aveva omesso l’esame analitico delle diverse voci dell’indennizzo e aveva fornito una motivazione insufficiente e non controllabile sul punto decisivo della distinzione tra lucro cessante e danno emergente.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione, perché proceda a un nuovo esame motivato attenendosi al principio di diritto già enunciato: va verificato, per ciascuna voce delle somme corrisposte, se si tratti di importi destinati a reintegrare un mancato guadagno (lucro cessante), quindi imponibili, oppure di somme destinate a riparare un pregiudizio diverso (danno emergente), quindi non imponibili. Il giudice del rinvio dovrà anche provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 67 TUIR

    richiamato come disposizione residuale evocata dalla CTR, ma ritenuta non correttamente applicata perché il giudice di merito doveva invece distinguere le singole componenti risarcitorie alla luce dell’art. 6, comma 2, TUIR

  • art. 6, comma 2, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)

    le somme percepite a titolo risarcitorio sono imponibili solo se e nei limiti in cui reintegrino un danno da mancata percezione di redditi; non sono reddito imponibile se riparano un pregiudizio diverso, cioè danno emergente

  • art. 11 L. 413/1991

    menzionato dalla CTR come disciplina della tassazione delle indennità di esproprio

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992

    richiamato per la dedotta nullità della sentenza per motivazione contraddittoria

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato per la dedotta nullità della sentenza per motivazione contraddittoria o apparente

  • art. 384 c.p.c.

    richiamato per la dedotta violazione del vincolo derivante dalla precedente cassazione con rinvio

  • art. 1223 c.c.

    richiamato nel terzo motivo come norma sulla nozione di danno risarcibile, in relazione alla distinzione tra lucro cessante e danno emergente

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio il giudice di merito deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione e non può reiterare la medesima impostazione già censurata, pena la violazione dell’art. 384 c.p.c.
  • In materia di imposte sui redditi, le somme corrisposte a titolo risarcitorio sono imponibili soltanto nella misura in cui compensino un mancato guadagno; se invece reintegrano una perdita patrimoniale diversa, non costituiscono reddito tassabile.
  • Quando un’indennità o un risarcimento comprende voci eterogenee, il giudice deve esaminarle analiticamente e distinguere le componenti di lucro cessante da quelle di danno emergente, poiché la qualificazione fiscale dipende dalla funzione concreta di ciascuna voce.
  • La motivazione della sentenza è apparente o contraddittoria quando non consente di comprendere l’iter logico-giuridico seguito dal giudice e non permette il controllo sulla correttezza della decisione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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