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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34025/2022 del 18/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (locatore)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di locazione ad uso diverso dall'abitazione relativo a un immobile destinato ad attività per bambini. La locatrice intimava sfratto per morosità assumendo il mancato pagamento dei canoni; la conduttrice si opponeva deducendo che l'immobile non fosse utilizzabile per le autorizzazioni urbanistiche e amministrative mancanti e che, con scrittura del 7 aprile 2009, il rapporto fosse stato sospeso in attesa dei nulla osta comunali. In primo grado veniva dichiarata la risoluzione per inadempimento della conduttrice con condanna al rilascio e al pagamento dei canoni; veniva respinta la domanda riconvenzionale, salvo in appello la detrazione del deposito cauzionale. In cassazione la conduttrice proponeva cinque motivi: 1) violazione dell'art. 345 c.p.c. per avere la Corte d'appello ritenuto inammissibile la produzione in appello dell'originale della scrittura del 7/4/2009, sostenendo che si trattasse della mera regolarizzazione di una copia già prodotta; 2) violazione delle norme sulla prova documentale e sull'adempimento, sostenendo che la scrittura sospensiva dimostrasse la legittima sospensione del pagamento; 3) violazione degli artt. 1453, 1460, 1571, 1575 e 1587 c.c., assumendo che i provvedimenti amministrativi e l'irregolarità urbanistica avessero reso impossibile la prestazione del locatore e giustificato la sospensione del canone; 4) vizio di motivazione per omesso esame del fatto decisivo relativo al mancato utilizzo dell'immobile per la destinazione pattuita; 5) omesso esame della domanda riconvenzionale e violazione dell'art. 112 c.p.c. La Corte di cassazione ha ritenuto tutti i motivi inammissibili per difetto di specificità e per la richiesta di nuova valutazione del fatto, dichiarando inammissibile il ricorso.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso della conduttrice. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per difetto di specifica indicazione del documento ex art. 366, n. 6, c.p.c. e comunque ha considerato tardiva la produzione dell'originale in appello; ha reputato assorbito il secondo; ha dichiarato inammissibili il terzo e il quarto per mancato assolvimento dell'onere di specificazione e perché diretti a una rivalutazione del merito; ha assorbito il quinto. Confermata quindi la soccombenza della ricorrente, con condanna alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 345 c.p.c.

    Nel giudizio di appello, la produzione di nuovi documenti è soggetta al divieto previsto dalla norma; nel caso esaminato, la tardiva esibizione dell'originale della scrittura non poteva essere valutata.

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    Il ricorrente deve indicare specificamente e localizzare nel fascicolo il documento su cui fonda il motivo; la mancata specificazione rende il motivo inammissibile.

  • art. 342 c.p.c.

    La Corte richiama il collegamento con l'art. 163 c.p.c. per evidenziare che i documenti vanno indicati nell'atto introduttivo di appello.

  • art. 163 c.p.c.

    Serve a supportare l'affermazione che i documenti da produrre in appello debbono essere indicati già nell'atto di citazione.

  • art. 1453 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere l'inesigibilità della risoluzione, ma non ritenuto fondato.

  • art. 1460 c.c.

    La sospensione del pagamento del canone da parte del conduttore è legittima solo in caso di completo venir meno della controprestazione; l'autoriduzione unilaterale del canone è arbitraria e illegittima.

  • art. 1571 c.c.

    Richiamato per la disciplina della locazione e del rapporto sinallagmatico.

  • art. 1575 c.c.

    Il locatore deve mantenere la cosa in stato da servire all'uso convenuto, ma nel caso concreto la Corte d'appello ha escluso che la mancanza di requisiti urbanistici avesse impedito l'utilizzo dell'immobile.

  • art. 1587 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la sospensione dell'obbligazione di pagamento del canone.

  • art. 2697 c.c.

    Evocato in relazione al riparto dell'onere della prova sulla scrittura e sulla sua efficacia.

  • art. 2702 c.c.

    Richiamato per la prova legale della scrittura privata sottoscritta.

  • art. 2712 c.c.

    Evocato in tema di efficacia probatoria della riproduzione fotografica e del suo disconoscimento.

  • art. 2719 c.c.

    Richiamato per la contestazione della conformità della copia all'originale.

  • art. 215 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere che il disconoscimento della scrittura richieda specifici effetti processuali.

  • art. 112 c.p.c.

    Evocato per lamentare omessa pronuncia sulla domanda riconvenzionale.

  • art. 380-bis 1 c.p.c.

    Norma sul rito camerale in Cassazione per la trattazione del ricorso.

  • art. 360 c.p.c.

    Costituisce il parametro formale dei motivi di ricorso; la Corte rileva che le censure sono inammissibili o comunque sollecitano una rivalutazione del merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    Richiamato quale norma inserente il comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

  • d.m. n. 55 del 2014

    Usato per la liquidazione delle spese di lite.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il motivo fondato su un documento è inammissibile se non ne consente l'esatta individuazione e localizzazione nel fascicolo, ai sensi dell'art. 366, n. 6, c.p.c.
  • La produzione in appello dell'originale di un documento già depositato in copia può essere esclusa quando sia tardiva rispetto alle preclusioni del giudizio di gravame e non sia dimostrata l'impossibilità di produrlo prima.
  • Nel rapporto di locazione, la sospensione del pagamento del canone ex art. 1460 c.c. è eccezionale e presuppone il completo venir meno della controprestazione; in difetto, l'autoriduzione del canone integra inadempimento del conduttore.
  • La mera permanenza della detenzione dell'immobile e l'allegazione di irregolarità amministrative non bastano, da sole, a giustificare la sospensione del canone se non è dimostrato un effettivo impedimento all'uso convenuto.
  • Le censure di legittimità non possono risolversi in una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio o dei fatti di causa, pena l'inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieLocazione commercialeSfratto per morositàImpugnazioni
RamiLocazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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