Cassazione Civile, Ordinanza n. 30220/2021 del 27/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia origina da un avviso di accertamento IRPEF relativo all'anno 2007, emesso nei confronti di un contribuente e confermato nei gradi di merito dalla Commissione tributaria provinciale e poi dalla Commissione tributaria regionale del Molise. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 109 del d.P.R. n. 917/1986 e dell'art. 90, comma 8, della l. n. 289/2002, sostenendo che la CTR avesse erroneamente applicato i criteri di deducibilità delle spese pubblicitarie e la presunzione legale di inerenza; con il secondo ha dedotto violazione dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., lamentando una valutazione non unitaria delle prove documentali dirette a dimostrare l'esecuzione del contratto; con il terzo ha denunciato violazione dell'art. 25, comma 5, della l. n. 133/1999 e dell'art. 4, comma 3, del d.m. n. 473/1999, assumendo l'erronea esclusione della deducibilità dei costi in capo ai soggetti eroganti ai fini del regime sanzionatorio.
La decisione
La Corte ha accolto congiuntamente il primo e il secondo motivo, ritenendoli fondati, perché in materia di imposte sui redditi l'art. 90, comma 8, della l. n. 289/2002 configura una presunzione legale di inerenza e di deducibilità delle spese di sponsorizzazione in favore di società sportive dilettantistiche che opera al ricorrere dei presupposti normativi, senza richiedere ulteriori requisiti. Ha ritenuto che la CTR avesse valorizzato solo il contratto di sponsorizzazione e i costi sostenuti, senza compiere una valutazione complessiva delle condizioni stabilite dalla legge. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la questione delle sanzioni non era stata dedotta in appello. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR del Molise, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente come norma sulla deducibilità dei costi, ma la Corte decide la controversia soprattutto sull'art. 90, comma 8, della l. n. 289/2002
art. 90, comma 8, l. n. 289/2002
Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonché di associazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuta dalle Federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicità
la disposizione qualifica ex lege come spese di pubblicità i corrispettivi erogati alle società sportive dilettantistiche, con presunzione legale di inerenza/deducibilità che opera al ricorrere dei presupposti normativi e senza necessità di requisiti ulteriori
art. 74, comma 2, d.P.R. n. 917/1986
richiamato come parametro normativo di qualificazione della spesa di pubblicità e della promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante
richiamato per censurare la ripartizione dell'onere della prova nella valutazione della documentazione prodotta
richiamati per contestare la valutazione delle prove documentali da parte del giudice di merito
art. 25, comma 5, l. n. 133/1999
invocato dal ricorrente in relazione alla deducibilità dei costi e al regime sanzionatorio
art. 4, comma 3, d.m. n. 473/1999
richiamato in relazione all'applicazione del regime sanzionatorio
norma processuale richiamata come parametro dei motivi di ricorso per cassazione
Massime di principio
- In tema di imposte sui redditi, le spese di sponsorizzazione in favore di società sportive dilettantistiche sono qualificate ex lege come spese di pubblicità quando ricorrono i presupposti espressamente previsti dalla norma, senza che il giudice possa pretendere requisiti ulteriori non contemplati dal legislatore.
- La presunzione legale di inerenza e deducibilità opera solo se il giudice verifica complessivamente tutti i presupposti normativi: natura dilettantistica del soggetto sponsorizzato, rispetto del limite quantitativo, finalità promozionale dell'erogazione e concreta attività promozionale svolta dal beneficiario.
- Se la decisione di merito si fonda esclusivamente su elementi parziali, come l'esistenza del contratto di sponsorizzazione e l'ammontare dei costi, senza esaminare l'intero quadro dei presupposti di legge, la motivazione è censurabile in cassazione per errata applicazione della disciplina sostanziale.
- È inammissibile in cassazione il motivo che introduca una questione non dedotta nel precedente grado di appello, quando dal testo della decisione emerge che quel tema non è stato devoluto al giudice di secondo grado.
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