Cassazione Civile, Sentenza n. 6492/2023 del 03/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Accertamento IRAP (anno 2012) e IRES: l'Ufficio contestava la deduzione indebita di costi per euro 70.949,10 e, ai soli fini IRAP, la deduzione integrale del canone di locazione finanziaria di fabbricati senza escludere la quota riferibile ai terreni sottostanti per euro 149.992,60. Questioni processuali collegate: efficacia di una definizione agevolata ex art. 9 d.l. n.119/2018 (cessazione della materia del contendere per alcune voci), presunta nullità della sentenza per pronuncia su pendenza/estinzione e deduzione dei costi ai fini IRAP in relazione all'applicabilità dell'art. 36, commi 7 e 7-bis d.l. n.223/2006 dopo le modifiche introdotte dalla legge n.244/2007.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato sia il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate sia il ricorso incidentale di BRT. Sul merito Irap, ha stabilito che per la determinazione della base imponibile IRAP si applica il principio della derivazione dal conto economico (art. 5 d.lgs. n.446/1997 come modificato dalla legge n.244/2007): pertanto il canone di leasing immobiliare è deducibile nella misura in cui è correttamente contabilizzato nel conto economico, con l'unica esclusione della quota interessi desumibile dal contratto (che è espressamente indeducibile). Ne deriva che non opera automaticamente, ai fini IRAP, la decurtazione della parte di canone riferibile al terreno sottostante (come invece previsto per l'IRES dall'art.36 d.l. n.223/2006); l'ufficio, per limitare la deduzione IRAP, avrebbe dovuto dimostrare l'errata rappresentazione contabile. Quanto agli aspetti procedurali, la Corte ha ritenuto che la contribuente non ha provato il passaggio in giudicato di una sentenza esterna e che la Ctr ha correttamente distinto le posizioni estinte per la definizione agevolata da quelle ancora in contestazione, esaminando legittimamente le partite non coperte dalla definizione. Spese compensate; la BRT è tenuta al versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato previsto per la parte soccombente.
Norme richiamate
d.l. 4 luglio 2006, n. 223, art. 36 commi 7, 7-bis, 8
La norma limita la deducibilità della quota di ammortamento e della quota capitale dei canoni di leasing riferibile ai terreni per i fabbricati strumentali ai fini IRES; la Corte ha però escluso la sua applicazione automatica ai fini IRAP, in presenza del principio di derivazione contabile introdotto successivamente
Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008), art. 1 comma 5
La modifica dell'art. 5 d.lgs. n.446/1997 ha sancito la separazione delle regole IRES e IRAP e l'applicazione della derivazione contabile per l'IRAP, rilevando come la modifica impedisca di trasferire automaticamente le limitazioni IRES (art.36 d.l. 223/2006) all'IRAP
d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 5
Stabilisce il principio di derivazione della base imponibile IRAP dal conto economico civilistico per i soggetti diversi da banche e assicurazioni; la Corte lo applica in senso che, se il canone di leasing è registrato nel conto economico, è deducibile per IRAP salvo la quota interessi
Codice Civile, art. 2425 (schema di conto economico)
Richiamato per evidenziare che la determinazione IRAP deve rifarsi alle voci del conto economico redatto secondo l'art. 2425 c.c.; la correttezza delle appostazioni contabili è decisiva per la deducibilità
Norma sulla definizione agevolata delle irregolarità formali: la Corte ha ritenuto che la definizione operasse solo sulle questioni formali indicate e che non coprisse le contestazioni che invece riguardavano l'esatto quantum del reddito (recupero a tassazione)
codice di procedura civile, art. 112
Richiamato dalla contribuente per censurare la sentenza (nullità per violazione dell'art.112 CPc); la Corte ha ritenuto infondata l'eccezione e corretta la distinzione tra parti estinte e parti ancora decise
codice di procedura civile, art. 360 (primo comma, nn. 3 e 4)
Fondamenti delle censure in cassazione (violazione di legge e nullità): la Corte ha respinto le doglianze prospettate in base a tali norme
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater
Norma sul raddoppio del contributo unificato; la Corte ha escluso l'applicazione del raddoppio all'Amministrazione dello Stato (Agenzia difesa dall'Avvocatura), e ha rilevato l'obbligo di una somma aggiuntiva a carico di BRT
Massime di principio
- Per l'IRAP prevale il principio della derivazione dal conto economico: le voci contabilizzate correttamente nel bilancio (secondo i principi civilistici e contabili) rilevano ai fini IRAP, salvo le esclusioni espressamente previste (es. quota interessi dei leasing).
- Le limitazioni alla deducibilità previste per l'IRES (es. esclusione della quota riferibile ai terreni ai sensi dell'art.36 d.l. n.223/2006) non si trasferiscono automaticamente all'IRAP se la legge che disciplina l'IRAP (art.5 d.lgs. n.446/1997, come modificato) stabilisce la derivazione dal bilancio senza richiamo espresso a quelle limitazioni.
- L'Amministrazione finanziaria, per contestare la deducibilità ai fini IRAP, deve dimostrare che la rappresentazione contabile è errata o non conforme ai principi contabili; non basta l'interpretazione letterale della norma IRES.
- La definizione agevolata ex art. 9 d.l. n.119/2018 copre solo le irregolarità formali previste: se l'atto impositivo ha riportato un recupero di base imponibile (maggior reddito), tale contestazione può non rientrare nella definizione e restare giudicabile.
- Chi assume l'esistenza di un giudicato esterno ha l'onere di provare il passaggio in giudicato mediante la certificazione della cancelleria (art.124 disp. att. c.p.c.); la mera produzione della sentenza senza attestazione non è sufficiente.
- Nella fase processuale, il giudice d'appello/di legittimità deve distinguere chiaramente le questioni estinte per definizione da quelle rimaste in controversia; la pronuncia su questioni non estinte non costituisce violazione se coerente con le domande e con la materiale definizione intervenuta.
- In sede di contraddittorio processuale le spese possono essere compensate in caso di reciproca soccombenza o risultati parzialmente incerti.
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