Cassazione Civile, Sentenza n. 6375/2023 del 03/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate, ritenendo che la sentenza impugnata fosse affetta da vizio di motivazione perché laconicamente aderente al primo grado senza spiegare il percorso argomentativo. La Corte ha cassato la sentenza della CTR e ha rinviato la causa alla Corte territoriale di appello (CTR Lazio) in diversa composizione, demandandole anche la liquidazione delle spese di giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza n.7837/17 della Commissione Tributaria Regionale Lazio che aveva rigettato l'appello dell'Agenzia avverso la sentenza n.27603/2016 della CTP di Roma, la quale aveva accolto il ricorso della S.A.M. s.r.l. contro l'avviso di accertamento IRES relativo all'anno 2008. L'Ufficio denunciava la nullità della sentenza d'appello per vizio di motivazione (omessa o meramente apparente), rilevando che la CTR si era limitata ad aderire per relationem alla motivazione del primo grado senza esporre l'itinerario logico-giuridico che giustificasse la conferma. La controversia di merito riguardava la deduzione di costi per fatture ritenute inesistenti (fatture emesse da Cibermedica s.r.l. n.16/30.06.2008 per €920.000, n.25/06.10.2008 per €500.000, n.34/05.12.2008 per €650.000; fattura n.109/20.11.2008 da "I AM LUXURY GROUP" per €48.000) e la prova dell'effettività delle prestazioni e dei pagamenti fornita dalla contribuente (elenco prestazioni con dati dei pazienti, dichiarazioni su pagamenti in contanti e modalità di contabilizzazione).
Norme richiamate
art. 132 c.p.c.
Riferimento all'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali; richiamata per contestare la carenza di adeguata motivazione nella sentenza impugnata.
art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.
Richiamato come norma processuale attinente alle formalità del procedimento e ai requisiti della motivazione delle decisioni; utilizzato nel contesto della censura di nullità per difetto di motivazione.
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Norma del processo tributario richiamata in relazione agli obblighi motivazionali e alle garanzie processuali nel giudizio tributario.
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
Ground di cassazione invocato per la violazione delle norme processuali connesse alla motivazione della sentenza; consente la cassazione per omessa o apparente motivazione.
art. 2937 c.c.
Richiamato nel testo come riferimento all'onere probatorio; nella fattispecie il giudice di primo grado aveva ritenuto che la documentazione prodotta assolvesse l'onere probatorio di cui alla norma.
Cass. n. 38950/2021, Cass. 4 aprile 2017 n. 9105, Cass. n. 28139/2018
Giurisprudenza citata per precisare i principi sulla efficacia vincolante delle decisioni su annualità diverse (solo per elementi tendenzialmente permanenti) e sui requisiti della motivazione (quando la motivazione per relationem è ammissibile e quando invece è insufficiente).
Massime di principio
- Il giudice d'appello può motivare per relationem rispetto al primo grado soltanto se, pur aderendo, espone comunque (anche sinteticamente) le ragioni che giustificano la conferma: la mera adesione priva di percorso argomentativo è vizio e comporta cassazione.
- La mancanza di una motivazione che illustri gli elementi di fatto e l'itinerario logico-giuridico rende impossibile il controllo da parte del giudice di legittimità e costituisce valido motivo di annullamento della decisione di appello.
- Le sentenze che accertano obblighi tributari per un anno possono vincolare i giudizi per anni successivi solo con riferimento ad elementi costitutivi che abbiano carattere tendenzialmente permanente; decisioni relative a annualità diverse non hanno efficacia vincolante se si fondano su presupposti di fatto differenti.
- In contestazioni su fatture ritenute inesistenti il contribuente deve fornire prova efficace dell'effettività delle operazioni (originali delle fatture, documentazione delle prestazioni, riscontri sui pagamenti); la valutazione di tale prova deve essere esplicitata dal giudice.
- Nelle impugnazioni davanti alla Corte di Cassazione, la censura per omissione o apparenza di motivazione è strategica quando l'appello di merito si è limitato ad adesioni formali senza argomentare le ragioni della conferma.
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