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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 6392/2023 del 03/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Fallimento impugna la sentenza della Corte d'appello di Napoli che aveva dichiarato inammissibile l'intervento volontario/adesivo autonomo della Curatela nel giudizio di revocatoria promosso da B.N.L. e MPS e, conseguentemente, aveva respinto (o non accolto) le domande promosse dalla Curatela (revocatoria ordinaria e/o simulazione assoluta/inefficacia degli atti dispositivi). Il ricorso alla Cassazione si sviluppa su tre motivi: (i) nullità della sentenza/violazione dell'art.100 c.p.c. per aver riconosciuto alle banche l'interesse ad impugnare (contestando la soccombenza formale e la specificità dei motivi di appello); (ii) vizio di interpretazione delle norme sull'intervento (art.268 c.p.c. e art.105 c.p.c.), sostenendo che l'interveniente tardivo può comunque proporre domande autonome fino all'udienza di precisazione delle conclusioni e che la Corte territoriale ha errato nel dichiarare inammissibile l'intervento; (iii) mancata conversione dell'intervento autonomo nell'intervento adesivo dipendente, con conseguente perdita di efficacia processuale per la Curatela.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo (ritenendo che le banche appellanti avevano interesse ad impugnare nella accezione sostanziale della soccombenza e che i motivi erano sufficientemente specifici) e ha accolto il secondo motivo, assorbendo il terzo. In particolare la Corte ha ritenuto errata la statuizione della Corte d'appello che aveva escluso l'ammissibilità dell'intervento volontario/autonomo della Curatela, affermando il principio secondo cui il secondo comma dell'art. 268 c.p.c. opera solo sul piano istruttorio (preclusioni istruttorie) e non impedisce all'interveniente, anche tardivo, di proporre domande autonome fino all'udienza di precisazione delle conclusioni. Per tali ragioni la Cassazione ha cassato la parte della sentenza impugnata relativa all'inammissibilità dell'intervento e ha rinviato alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, per riesaminare l'ammissibilità del materiale probatorio e decidere nel merito. Ha inoltre disposto la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 385/1993 (T.U.B.), art. 58

    La cessione in blocco dei crediti ai sensi dell'art. 58 può essere documentata mediante avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale; è sufficiente che l'avviso indichi per categorie/parametri i rapporti ceduti quando tali criteri consentono di identificare senza incertezze le posizioni oggetto di cessione

  • cod. civ., art. 2901

    Fondamento dell'azione revocatoria ordinaria per far dichiarare l'inefficacia degli atti dispositivi pregiudizievoli delle ragioni creditorie; nella vicenda l'azione di revocatoria e la domanda connessa erano il titolo giuridico oggetto del contendere

  • cod. proc. civ., art. 268

    Il secondo comma limita le attività che l'interveniente può compiere rispetto alle preclusioni già maturate, ma tale limitazione si applica principalmente all'ambito istruttorio (prove) e non impedisce all'interveniente, anche tardivo, di proporre domande autonome fino all'udienza di precisazione delle conclusioni

  • cod. proc. civ., art. 100

    L'interesse ad impugnare richiede una soccombenza nel senso sostanziale (pregiudizio concreto derivante dalla decisione) e va valutato rispetto all'utilità concreta dell'eventuale gravame; pertanto un interveniente o altra parte che subisce un pregiudizio sostanziale può avere interesse ad impugnare anche se non formalmente soccombente

  • cod. proc. civ., art. 183

    Richiamato nel contesto delle preclusioni processuali: il decorso dei termini per la fissazione del thema decidendum non impedisce di per sé all'interveniente di proporre domande autonome nei limiti sopra indicati

  • cod. proc. civ., art. 105

    Norma richiamata nell'ambito della censura sulla declaratoria di inammissibilità dell'intervento; correlata alla disciplina delle conclusioni e della partecipazione delle parti

  • cod. proc. civ., art. 342

    Norma sulla specificità dei motivi di gravame: la Corte ha ritenuto che, nel caso concreto, le banche avevano adeguatamente indicato il pregiudizio subito e quindi la specificità richiesta non era carente

  • cod. proc. civ., art. 343

    Richiamato da parte ricorrente in modo improprio nella rubrica di un mezzo, ma la Corte ne ha constatato l'erronea invocazione senza che ciò pregiudicasse l'analisi dell'interesse ad impugnare

  • cod. proc. civ., art. 360

    Norma sui motivi di cassazione per violazione di legge e contraddittorietà della motivazione: invocata come parametro di censura per vizi di diritto nella motivazione della Corte d'appello

  • Costituzione, artt. 24, 111, 3

    Richiamati nei principi di tutela dell'accesso alla giustizia e del processo equo e spedito; la Corte afferma che l'assetto procedurale sulle preclusioni e sull'intervento è compatibile con questi principi purché non renda impossibile l'esercizio della difesa

  • cod. civ., art. 2740

    Richiamato per la nozione di responsabilità patrimoniale generale del debitore (garanzia patrimoniale generica) nel contesto del danno da diminuzione di garanzie derivante dall'atto dispositiv

Massime di principio

  • Un interveniente tardivo (volontario) può proporre domande autonome fino all'udienza di precisazione delle conclusioni: la preclusione prevista dall'art. 268 c.p.c. incide soprattutto sull'attività istruttoria (prove), non sull'attività assertiva
  • La valutazione dell'interesse ad impugnare (art.100 c.p.c.) va fatta in senso sostanziale: non è sufficiente la sola soccombenza formale, conta il pregiudizio concreto e l'utilità derivante dall'accoglimento dell'impugnazione
  • Nelle cessioni in blocco di crediti ai sensi dell'art.58 T.U.B. la pubblicazione con criteri/parametri che consentono di individuare le posizioni è sufficiente a provare la titolarità del credito in capo al cessionario; non è sempre necessaria l'enumerazione puntuale
  • La Corte d'appello, se dichiara inammissibile un intervento tardivo, deve motivare conformemente alla giurisprudenza di legittimità; l'errore in tema di ammissibilità può portare a cassazione e rinvio per riesame dell'istruttoria
  • Chi interviene 'rebus sic stantibus' accetta lo stato del processo: potrà avanzare nuove pretese ma non riaprire le fasi istruttorie già ultimate dalle parti originarie (limite alla riapertura delle prove)
  • In situazioni concorsuali tra creditori, l'accoglimento di domande revocatorie o di simulazione proposte da terzi può incidere significativamente sull'ordine delle soddisfazioni e giustifica l'interesse di altri creditori a impugnare decisioni che amplino tali domande

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