Cassazione Civile, Sentenza n. 6382/2023 del 03/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per revocazione avverso l'ordinanza n. 657/2021 della Corte di Cassazione che aveva dichiarato improcedibili i ricorsi per cassazione proposti dalla A.C. Soluzioni S.r.l. e da Eleonora Casale avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 19544/2018 relativa alla cessione di un credito di euro 540,00 (costo noleggio autovettura sostitutiva). La Corte di cassazione aveva ritenuto i ricorsi tardivi rispetto al termine di 20 giorni dall'ultima notifica (art. 369, co.1 c.p.c.) e, per A.C., aveva rilevato che il ricorso non era stato neppure notificato alla controparte prima dell'iscrizione a ruolo. A.C. ha chiesto la revocazione denunciando un errore di fatto: sostiene di aver depositato il ricorso per l'iscrizione a ruolo il 17/06/2019 unitamente alle ricevute di spedizione della notifica (28/05/2019), e solo successivamente avrebbe appreso che il plico era stato restituito con relata negativa ("consegnato all'utente aperto e ridato al postino perché dichiarato non essere il destinatario"). A.C. ha inoltre chiesto termine per rinnovare la notifica e ha depositato il plico originale con attestazione di mancato perfezionamento.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Motivazione: il ricorso non invoca una delle ipotesi tassative di revocazione previste dall'art. 395 c.p.c.; l'errore denunciato riguarda profili controversi di diritto e di procedura (procedibilità/improcedibilità e tempestività delle notifiche) che erano già oggetto di decisione e valutazione della Corte, pertanto non suscettibili di revocazione per errore di fatto. Anche il rilievo sul mancato contraddittorio/non concessione del termine per rinnovare la notifica non costituisce errore revocatorio. Sono state compensate o poste a carico della parte ricorrente le spese come liquidate nel dispositivo (e liquidato un contributo unificato aggiuntivo ai sensi del DPR n.115/2002). Il ricorso è quindi respinto e la A.C. soccombente.
Norme richiamate
art. 369, co. 1 c.p.c.
termine di venti giorni dall'ultima notifica
La Corte ha applicato la regola del termine di 20 giorni per l'iscrizione a ruolo del ricorso per cassazione decorrente dall'ultima notifica; la tardività rispetto a tale termine ha giustificato la declaratoria di improcedibilità
art. 391-bis c.p.c.
ricorso per revocazione ex art. 391-bis
Il ricorrente ha invocato la revocazione ex art. 391-bis come rimedio ma la Corte ha ritenuto che i profili denunciati non rientrassero tra le ipotesi utili per la revocazione
art. 395 c.p.c.
ipotesi tassative di revocazione
La Corte ha rilevato che il ricorso non ha dedotto una delle ipotesi tassative di revocazione previste dall'art. 395 c.p.c., requisito essenziale per l'ammissibilità della revocazione
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis e comma 1 quater
obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Essendo la parte ricorrente soccombente, la Corte ha disposto che essa debba versare l'ulteriore importo previsto a titolo di contributo unificato per i ricorsi proposti dopo il 30/01/2013
Massime di principio
- La revocazione è uno strumento eccezionale: è ammessa solo per le ipotesi tassative previste dalla norma (art. 395 c.p.c.) e non per discutere nuovamente questioni di diritto o valutazioni già decise; le contestazioni di diritto o valutazioni controverse non sono rimediabili tramite revocazione per errore di fatto
- Per i ricorsi per cassazione è essenziale che la notifica sia effettivamente perfezionata e che l'iscrizione a ruolo avvenga nei termini previsti dall'art. 369 c.p.c.; la semplice spedizione non prova necessariamente il perfezionamento se la relata o il plico risultano restituiti o con esito negativo
- Se una notifica non si perfeziona, il ricorrente deve intervenire immediatamente (prima possibile) per rinnovare la notifica o ottenere un provvedimento che ne consenta la rinnovazione: agire solo a distanza (es. solo in prossimità dell'udienza) può essere inefficace per recuperare la procedibilità
- Le contestazioni sulla mancata integrazione del contraddittorio o su vizi della notifica devono essere sollevate tempestivamente con istanze adeguate e motivate; non ogni irregolarità procedurale dà diritto alla revocazione se la questione era già stata dibattuta e decisa
- Chi propone ricorso per cassazione dovrebbe conservare e produrre immediatamente tutte le prove di avvenuta notifica/perfezionamento (ricevute, rilievi postali, ricevute di ritorno) e, in caso di esito negativo, documentare tempestivamente le iniziative di rinnovo per tutelare la procedibilità
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