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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31375/2024 del 06/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Il contribuente impugnava in cassazione la sentenza della CTR che aveva accolto l'appello dell'Ufficio e confermato due avvisi di accertamento IRPEF con metodo sintetico, fondati sulla disponibilità di beni e situazioni indicative di capacità contributiva e relativi agli anni 2007 e 2008. Con l'unico motivo denunciava, in modo cumulativo e promiscuo, violazione di legge e vizi processuali: lamentava la mancata applicazione del termine dilatorio di 60 giorni prima dell'emissione dell'accertamento, sostenendo che tale garanzia dovesse valere anche quando l'atto fosse successivo a un verbale di contraddittorio; denunciava inoltre omesso esame di fatti decisivi e difetto di motivazione, anche per asseriti errori di calcolo contenuti negli avvisi. In sostanza chiedeva una rivalutazione del merito e della motivazione della decisione di appello.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il motivo non conforme ai requisiti di chiarezza e specificità, perché formulato in modo coacervato e mescolando censure eterogenee e logicamente incompatibili, senza separare i profili di violazione di legge, vizio motivazionale e vizi processuali. Ha inoltre osservato che la censura sulla mancata instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale non era fondata, poiché nel caso si trattava di accertamento "a tavolino" per tributi non armonizzati, rispetto ai quali non sussiste un obbligo generale di contraddittorio preventivo a pena di invalidità. La Corte ha anche escluso che la motivazione della CTR fosse inesistente o solo apparente, risultando invece comprensibile l'iter logico-giuridico seguito. Le spese sono state poste a carico del ricorrente, liquidate in euro 4.100, oltre spese prenotate a debito, con ulteriore statuizione sui presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    accertamento sintetico del reddito complessivo

    consente la rettifica del reddito sulla base di elementi indicativi di capacità contributiva; nel caso era il fondamento degli avvisi impugnati.

  • art. 111 Cost.

    richiamato dal ricorrente come parametro del giusto processo e dell'obbligo di motivazione.

  • art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per dedurre la violazione dell'obbligo di motivazione della sentenza.

  • artt. 3, 24 e 97 Cost.

    richiamati dal ricorrente a sostegno delle doglianze su uguaglianza, diritto di difesa e ragionevolezza.

  • art. 12, comma 7, L. 27 luglio 2000, n. 212

    la Corte ha ribadito che la garanzia del termine dilatorio non opera in via generalizzata per gli accertamenti tributari a tavolino relativi a tributi non armonizzati, ma solo nei casi specificamente previsti.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    invocato per denunciare violazione di legge; la Corte ha ritenuto il motivo formulato in modo promiscuo e quindi inammissibile.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    invocato per omesso esame di fatti decisivi; la Corte ha rilevato la mancanza di specificità e autosufficienza della censura.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    richiamato per nullità della sentenza per difetto di motivazione; la Corte ha escluso la motivazione apparente o inesistente.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    la nullità per difetto di motivazione ricorre solo in caso di mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile o incomprensibilità radicale.

  • art. 36, secondo comma, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992

    norma sul contenuto della sentenza tributaria, richiamata nel valutare l'esistenza di un vizio motivazionale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato per il presupposto del versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione i motivi devono essere chiari, specifici e autonomi: è inammissibile il motivo che cumuli e sovrapponga censure diverse senza distinguerle, costringendo la Corte a selezionare e ricostruire d'ufficio le doglianze.
  • La deduzione del vizio motivazionale richiede autosufficienza: il ricorrente deve indicare puntualmente i fatti decisivi e gli elementi probatori trascurati, non essendo sufficiente un generico rinvio agli atti o una richiesta di riesame del merito.
  • Nel processo tributario non sussiste un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale per gli accertamenti "a tavolino" relativi a tributi non armonizzati, salvo che una specifica norma lo preveda.
  • La nullità della sentenza per difetto di motivazione si configura solo quando la motivazione manchi del tutto, sia meramente apparente, presenti un contrasto irriducibile o sia obiettivamente incomprensibile; non rileva il semplice difetto di sufficienza argomentativa.
  • L'accertamento sintetico fondato su elementi indicativi di capacità contributiva può essere sostenuto quando l'Ufficio esplicita il quadro fattuale posto a base della pretesa e il giudice di merito ne dia una motivazione intelligibile.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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