Cassazione Civile, Ordinanza n. 19826/2025 del 17/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
L'ente locale ha emesso due avvisi di accertamento ICI, relativi agli anni 2009 e 2010, per omesso versamento, omessa dichiarazione, sanzioni e interessi, nei confronti della società indicata come utilizzatrice di un immobile in leasing finanziario. La contribuente ha contestato gli avvisi sostenendo, per il solo anno 2009, la decadenza dal potere di accertamento, assumendo che il termine quinquennale decorresse in modo diverso; per entrambi gli anni ha inoltre dedotto l'illegittimità delle sanzioni perché la denuncia non sarebbe stata dovuta. La CTR ha condiviso la tesi della contribuente ritenendo che, essendo l'atto di compravendita e il richiamo al leasing già conoscibili tramite il sistema telematico e le certificazioni catastali, non vi fosse obbligo di dichiarazione ICI né, conseguentemente, base per le sanzioni. Il Comune ricorrente ha impugnato tale decisione con tre motivi: 1) violazione delle norme che regolano l'obbligo dichiarativo ICI, sostenendo che il leasing immobiliare e l'individuazione del soggetto passivo non erano desumibili dal catasto e richiedevano comunque la dichiarazione; 2) violazione delle norme sui termini di presentazione della dichiarazione e sulla decadenza, affermando che l'omissione dichiarativa si era protratta anche per il 2009 e 2010; 3) violazione della norma sanzionatoria, sostenendo che, accertato l'obbligo dichiarativo, le sanzioni erano legittime.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto congiuntamente i tre motivi, ritenendo errata la sentenza d'appello sia nell'escludere l'obbligo di presentazione della dichiarazione ICI sia nel ritenere maturata la decadenza per l'anno 2009. La Corte ha precisato che la soppressione dell'obbligo dichiarativo per l'ICI, a seguito della normativa del 2006 e dell'operatività del sistema telematico catastale, non opera quando gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendono da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche del modello unico informatico; nel caso concreto, il contratto di leasing non risultava trascritto o annotato in catasto e dunque, per essere conosciuto dall'ente impositore, avrebbe dovuto essere indicato in dichiarazione. Ha inoltre ribadito che, in caso di omessa dichiarazione, il termine quinquennale di decadenza decorre dall'anno successivo a quello di riferimento e che l'omissione integra una violazione autonoma per ciascun anno d'imposta. Di conseguenza, essendo tempestivo l'avviso notificato il 17 dicembre 2015 per l'anno 2009, la Corte ha cassato la sentenza con rinvio alla Corte di giustizia tributaria del Piemonte in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 10, comma 4, d.lgs. 504/1992
La dichiarazione ICI è dovuta nei casi previsti dalla norma; l'obbligo permane per gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta non desumibili dal sistema catastale telematico e, in caso di omissione, la violazione si rinnova per ogni annualità d'imposta.
art. 37, comma 53, D.L. 223/2006 conv. in L. 248/2006
La soppressione dell'obbligo dichiarativo ICI opera solo nei limiti della conoscibilità dei dati catastali resi telematicamente disponibili e non quando gli elementi impositivi dipendano da atti non trattati dal modello unico informatico.
art. 1, comma 174, L. 296/2006
È richiamata come norma di integrazione/modifica del regime di soppressione dell'obbligo dichiarativo e dei casi residui in cui esso permane.
art. 1, comma 161, L. 296/2006
Il termine quinquennale per l'accertamento decorre dall'anno successivo a quello di riferimento in caso di mancata denuncia di sopravvenienze rilevanti ai fini dell'imposta.
art. 14, comma 1, d.lgs. 504/1992
L'omessa dichiarazione ICI comporta una sanzione per ciascun anno d'imposta, trattandosi di violazione non istantanea.
Le procedure telematiche del modello unico informatico delimitano l'ambito di operatività della soppressione dell'obbligo dichiarativo.
La Corte richiama il principio secondo cui l'ufficio può usare documenti e informazioni già in suo possesso nel procedimento avviato dal contribuente, ma ciò non sostituisce l'adempimento dichiarativo dovuto quando previsto.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma processuale posta a fondamento dei motivi di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.
Richiamato per la trattazione camerale del ricorso.
Massime di principio
- Quando la disciplina tributaria sopprime l'obbligo di dichiarazione in presenza di un sistema informativo catastale telematico, la soppressione opera solo per i dati effettivamente conoscibili attraverso quel sistema; se il fatto rilevante ai fini impositivi dipende da un atto non ricompreso nelle procedure telematiche, l'obbligo dichiarativo permane.
- La mera conoscenza di fatto o indiretta da parte dell'ente impositore non equivale all'adempimento della dichiarazione prescritta dalla legge, la quale non ammette equipollenti salvo espressa previsione normativa.
- In caso di omessa dichiarazione tributaria per un'imposta periodica, il termine di decadenza per l'accertamento decorre dall'anno successivo a quello cui si riferisce l'obbligo dichiarativo.
- L'omessa dichiarazione che si protrae negli anni integra una violazione autonoma per ciascun periodo d'imposta, con conseguente autonoma applicazione delle sanzioni.
- Se la decisione di merito esclude le sanzioni solo perché ritiene insussistente l'obbligo dichiarativo, l'accoglimento della censura sulla sussistenza di tale obbligo travolge anche la statuizione sanzionatoria nei limiti di tale ratio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 17 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 19756/2025 del 17/07/2025
- ordinanza_civile · 17 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 19758/2025 del 17/07/2025
- ordinanza_civile · 17 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 19759/2025 del 17/07/2025
- ordinanza_civile · 17 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 19760/2025 del 17/07/2025
- ordinanza_civile · 17 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 19761/2025 del 17/07/2025
- ordinanza_civile · 17 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 19762/2025 del 17/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →