Cassazione Civile, Ordinanza n. 27341/2023 del 26/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia riguarda il rimborso di crediti IRPEG e ILOR relativi all'anno d'imposta 1981, indicati in dichiarazione da un istituto bancario poi confluito in altra società e quindi trasferiti, insieme all'azienda bancaria, fino all'attuale cessionaria/incorporante. La banca ha presentato nel 2012 un'istanza di rimborso all'Agenzia delle Entrate, rimasta senza risposta, impugnando poi il silenzio-rifiuto davanti al giudice tributario. L'Agenzia ha resistito sostenendo, in sintesi, che: 1) esisteva un precedente diniego del 1996 non impugnato, che avrebbe reso improponibile la nuova istanza; 2) la cessione del credito sarebbe inopponibile al Fisco per difetto di forma e quindi il credito resterebbe in capo al soggetto originario; 3) la contribuente non avrebbe provato i versamenti in eccesso posti a fondamento del rimborso. La Corte di cassazione ha esaminato i due motivi di ricorso: il primo è stato ritenuto infondato perché la nota del 1996 non integrava un rifiuto di rimborso, ma il rigetto di una diversa modalità di soddisfazione del credito mediante titoli di Stato; il secondo, quanto alla opponibilità della cessione, è stato rigettato perché nel caso di cessione d'azienda bancaria i crediti d'imposta si trasferiscono con l'azienda e l'efficacia verso l'erario deriva dalle formalità pubblicitarie previste per la cessione d'azienda, non dalla notifica ex artt. 69 e 70 r.d. 2440/1923; infine, la censura sulla mancata prova dei versamenti è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità e per mancata indicazione di come e quando la questione fosse stata sollevata nei gradi di merito.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto infondato il motivo sul preteso giudicato derivante dal diniego del 1996, affermando che quel provvedimento non riguardava il rimborso in denaro ma l'assegnazione di titoli di Stato. Ha inoltre confermato che, in ipotesi di cessione d'azienda bancaria, il credito d'imposta segue l'azienda e la pubblicità della cessione è sufficiente a renderla opponibile al Fisco. La doglianza sulla prova dei versamenti è stata ritenuta inammissibile perché non adeguatamente articolata e non specificamente coltivata nei gradi di merito. Le spese sono state poste a carico dell'Agenzia; esclusa l'applicazione del doppio contributo unificato per la natura pubblica della parte soccombente.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Utilizzato come parametro per denunciare la nullità della sentenza per violazione di norme processuali e per contestare l'improponibilità della domanda di rimborso.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Utilizzato per denunciare violazione di legge in relazione all'onere della prova e all'opponibilità della cessione del credito.
artt. 19 e 21 D.Lgs. n. 546 del 1992
Richiamati dall'Agenzia per sostenere che il precedente diniego di rimborso non impugnato avrebbe precluso la nuova istanza; la Corte ha escluso che la nota del 1996 fosse un atto impugnabile di diniego di rimborso.
Richiamato per sostenere che la contribuente non avesse provato i fatti costitutivi del diritto al rimborso; la censura è stata dichiarata inammissibile perché non specificamente articolata.
artt. 69 e 70 r.d. n. 2440 del 1923
Invocati dal Fisco per affermare l'inopponibilità al Fisco della cessione del credito in difetto delle formalità di notifica; la Corte ha escluso la loro applicabilità alla cessione d'azienda bancaria.
art. 43-bis D.P.R. n. 602 del 1973
Richiamato dalla CTR e discusso in relazione alle formalità di notificazione delle cessioni di crediti d'imposta; la Corte ha ritenuto che nel caso concreto non si trattasse di cessione di singoli crediti ma di cessione d'azienda.
Richiamato dalla CTR in relazione all'efficacia della cessione verso il debitore ceduto; la pubblicità della cessione è stata considerata equipollente alla notifica nei limiti rilevanti.
Applicato dalla Corte come norma generale che, per la cessione d'azienda, fa seguire i crediti relativi all'esercizio dell'azienda e rende rilevante la pubblicità presso il registro delle imprese.
Richiamato nel contesto delle formalità pubblicitarie/notificatorie delle cessioni di crediti, ma ritenuto non decisivo per la fattispecie di cessione d'azienda.
art. 21, comma 1, D.Lgs. n. 546 del 1992
Richiamato con riferimento al termine di impugnazione e alla mancata notificazione del provvedimento del 1996; la Corte ha valorizzato l'omessa notifica ai fini dell'esclusione della decadenza.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha escluso l'applicazione del doppio contributo unificato, rilevando che la parte soccombente era una pubblica amministrazione ammessa alla prenotazione a debito.
Massime di principio
- Un provvedimento amministrativo che si limiti a respingere una modalità alternativa di soddisfazione del credito non equivale, di per sé, a un diniego del rimborso in denaro: per precludere una nuova istanza o far decorrere i termini di impugnazione deve emergere in modo chiaro un rifiuto del medesimo petitum sostanziale.
- Nella cessione d'azienda bancaria, i crediti d'imposta inerenti all'esercizio dell'azienda si trasferiscono per effetto della cessione stessa; ai fini dell'opponibilità al Fisco non è necessaria la notifica secondo la disciplina speciale dei singoli crediti ceduti, essendo sufficiente la pubblicità prevista per la cessione d'azienda o formalità equipollenti previste dalla legge.
- Chi deduce in cassazione la mancata prova dei fatti costitutivi del credito deve indicare specificamente se e dove la relativa contestazione sia stata proposta e coltivata nei gradi di merito; in difetto, la censura è inammissibile per difetto di specificità.
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una rivalutazione diretta del contenuto documentale per ricavarne elementi non chiaramente indicati dalla sentenza impugnata o dai motivi di ricorso.
- La mancata notificazione al contribuente del provvedimento amministrativo impedisce, in difetto di prova contraria, di far decorrere il termine di impugnazione e di sostenere la tardività del ricorso.
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