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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14703/2023 del 26/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per un periodo d'imposta in cui una società operante nella vendita di telefoni cellulari e accessori era stata ritenuta responsabile di maggiori imposte dirette, IRAP e IVA, a seguito del disconoscimento di costi dedotti e della detrazione IVA relativi a operazioni qualificate come soggettivamente inesistenti. La Commissione tributaria provinciale aveva rigettato il ricorso della società; la Commissione tributaria regionale aveva poi accolto parzialmente l'appello, ritenendo deducibili i costi per il reddito e confermando invece l'indetraibilità dell'IVA. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 53 del d.lgs. n. 546/1992 per mancata declaratoria di inammissibilità dell'appello della contribuente, asseritamente privo di specifici motivi e meramente riproduttivo delle difese di primo grado; con il secondo ha denunciato violazione dell'art. 109 d.P.R. n. 917/1986 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR avrebbe errato nel ritenere deducibili i costi senza verificare e porre a carico della contribuente la prova dei requisiti di inerenza, certezza, determinatezza e competenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i motivi. Il primo è stato ritenuto carente di autosufficienza perché il ricorso non riportava in modo puntuale il contenuto del ricorso introduttivo e dell'atto di appello, impedendo la verifica della dedotta genericità dei motivi. Il secondo è stato parimenti dichiarato inammissibile perché l'Agenzia non ha indicato con precisione dove e come, nei precedenti atti di merito, avesse contestato l'indeducibilità dei costi per difetto dei requisiti previsti dalla norma, né ha specificato quali requisiti sarebbero mancati. Ne è conseguita la chiusura del giudizio con ricorso inammissibile, senza statuizione sulle spese per mancata costituzione degli intimati.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione che denunci un error in procedendo è comunque necessario rispettare il requisito di specificità e autosufficienza, indicando in modo puntuale gli atti processuali rilevanti e il loro contenuto, così da consentire alla Corte il controllo della censura.
  • La deduzione della genericità dell'appello o di altra impugnazione non può essere formulata in astratto: occorre trascrivere o almeno sintetizzare con precisione i passi essenziali degli atti da confrontare.
  • La contestazione dell'indeducibilità dei costi richiede che siano chiariti con precisione i profili di violazione allegati e i relativi fatti controversi; in mancanza, la censura è inammissibile per difetto di specificità.
  • Quando il giudice di merito ritenga deducibili costi effettivamente sostenuti, la censura in cassazione deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi adottata, non limitandosi a invocare in via generica l'onere probatorio della controparte.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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