Cassazione Civile, Ordinanza n. 14701/2023 del 26/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
L’Amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento nei confronti di una società operante nel commercio di telefoni cellulari e accessori, contestando per l’anno d’imposta 2003 maggiori IRPEG, IVA e IRAP, con recupero di costi dedotti e di IVA detratta relativi a operazioni ritenute soggettivamente inesistenti. Dopo il rigetto del ricorso della contribuente in primo grado, la CTR aveva accolto parzialmente l’appello della società, ritenendo deducibili i costi ma confermando l’indetraibilità dell’IVA. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: primo, lamentando la violazione dell’art. 53 d.lgs. n. 546/1992 per non avere la CTR dichiarato inammissibile l’appello della contribuente, asseritamente generico e meramente riproduttivo delle difese di primo grado; secondo, deducendo violazione dell’art. 109 TUIR e dell’art. 2697 c.c., per non avere la CTR escluso la deducibilità dei costi e per non avere correttamente ripartito l’onere della prova in ordine ai requisiti di inerenza, certezza, determinatezza e competenza.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché privo di autosufficienza: il ricorso non riportava in modo puntuale il contenuto del ricorso introduttivo e dell’atto di appello, impedendo la verifica della asserita identità tra i due atti e quindi della pretesa genericità dell’impugnazione. Anche il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza, poiché l’Agenzia non aveva indicato dove e come, negli atti di merito, avesse dedotto specificamente la indeducibilità dei costi per difetto dei requisiti di legge, né aveva chiarito sotto quale profilo concreto tali requisiti sarebbero mancati. Nulla è stato disposto sulle spese per mancata costituzione degli intimati.
Norme richiamate
art. 53 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
L’eccezione di inammissibilità dell’appello per genericità dei motivi non può essere scrutinata in cassazione se il ricorso non consente il confronto tra i motivi di primo e di secondo grado.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro di deduzione della violazione di legge richiamato per entrambi i motivi.
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve riportare con specificità il contenuto degli atti richiamati e indicarne la presenza nei fascicoli, senza che ciò si traduca in un formalismo eccessivo ma comunque con un onere minimo di autosufficienza.
art. 109 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
I costi sono deducibili se effettivi e se rispettano i requisiti di inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità.
La parte che contesta la deducibilità dei costi deve allegare e chiarire i fatti impeditivi o estintivi rilevanti; nel ricorso per cassazione occorre specificare in cosa consista la violazione dell’onere della prova.
art. 14, comma 4-bis, legge 24 dicembre 1993, n. 537
La CTR ha ritenuto deducibili i costi effettivamente sostenuti, richiamando la disciplina sulla deducibilità dei costi relativi ad attività o operazioni penalmente rilevanti, purché non contrari ai requisiti generali di deducibilità.
art. 8, comma 1, d.l. 2 marzo 2012, n. 16
Norma di modifica richiamata dalla Corte per il testo vigente dell’art. 14, comma 4-bis, L. n. 537/1993.
Legge di conversione del d.l. n. 16/2012 richiamata a fini ricostruttivi della disciplina applicabile.
artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 c.p.c.
Indicano la trattazione del ricorso in camera di consiglio secondo il rito camerale.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la censura che investe la genericità dell’appello è inammissibile se il ricorrente non riproduce o indica in modo puntuale il contenuto degli atti di primo e di secondo grado, così da consentire alla Corte il necessario confronto tra le difese.
- Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione non impone una trascrizione integrale degli atti, ma richiede comunque una specifica indicazione del loro contenuto rilevante e della loro collocazione nel fascicolo di merito.
- Quando si deduce la violazione delle regole sulla deducibilità dei costi, è necessario indicare con precisione quali requisiti di legge sarebbero mancanti e dove tale contestazione sia stata formulata nei precedenti gradi di giudizio; in difetto, il motivo è inammissibile.
- La deducibilità dei costi richiede, in linea generale, l’effettività della spesa e il rispetto dei requisiti di inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità; ma la censura in cassazione deve tradursi in una critica specifica alla motivazione e agli atti di causa, non in una mera affermazione apodittica.
- L’inammissibilità del ricorso impedisce ogni esame nel merito delle questioni di diritto dedotte, anche quando il giudice di legittimità sarebbe astrattamente autorizzato ad accedere agli atti processuali.
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