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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14690/2023 del 26/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (acquirente)

La controversia

La controversia nasce dall'acquisto di un appartamento in condominio e dalla successiva emersione di vizi/difetti che la proprietaria acquirente imputava sia al venditore dell'immobile, il quale era anche condomino e progettista dei lavori eseguiti, sia al condominio. La Corte d'appello aveva accolto la domanda proposta in rito sommario ex art. 702 bis c.p.c., ordinando l'esecuzione di lavori di eliminazione dei difetti, prevedendo una penale per ogni giorno di ritardo e condannando al risarcimento dei danni. In Cassazione, il ricorrente principale ha censurato: 1) l'uso in appello di nuovi documenti ritenuti non indispensabili ex art. 702 quater c.p.c.; 2) l'affermazione dell'effetto interruttivo della prescrizione e dell'esclusione delle decadenze in materia di vendita/appalto, sostenendo che gli atti non fossero a lui direttamente indirizzati; 3) la dedotta ultrapetizione, assumendo che la domanda originaria non fosse rivolta nei suoi confronti; 4) la regolazione delle spese. Il condominio ha proposto ricorso incidentale, poi dichiarato tardivo, rilevando profili attinenti alla propria legittimazione/poteri dell'amministratore.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale, ritenendo infondati tutti i motivi: ha confermato la valutazione di indispensabilità dei documenti prodotti in appello; ha ritenuto corretta la conclusione della Corte territoriale secondo cui il riconoscimento dei vizi da parte del debitore e le successive diffide/atti stragiudiziali avevano impedito la maturazione delle decadenze e interrotto la prescrizione; ha escluso l'ultrapetizione perché la domanda introduttiva era effettivamente proposta anche contro il venditore nella sua duplice qualità; ha ritenuto legittima la rideterminazione delle spese da parte del giudice d'appello in caso di integrale accoglimento della domanda originaria. Il ricorso incidentale del condominio è stato dichiarato inammissibile per tardività, perché notificato oltre il termine di cui all'art. 370 c.p.c. La Corte ha compensato le spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato per entrambe le impugnazioni.

Norme richiamate

  • art. 702 bis c.p.c.

    rito sommario di cognizione

    individua il rito introduttivo del giudizio di primo grado promosso dall'acquirente.

  • art. 702 quater c.p.c.

    la produzione di nuovi documenti in appello è ammessa solo se indispensabile; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione di indispensabilità compiuta dal giudice di merito.

  • art. 1495 c.c.

    in materia di vendita, le decadenze per denuncia dei vizi non operano quando il debitore abbia riconosciuto i vizi ed assunto l'impegno di eliminarli.

  • art. 1669 c.c.

    richiamato insieme all'art. 1495 c.c. per escludere decadenze/prescrizione nella prospettazione dei vizi dell'opera/immobile.

  • art. 2966 c.c.

    richiamato dalla parte ricorrente per sostenere l'operatività delle decadenze, ma la Corte ha dato rilievo al riconoscimento dei vizi e agli atti interruttivi.

  • art. 112 c.p.c.

    non vi è ultrapetizione se la domanda originaria, letta nel suo contenuto, era stata effettivamente proposta anche contro il soggetto poi condannato.

  • art. 92 c.p.c.

    la Corte d'appello, avendo accolto integralmente la domanda originaria, poteva rideterminare le spese di lite secondo la soccombenza.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma sul vizio denunciato nei motivi di ricorso per violazione di legge.

  • art. 370 c.p.c.

    il ricorso incidentale notificato oltre il termine è inammissibile.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità dell'impugnazione.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato come base del contributo unificato dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello avverso una decisione resa nel rito sommario, la produzione di nuovi documenti è consentita solo se il giudice di merito ne accerti l'indispensabilità; tale valutazione è sindacabile in cassazione solo nei limiti della violazione di legge o della motivazione apparente, non per una diversa lettura del materiale istruttorio.
  • Il riconoscimento dei vizi da parte del debitore e l'assunzione dell'impegno di eliminarli equivalgono a riconoscimento della pretesa e impediscono che il debitore possa poi opporre la decadenza dalla denuncia, se il riconoscimento interviene nel termine di prescrizione.
  • Ai fini dell'interruzione della prescrizione e della verifica delle decadenze, possono rilevare anche diffide, negoziazione assistita e atti processuali o stragiudiziali idonei, purché emergano come riferiti al rapporto controverso secondo l'accertamento di merito.
  • Non vi è violazione dell'art. 112 c.p.c. quando la domanda originaria, letta integralmente, risulti effettivamente proposta nei confronti del soggetto poi condannato, anche se la parte ricorrente tenta di ridurre la portata soggettiva della domanda in sede di legittimità.
  • Il giudice d'appello che accolga integralmente la domanda originaria può rideterminare le spese di lite ponendole a carico della parte soccombente, secondo il principio della soccombenza.
  • Il ricorso incidentale per cassazione deve essere proposto nel termine di cui all'art. 370 c.p.c.; se notificato oltre il termine, è inammissibile anche quando la parte abbia interesse a reagire alla decisione di merito.

Come è indicizzato

MaterieCompravenditaImpegno?ImpugnazioniSpese di liteCompravendita immobiliareParti comuni
RamiContrattiProcesso civileImmobiliareCondominio
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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