Cassazione Civile, Ordinanza n. 14696/2023 del 26/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (erede)
La controversia
La controversia nasce dalla successione intestata di un de cuius deceduto nel 2003, lasciando il coniuge e due figli. Uno dei figli aveva rinunciato all'eredità con atto formale del 25 novembre 2003, ma successivamente ha agito per far dichiarare l'inefficacia di tale rinuncia, sostenendo che, al momento dell'apertura della successione, egli fosse già divenuto erede puro e semplice perché rimasto nel possesso dell'abitazione familiare senza redigere l'inventario nel termine di cui all'art. 485 c.c. Il tribunale e la corte d'appello hanno rigettato la domanda, ritenendo non provato il possesso del bene ereditario; la corte territoriale ha escluso che i certificati anagrafici e una scrittura privata del 19 novembre 2003 fossero idonei a dimostrare un possesso rilevante ex art. 485 c.c. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 485 e 2729 c.c. e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che dai certificati storici di residenza e dalla scrittura privata si dovesse desumere il possesso dell'immobile familiare; 2) violazione degli artt. 1421 e 520 c.c., prospettando la nullità assoluta della rinuncia per essere stata prestata sotto condizione, in quanto la scrittura del 19 novembre 2003 costituirebbe parte integrante dell'atto di rinuncia, subordinandolo all'impegno delle coeredi a garantire al rinunciante il godimento dell'immobile per tutta la vita.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul primo motivo ha affermato che la censura, pur formalmente prospettata come violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo, mirava in realtà a una rivalutazione del merito sull'accertamento del possesso del bene ereditario, non consentita in sede di legittimità; inoltre, il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. era comunque precluso dalla doppia conforme ai sensi dell'art. 348-bis, commi 4 e 5, c.p.c. Sul secondo motivo ha ritenuto inammissibile la deduzione della nullità della rinuncia, perché prospettata per la prima volta in cassazione e perché l'accertamento della dedotta condizione avrebbe richiesto indagini di fatto sul collegamento tra la scrittura privata e la rinuncia, attività riservata al giudice di merito. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La norma viene richiamata come disciplina del chiamato che, essendo nel possesso di beni ereditari, deve redigere l'inventario nel termine stabilito, altrimenti acquista la qualità di erede puro e semplice; la prova del possesso deve riguardare una effettiva e concreta relazione materiale con il bene.
Le presunzioni possono rilevare solo se consentono di inferire in modo logicamente apprezzabile il fatto da provare; nel caso concreto la corte di merito ha escluso che gli elementi prodotti fossero idonei a integrare una presunzione del possesso.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il vizio di violazione di legge riguarda l'erronea ricognizione della fattispecie astratta e non consente di censurare la valutazione della fattispecie concreta operata dal giudice di merito.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio di omesso esame è limitato all'omissione di fatti storici decisivi e non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione delle prove o del fatto.
art. 348-bis, commi 4 e 5, c.p.c.
In presenza di doppia conforme, il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile nei limiti previsti dalla norma.
La nullità può essere rilevata d'ufficio, ma solo se la sua verifica non richiede nuove indagini di fatto.
La rinuncia all'eredità è nulla se fatta sotto condizione; tuttavia la nullità può essere dichiarata solo quando il relativo presupposto risulti già dagli atti senza bisogno di accertamenti fattuali ulteriori.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- La censura per violazione di legge ex art. 360, n. 3, c.p.c. non può essere utilizzata per contestare l'accertamento del fatto compiuto dal giudice di merito, ma solo per denunciare l'erronea interpretazione della norma applicata alla fattispecie astratta.
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non consente di sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio o una diversa ricostruzione del fatto.
- In presenza di doppia conforme, il controllo sulla motivazione è ulteriormente limitato e la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile nei limiti previsti dall'art. 348-bis c.p.c.
- La nullità negoziale è rilevabile d'ufficio in cassazione solo quando sia possibile accertarla sulla base degli atti già acquisiti, senza necessità di nuove indagini di fatto.
- L'accertamento di un collegamento negoziale tra più atti e della loro eventuale interdipendenza è attività riservata al giudice di merito; chi allega il nesso deve dedurlo e provarlo in fatto.
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