Cassazione Civile, Ordinanza n. 14694/2023 del 26/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di rimborso del 90% delle imposte Irpef e Ilor versate negli anni 1990-1992 in relazione ai benefici fiscali previsti per le vittime del sisma in Sicilia del 13 e 16 dicembre 1990. Il contribuente aveva ottenuto l’accoglimento nei gradi di merito della domanda avverso il silenzio-rifiuto dell’Ufficio e aveva poi promosso giudizio di ottemperanza per ottenere il pagamento della parte residua del rimborso, ottenendo un ordine di esecuzione anche oltre il limite delle risorse stanziate dall’art. 1, comma 665, l. n. 190/2014, come modificato dall’art. 16-octies d.l. n. 91/2017 conv. in l. n. 123/2017. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, con un unico motivo, contestando la decisione della CTR che aveva negato l’applicabilità della disciplina sopravvenuta del 2017 nella fase esecutiva del rimborso e, dunque, nell’ottica dell’ottemperanza. Il contribuente ha resistito con controricorso e ha anche dichiarato di aver già ricevuto l’integrale pagamento di quanto dovuto e delle spese di lite, affermando di non avere più nulla a pretendere.
La decisione
La Corte richiama il precedente n. 18683/2022 e ribadisce che la disciplina del 2017 regola le modalità di esecuzione dei rimborsi nell’ambito del giudizio di ottemperanza, quindi è applicabile alle controversie instaurate dopo la sua entrata in vigore. Tuttavia, nel caso concreto il contribuente ha dichiarato di aver già ottenuto integralmente il rimborso e le spese, per cui è venuto meno l’interesse alla decisione sull’ottemperanza. Ne consegue che, pur correggendo la motivazione della sentenza impugnata ex art. 384, quarto comma, c.p.c., non occorre cassazione con rinvio perché l’Ufficio ha comunque già provveduto. Il dispositivo finale rigetta il ricorso dell’Agenzia delle Entrate e la condanna alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 1, comma 665, L. n. 190/2014
ha istituito un limite di capienza delle risorse per l’erogazione dei rimborsi connessi ai benefici fiscali per il sisma Sicilia, quale disciplina di attuazione dell’erogazione
art. 16-octies D.L. n. 91/2017 conv. in L. n. 123/2017
non incide sul diritto sostanziale al rimborso, ma disciplina le modalità di esecuzione e riparto delle risorse nella fase di ottemperanza; si applica ai giudizi pendenti dopo la sua entrata in vigore
art. 9, comma 17, L. n. 289/2002
prevede i benefici fiscali in favore delle vittime del sisma del 13 e 16 dicembre 1990 in Sicilia; la Corte richiama l’interpretazione secondo cui il beneficio non riguarda solo chi non ha potuto pagare, ma anche chi ha già assolto l’obbligazione
art. 108, par. 3, TFUE
richiamato in relazione alla disciplina degli aiuti di Stato e al controllo di compatibilità del regime agevolativo
art. 107, par. 2, lett. b), TFUE
consente la compatibilità degli aiuti se esiste un nesso chiaro e diretto tra danno da calamità naturale e aiuto concesso, evitando sovracompensazioni
art. 81 Cost.
evocato per giustificare il contemperamento tra copertura finanziaria e attuazione dei rimborsi
artt. 2 e 3 Cost.
richiamati per il principio di solidarietà e di parità di trattamento tra i soggetti colpiti dalla calamità naturale
art. 100 c.p.c.
richiamato per affermare che, una volta avvenuto il pagamento integrale, difetta l’interesse all’accoglimento della domanda
art. 384, quarto comma, c.p.c.
consente alla Corte di correggere la motivazione della sentenza impugnata senza cassarla con rinvio quando il dispositivo resta corretto
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
non applicato perché la parte soccombente è un’amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto rimborsi fiscali collegati a una disciplina speciale di spesa, la normativa sopravvenuta che regola le modalità di attuazione del rimborso è applicabile alla fase esecutiva se il giudizio è stato instaurato dopo la sua entrata in vigore.
- La disposizione che istituisce un fondo o un limite di capienza per l’erogazione non incide necessariamente sul diritto sostanziale al rimborso, ma può disciplinarne il quomodo esecutivo, imponendo al giudice dell’ottemperanza di verificare le modalità concrete di soddisfacimento del credito.
- Quando il creditore dichiara di aver già ricevuto integralmente quanto dovuto, viene meno l’interesse ad agire o a proseguire l’azione di ottemperanza, con conseguente improcedibilità/inammissibilità sopravvenuta sul piano sostanziale della pretesa azionata.
- In presenza di dispositivo corretto ma motivazione non condivisibile, la Corte può correggere la motivazione ai sensi dell’art. 384, quarto comma, c.p.c., senza rinvio, se non occorrono ulteriori accertamenti di fatto.
- Ai fini degli aiuti di Stato in materia di agevolazioni per calamità naturali, va evitata la sovracompensazione rispetto al danno subito e occorre verificare il nesso diretto tra danno e beneficio, oltre al rispetto del regime de minimis quando applicabile.
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