Cassazione Civile, Ordinanza n. 14702/2023 del 26/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (soggetti passivi d'imposta)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso nei confronti di una società operante nel commercio di telefoni cellulari e accessori, con recupero di maggiori IRES, IVA e IRAP per l'anno 2006, a seguito del disconoscimento di costi dedotti e della detrazione IVA ritenuti riferibili a operazioni soggettivamente inesistenti. La CTP aveva rigettato il ricorso della società; la CTR, in riforma parziale, aveva invece dichiarato deducibili i componenti negativi di reddito per oltre 51 milioni di euro, confermando però la ripresa IVA e compensando le spese. L'Agenzia delle entrate ricorreva per cassazione con due motivi: 1) violazione dell'art. 53 d.lgs. 546/1992, perché la CTR non avrebbe dichiarato inammissibile l'appello della contribuente, asseritamente privo di specifici motivi e meramente reiterativo delle difese di primo grado; 2) violazione dell'art. 109 d.P.R. 917/1986 e dell'art. 2697 c.c., per avere la CTR ritenuto deducibili i costi senza correttamente verificare i requisiti di inerenza, certezza, determinatezza e competenza e senza porne la prova a carico della contribuente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul primo motivo ha rilevato il difetto di autosufficienza, poiché il ricorso non riportava in modo specifico il contenuto del ricorso introduttivo e dell'appello, impedendo il confronto necessario a verificare l'asserita genericità dei motivi di gravame. Sul secondo motivo ha ritenuto parimenti carente l'autosufficienza, perché la ricorrente non aveva indicato con precisione dove, negli atti di merito, avesse contestato l'indeducibilità dei costi per specifici profili e in che modo tali contestazioni fossero state formulate. La Corte ha quindi confermato il provvedimento impugnato solo in via processuale, senza esame del merito, e ha disposto nulla sulle spese per mancata costituzione degli intimati.
Norme richiamate
art. 53 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
l'appello nel processo tributario deve contenere motivi specifici; la censura sulla loro mancanza, però, deve essere dedotta in cassazione in modo autosufficiente mediante puntuale indicazione degli atti rilevanti.
art. 109 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
i costi possono essere dedotti solo se rispettano i requisiti di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità; la censura dell'Ufficio doveva indicare quali requisiti sarebbero mancati.
art. 2697 cod. civ.
l'ufficio che contesta la deducibilità deve articolare in modo specifico la propria deduzione; nel giudizio di legittimità la doglianza sull'onere della prova è inammissibile se non è precisato il contenuto delle contestazioni svolte nei gradi di merito.
art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ.
il ricorso per cassazione deve contenere l'indicazione specifica degli atti e documenti su cui si fonda, in modo da consentire alla Corte il controllo della censura senza una ricerca esplorativa nel fascicolo.
art. 375, secondo comma, cod. proc. civ.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
art. 380-bis.1 cod. proc. civ.
richiamato per la trattazione camerale del ricorso.
art. 14, comma 4-bis, L. 24 dicembre 1993, n. 537
richiamato dalla CTR quale base per ritenere deducibili costi relativi ad operazioni soggettivamente inesistenti se effettivamente sostenuti e non contrari ai requisiti di effettività e inerenti ai principi fiscali rilevanti.
art. 8, comma 1, d.l. 2 marzo 2012, n. 16
norma di modifica dell'art. 14, comma 4-bis, L. 537/1993, richiamata per affermare la deducibilità dei costi effettivamente sostenuti.
art. 1-bis, comma 1, lett. a) e lett. f), d.l. 31 agosto 2016, n. 168
richiamato per la disciplina della trattazione camerale.
legge 25 ottobre 2016, n. 197
legge di conversione del d.l. 168/2016 richiamata nel provvedimento.
art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
parametro del vizio dedotto per violazione di legge.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione che denunci errores in procedendo o violazioni processuali è necessario riportare in modo specifico il contenuto degli atti processuali rilevanti, o almeno indicarne con precisione la collocazione nel fascicolo, così da consentire il controllo della Corte senza attività esplorativa.
- La censura di genericità dell'appello tributario è scrutinabile in cassazione solo se il ricorrente consente il confronto tra primo e secondo grado mediante l'esatta indicazione dei rispettivi atti; in mancanza, il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza.
- Quando si contesta la deducibilità di costi fiscali, la doglianza deve specificare quali requisiti legali sarebbero mancati e in quale sede tali contestazioni siano state già formulate; una critica generica ai requisiti di inerenza, competenza, certezza o determinatezza non supera il vaglio di ammissibilità.
- La deduzione di costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti può essere ammessa se il giudice di merito accerta che i costi sono stati effettivamente sostenuti e che non risultano violati i requisiti fiscali sostanziali previsti dalla legge.
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